Trib. Catania, sentenza 28/11/2024, n. 5744
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
dott. E C B Presidente
dott.ssa L G giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3454/2022 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso C.F._1
introduttivo del giudizio dall'avv. Concetta Italia, presso il cui studio è
elett.mente dom.;
- Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
;
- Resistente contumace - C.F._2
Con l'intervento del pubblico ministero.
1
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai
sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle
conclusioni del 30.09.2024, sulle conclusioni ivi precisate dalla ricorrente, con
assegnazione del termine di giorni trenta per il deposito della comparsa
conclusionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.03.2022, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la sua separazione personale da CP_1
, con cui ha contratto matrimonio il 15.05.2010, e dal quale è nato, in
[...]
data 18.10.2016, . Per_1
Ha dedotto la ricorrente che la comunione materiale e spirituale tra i
coniugi sarebbe venuta meno a causa delle numerose incomprensioni insorte
tra loro, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
ha,
quindi, chiesto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1
assegnazione della casa in proprio favore e onere a carico del resistente di
contribuire al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione di un
assegno mensile dell'importo di € 400,00 oltre il 50% delle spese
straordinarie.
Benché regolarmente evocato in giudizio, non ha inteso Controparte_1
costituirsi.
All'udienza presidenziale del 14.7.2022, non è stato possibile esperire il
tentativo di conciliazione tra le parti, stante l'assenza del resistente e, con
2
ordinanza ex art. 708 c.p.c., è stato disposto l'affido condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui è stata assegnata la
casa coniugale e la regolamentazione del diritto di visita del padre, onerando
quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio, con il versamento di un
assegno di € 300,00 mensili.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rimessa al collegio per la
decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, che, in ragione del
persistente disinteresse mostrato dal resistente nei confronti del figlio, ha
chiesto disporsi l'affidamento esclusivo del minore.
Tanto premesso, la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
dott. E C B Presidente
dott.ssa L G giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3454/2022 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso C.F._1
introduttivo del giudizio dall'avv. Concetta Italia, presso il cui studio è
elett.mente dom.;
- Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
;
- Resistente contumace - C.F._2
Con l'intervento del pubblico ministero.
1
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai
sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle
conclusioni del 30.09.2024, sulle conclusioni ivi precisate dalla ricorrente, con
assegnazione del termine di giorni trenta per il deposito della comparsa
conclusionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.03.2022, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la sua separazione personale da CP_1
, con cui ha contratto matrimonio il 15.05.2010, e dal quale è nato, in
[...]
data 18.10.2016, . Per_1
Ha dedotto la ricorrente che la comunione materiale e spirituale tra i
coniugi sarebbe venuta meno a causa delle numerose incomprensioni insorte
tra loro, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
ha,
quindi, chiesto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1
assegnazione della casa in proprio favore e onere a carico del resistente di
contribuire al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione di un
assegno mensile dell'importo di € 400,00 oltre il 50% delle spese
straordinarie.
Benché regolarmente evocato in giudizio, non ha inteso Controparte_1
costituirsi.
All'udienza presidenziale del 14.7.2022, non è stato possibile esperire il
tentativo di conciliazione tra le parti, stante l'assenza del resistente e, con
2
ordinanza ex art. 708 c.p.c., è stato disposto l'affido condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui è stata assegnata la
casa coniugale e la regolamentazione del diritto di visita del padre, onerando
quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio, con il versamento di un
assegno di € 300,00 mensili.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rimessa al collegio per la
decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, che, in ragione del
persistente disinteresse mostrato dal resistente nei confronti del figlio, ha
chiesto disporsi l'affidamento esclusivo del minore.
Tanto premesso, la
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