Trib. Trento, sentenza 05/03/2024, n. 39

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 05/03/2024, n. 39
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 39
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 125/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza obbligatoria promossa con ricorso
depositato in data 5.4.2023
d a
EF SY s.r.l. rappresentata e difesa L'avv. Norbert Griesser
pec norbert.griesser@suedtirolpec.it
opponente
c o n t r o

pagina 1 di 34 I.N.P.S.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso L'avv.
Raimund Bauer e L'avv. Marta Odorizzi,
pec avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it
convenuto opposto

CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
In via preliminare: dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e annullare e/o revocare il
decreto ingiuntivo.
In via principale:
previa estensione del contradditorio nei confronti degli obbligati principali e solidali
accertare e dichiarare che il credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto n.
13/2023, del Tribunale di Trento, non è dovuto e per l'effetto revocare e/o annullare il
decreto ingiuntivo n. 13/2023 di data 15.02.2023 con ogni conseguenza di legge, ovvero ridurre l'importo ingiunto;

In ogni caso:
condannare la I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al rimborso di tutte
le spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
ciò in quanto l'INPS prima di iniziare

una costosa causa avrebbe potuto avvertire la Loeff System Srl che il debitore principale non aveva adempiuto all'obbligo di pagamento rateale

CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
In via preliminare,
pagina 2 di 34 rigettare l'istanza di incompetenza territoriale e rigettare l'eccezione di litisconsorzio
necessario;

nel merito rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13/2023 - RG. 44/2023
emesso dal Tribunale di Trento in data 15.2.2023 a carico della società Loeff System srl in
favore dell'INPS per l'importo di € 22.931#, oltre le competenze legali per € 750# e spese per € 21,50#, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Spese e competenze di causa rifuse

MOTIVAZIONE il ricorso monitorio proposto da I.N.P.S.
Il qui opposto I.N.P.S. – premesso che “la Società Loeff System s.r.l. risulta essere obbligata in solido con
l'azienda AR (matricola INPS 8307971683) del debito per contributi lavoratori dipendenti, per il periodo 01/2019 – 08/2021”, come da verbale unico di accertamento e
notificazione n. 2020011525/S01 del 5.9.2022, dal quale emergeva che tra la società
EF SY s.r.l. e la ditta DA XX era stato stipulato in data 27.12.2018 un
contratto di appalto di servizi di trasporto e che DA XX aveva omesso di versare
i contributi previdenziali alla Gestione Lavoratori Dipendenti di I.N.P.S, nel periodo dal gennaio all'agosto 2019, nel novembre 2019 e nel periodo dal gennaio all'agosto 2021,
in riferimento alle prestazioni eseguite dai dipendenti della ditta DA XX
AL ZA e La OS ST RO W., nell'ambito dell'esecuzione del
contratto di appalto di servizi stipulato dalla EF SY s.r.l. con la ditta DA
XX –
ha proposto in data 13.2.2023 ricorso per decreto ingiuntivo a tutela del credito a titolo di
contributi previdenziali indicati nella dichiarazione del dirigente della sede I.N.P.S. di pagina 3 di 34
Trento ex art. 635 co.2 cod.proc.civ. e assertamente dovuti da EF SY s.r.l. in
ragione della responsabilità solidale ex art. 29 co.2 d.lgs. 5.9.2003, n. 276.
Il ricorso proposto L' I.N.P.S. è stato accolto con decreto ingiuntivo emesso in data
15.2.2023 sub n. 13/2023.
l'opposizione proposta da EF SY s.r.l.
L'ingiunta EF SY s.r.l. ha proposto avverso il predetto decreto ingiuntivo
opposizione che fonda sui seguenti motivi:
1) eccepisce l'incompetenza territoriale del tribunale di Trento in ragion del fatto che la
ditta DA XX era operativa non già a Trento, ma a Bolzano, presso
l'amministratore di fatto AD AL, residente in [...], e, quindi,
ai sensi dell'art. 444 cpc la competenza territoriale spetta al Tribunale di Bolzano”;

2)
eccepisce la mancata instaurazione del contraddittorio con la ditta DA XX, quale
obbligato principale”;

3)
nega di essere assoggettata alla responsabilità solidale ex art. 29 co.2 d.lgs. 276/2003 per
i debiti contributivi sorti a carico della ditta DA XX, adducendo di aver stipulato
con questa ditta un contratto di trasporto e non già un contratto di appalto di servizi;

4)
nega che i dipendenti della ditta DA XX AL ZA e La OS ST
RO, alle cui prestazioni si riferiscono i contributi previdenziali pretesi da I.N.P.S. nel periodo dal gennaio all'agosto 2019, nel novembre 2019 e nel periodo dal gennaio
pagina 4 di 34
all'agosto 2021, sono stati addetti con continuità all'esecuzione del contratto stipulato
dalla società EF SY s.r.l. con la ditta DA XX.
le ragioni della decisione


1. in ordine all' eccezione, sollevata dalla società opponente EF SY s.r.l.,

di incompetenza territoriale del tribunale di Trento
La società opponente EF SY s.r.l. eccepisce l'incompetenza territoriale del
tribunale di Trento in ragion del fatto che la ditta DA XX era operativa non già a
Trento, ma a Bolzano, presso l'amministratore di fatto AD AL, residente in [...], e, quindi, “ai sensi dell'art. 444 cpc la competenza territoriale spetta al Tribunale di Bolzano”.
L'eccezione non è fondata.
In proposto assume un valore decisivo la circostanza – allegata L'I.N.P.S. in memoria
di costituzione e rimasta priva di contestazioni da parte della società opponente (la quale
ha omesso di considerarla, non facendone alcun cenno neppure nelle note finali
autorizzate) – che la ditta DA XX, avendo la sede legale in Trento, è iscritta
presso la sede I.N.P.S. di Trento (matricola contributiva 83079716839, la quale, quindi,
è l'ufficio competente a gestire le obbligazioni contributive che sorgono in capo alla ditta
DA XX.
Infatti l'art. 444 ult. co. cod. civ., dispone che: “Per le controversie relative agli obblighi
dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali
obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente” e, ad avviso della Suprema Corte (Cass. 1.3.2019, n. 6178;
Cass.
9.9.2016, n. 17910;
Cass. 16.11.2010, n. 23124;
. Cass. 3.12.2004, n. 23893;
Cass.
7.12.1996, n. 11266;) – stabilendo tale norma un diretto legame tra l'espressione “giudice pagina 5 di 34 del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”, e la precedente locuzione, nella quale sono indicate “le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e alla applicazione delle sanzioni civili” – per “ufficio dell'ente” competente si deve intendere quello
(individuato in correlazione alla sede legale dell'impresa o a quello della sua dipendenza)
che è investito del potere di gestione esterna e, quindi, è legittimato, per legge o per
statuto, a ricevere i contributi e, perciò, a pretenderne il pagamento o a restituirne
l'eccedenza.
E', invece, irrilevante, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente
in ordine alle controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro, la circostanza che la
società opponente abbia la propria sede legale a Bolzano;
infatti, come ha già ricordato la difesa dell'I.N.P.S. (pag.

4-5 della memoria di costituzione), la Suprema Corte (Cass.
9.9.2016, n. 17910) ha già statuito, in occasione di una controversia promossa L'I.N.P.S. nei confronti di un committente imprenditore gravato della responsabilità solidale ex art. 29 co.2 d.lgs. 276/2003, che “dal tenore letterale della norma - che poi corrisponde esattamente alla sua ratio, che è quella di favorire l'ente creditore e, indirettamente, il lavoratore assicurato, quale soggetto beneficiario della prestazione previdenziale… - deve ricavarsi la regola secondo la quale all'art. 444 co.3 cod.proc.civ. deve farsi riferimento in tutti i casi in cui sia in discussione la valutazione "degli obblighi dei datori di lavoro”… E' pur vero che, nel caso di specie, i lavoratori non operano alle dipendenze della stessa committente, ma la struttura della norma sta ad indicare chiaramente come la regola valga… per tutte le cause che riguardano gli obblighi del datore di lavoro e su questo dato assorbente si innesta anche la controversia intrapresa dal coobbligato solidale”.
pagina 6 di 34

2. in ordine all' eccezione, sollevata dalla società opponente EF SY s.r.l.,

di mancata instaurazione del contraddittorio con la ditta DA XX, quale
obbligato principale”;

La società opponente EF SY s.r.l. eccepisce la mancata instaurazione del contraddittorio con la ditta DA XX, quale “obbligato principale”.
L'eccezione non è fondata.
l'art. 29 co.2 d.lgs. 276/2003, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dal D.L. 17
marzo 2017, n. 25, convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 491. non prevede più la regola
del litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore. 1 L'art. 29 co.2 d.lgs. 276/2003 nella versione vigente all'epoca cui si riferiscono le pretese azionate L'I.N.P.S (dal gennaio all'agosto 2019, nel novembre 2020 e dal gennaio all'agosto 2021), che è identica a quella vigente, prevedeva (e prevede): “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
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