Trib. Piacenza, sentenza 12/12/2024, n. 412

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Piacenza, sentenza 12/12/2024, n. 412
Giurisdizione : Trib. Piacenza
Numero : 412
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

N. 104/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
GH AR (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. RO Rovero e dall'avv. Paolo Parenti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 28, come da procura in atti

- RICORRENTE -

contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA (C.F. 80062970373), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato (C.F. ads80068910373), con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, via Alfredo
Testoni n. 6
- RESISTENTE -
Oggetto: mansione e jus variandi

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
*
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 16.02.2022, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità del provvedimento dirigenziale del 07/09/2021 di assegnazione delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 e, conseguentemente, revocarlo, ordinando all'Istituto Scolastico resistente, previa adozione di ogni opportuno provvedimento organizzativo, di reintegrare la ricorrente nella titolarità dell'insegnamento della classe 5D o, in subordine, in altra classe dell'anno scolastico in corso e, in ogni caso, di assegnare la ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023 alla titolarità di una classe per l'insegnamento di materie curricolari.
2) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi sopra esposti, il demansionamento
e/o la dequalificazione professionale della ricorrente, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi e, conseguentemente, condannarsi la resistente al pagamento in favore della ricorrente di: - un importo pari alla metà della retribuzione mensile globale di fatto (euro
1.422,26 lordi = 1/2 di euro 2.844,52: euro 2.625,71 x 13 / 12) per ogni mese di sofferto demansionamento e/o dequalificazione sino alla cessazione dell'illegittima condotta, a titolo di danno patrimoniale;
- euro

47.243,00 a titolo di danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale), o quelle altre somme che verranno ritenute eque e di giustizia.
3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4) Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione di detta domanda con valutazione equitativa, ai sensi dell'art.
432 cpc.
5) Su tutte le domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
Si costituivano il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., sostenendo la correttezza del proprio operato e
l'infondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione di diversi testimoni, la scrivente, divenuta medio tempore titolare del procedimento, fissava udienza per la discussione e decisione della causa.
2
All'udienza del 12.12.2024 i procuratori delle parti hanno discusso la causa, in particolare il procuratore della ricorrente ha ribadito quanto già verbalizzato all'udienza del 31.05.2022, ovvero che come da documentazione datata 17.5.2022 la ricorrente risulta trasferita su domanda ad altra scuola e, conseguentemente, ha dato atto che la prima domanda deve intendersi ridotta al solo accertamento dell'illegittimità del provvedimento dirigenziale. All'esito della camera di consiglio la causa è stata decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura mediante deposito nel fascicolo telematico.
La ricorrente, insegnante di scuola elementare/ materna, di ruolo a far data dal 1987, in ultimo assegnata presso l'Istituto Scolastico “Renzo Pezzani” di Piacenza, ha dedotto di essere stata rimossa, in seguito a provvedimento della Dirigente Scolastica del 7.09.2021, dal ruolo di insegnante titolare di classe (che doveva essere la 5D) ed assegnata alle mansioni di insegnante di completamento orario e compresenza su tre classi (1° A, 3° A, 4° A) per un totale di 9 ore di lezione così articolate: “− il lunedì, la ricorrente si occupa di completare l'orario della classe 4A, dalle ore 9 alle ore 11, insegnando storia;
− il martedì e il giovedì, la ricorrente si occupa di completare l'orario della classe 1A, dalle 11.30 alle 13.25, svolgendo 1 ora e 30 minuti di storia, 1 ora e 30 minuti di geografia e 1 ora
e 30 minuti di tecnologia;
− il venerdì, la ricorrente si occupa di completare l'orario della classe 3A, dalle 10.30 alle 13.25, svolgendo 2 ore di storia e 1 ora di musica”, oltre all'assegnazione di ulteriori tredici ore di attività di insegnamento in compresenza, “in particolare: 4 ore nella classe 1A, 4 ore nella classe 3A e 5 ore nella classe 4A.
Ha precisato che, pur essendo stata posta in regime di compresenza e completamento orario come sopra riportato, e, pur avendo assegnato
l'insegnamento di materie curricolari (storia, tecnologia e musica) per un totale di 9 ore su 22, aveva svolto soltanto ore di supplenza nelle ore che invece sarebbero state da dedicare alla compresenza e che aveva avuto
l'assegnazione di ulteriori tredici ore di attività.
Ha lamentato di essere stata rimossa, in modo del tutto inaspettato e illegittimo, dall'insegnamento della classe in cui ella, in forza del criterio della continuità didattica, doveva continuare ad essere assegnata e che la
Dirigente Scolastica non le aveva fornito motivazioni comprovate, né è emersa traccia di alcuna istruttoria o
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