Trib. Viterbo, sentenza 08/11/2024, n. 620

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Viterbo, sentenza 08/11/2024, n. 620
Giurisdizione : Trib. Viterbo
Numero : 620
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona della Dott.ssa M M, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1222 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 Vertente TRA

, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e , elettivamente domiciliati in Viterbo, Via
[...] Parte_8
Belluno n. 69, presso lo studio dell'Avv. M P, che le rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. S R in virtù di procure allegate al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTI E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: carta docenti. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.8.2024 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di:
accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti – di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto. disapplicare la legge 107/2015, nonché il successivo DPCM 23.09.2015 (pubblicato in Gazzetta il 19.10.2015) nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del 01.12.2016) in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, Condannare il Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di ciascun ricorrente di € 500,00 ANNUI mediante carta
[...] elettronica del docente quale contributo alla formazione della parte ricorrente, oltre interessi per i seguenti anni scolastici 2022/23 – 2023/24 Parte_1 Pt_2
2023/24 2023/24
[...] Parte_3 Parte_4
2023/24 2023/24
[...] Parte_5 Parte_6
2023/24 2023/24 2023/24 Con vittoria Parte_7 Parte_8 di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano, sin da ora, antistatari”. I ricorrenti hanno esposto di aver prestato servizio per il
[...]
in qualità di docenti con contratto a tempo Controparte_1 determinato negli anni scolastici indicati in ricorso;
che, in quanto docenti a tempo determinato, non era stato loro consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequi DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente);
che il predetto contributo alla formazione del docente era stato riservato esclusivamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato con evidente discriminazione tra lavoratori del medesimo comparto che svolgono la medesima funzione. Il è rimasto contumace. Controparte_1
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
RICOSTRUZIONE NORMATIVA Nel merito, occorre innanzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento. La Carta docenti ha la sua fonte nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 a tenore del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
Pag. 2 di 21 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_3
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_2 rappresentative di categoria”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23.9.2015 recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (GURI n. 243, del 19.10.2015) – così dispone: “

1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile
”. L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
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A ciò si aggiunga che, nel contesto di emergenza pandemica, il legislatore con l'art. 2 D.L. 22/2020 ha disposto che “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1 comma 121 della legge n. 107/2015”.
INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI A fronte del chiaro tenore letterale delle norme richiamate, il thema decidendum consiste nel verificare se la superiore disciplina, nel menzionare i soli docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sia conforme o meno ai dettati costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e al diritto europeo. Ebbene, è evidente che nel caso di specie sussiste una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal
nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione dei primi CP_1
– anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica;
i docenti a tempo determinato, invece, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano destinatari di tale sostegno economico. Tale sistema formativo, come condivisibilmente sostenuto dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1842/2022, appare collidere “con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di
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