Trib. Lodi, sentenza 13/06/2024, n. 481

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lodi, sentenza 13/06/2024, n. 481
Giurisdizione : Trib. Lodi
Numero : 481
Data del deposito : 13 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 2799/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2799/2021, promossa da:
ROYAL COSTRUZIONI SOC. COOP (C.F. 02593150184), rappresentato e difeso dall'Avv. BRESSANI SARA (C.F. [...]), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Voghera (PV), via Mazzini n. 33
- parte attrice - nei confronti di:
CENTRO EDILE LODI SRL (C.F. 04301190965), con il patrocinio dell'avv. MAGLIO GIANLUCA, elettivamente domiciliato in presso il suo studio in Lodi (LO), via Colle
Eghezzone n. 1
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“in via principale: dichiarare CENTRO EDILE LODI s.r.l. (P. IVA 04301190965), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in LODI (LO), Via Benedetto
Croce n. 19, tenuta e condannarla a versare a ROYAL COSTRUZIONI soc. coop. per le causali in atti - ossia a titolo di restituzione del residuo deposito cauzionale indebitamente trattenuto e dei canoni di locazione relativi ai mesi di chiusura forzata dei cantieri a causa
Covid illegittimamente pretesi, nonché a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittimo rifiuto espresso dalla medesima di trasferire la gru in altro cantiere - la somma di € 5.612,76, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo ovvero quale diversa somma che risulterà dovuta in esito all'istruttoria, anche a mezzo di liquidazione equitativa del Giudice.
Condannare, altresì, CENTRO EDILE LODI s.r.l., a causa della mancata partecipazione
pagina 1 di 12 senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 2010 n. 28.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del procedimento di mediazione.
In via istruttoria […]
Conclusioni di parte convenuta
“Nel merito:
– In via principale: accertare e dichiarare l'esatto adempimento contrattuale della Soc. Centro Edile Lodi S.r.l. e per l'effetto accertare e dichiarare che la stessa nulla deve versare alla Soc. OY OS Soc. Coop. e conseguentemente rigettare integralmente la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. Per l'effetto, condannare altresì parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria in favore della convenuta da liquidarsi d'ufficio in via equitativa per i motivi di cui in narrativa.
– In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, condannare la convenuta al pagamento della minor somma che dovesse accertarsi in corso di causa.
Respingere nel resto tutte le domande e richieste formulate da controparte poiché del tutto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
In via istruttoria […]”

pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c.
, si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.


1. Oggetto del giudizio

La presente controversia ha ad oggetto la domanda, formulata da OY OS Società
Cooperativa nei confronti di Lodi Edile s.r.l., di restituzione dell'importo di euro 5.612,76,
a titolo di restituzione del residuo deposito cauzionale indebitamente trattenuto e dei canoni di locazione relativi ai mesi di chiusura forzata dei cantieri a causa Covid illegittimamente pretesi, nonché a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittimo rifiuto espresso dalla medesima di trasferire la gru in altro cantiere.
In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha dedotto le seguenti circostanze a fondamento delle proprie domande:
- in data 26-11-2019, OY OS, in qualità di conduttore, sottoscriveva con
Centro edile Lodi s.r.l., quale locatore, contratto di locazione di una gru automontante marca Vicario modello OMV311, consegnando l'assegno bancario
Banca di Desio n. 1112588260-04 dell'importo di € 3.294,00, a titolo di deposito cauzionale;

- in data 26-2-2020, il Centro edile Lodi consegnava la gru presso il cantiere di
Voghera, Strada Bobbio n. 51;

- a causa delle misure restrittive urgenti, dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, il conduttore doveva sospendere ogni attività in cantiere nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

- trovandosi in serie difficoltà economiche, OY OS richiedeva al Centro edile Lodi lo storno delle fatture emesse per i canoni di locazione del suindicato periodo, dapprima direttamente e poi tramite legale ma Centro edile Lodi rifiutava ogni richiesta;

- successivamente, nel novembre 2020, avendo ultimato di utilizzare la gru nel cantiere sopra indicato, OY OS chiedeva al Centro edile Lodi di risolvere anticipatamente il contratto ed a fronte del diniego di quest'ultima, di spostare la gru in altro cantiere, come contrattualmente previsto al punto 6.1 del contratto;

pagina 3 di 12
- Centro edile Lodi, in modo del tutto ingiustificato, rifiutava di trasferire la gru in
altro cantiere e detta gru restava, così, completamente inutilizzata, nel cantiere di
Voghera sino alla scadenza contrattuale;

- sino ad allora, venivano effettuati dal Centro edile Lodi i controlli periodici contrattualmente previsti, nei mesi di maggio, agosto e novembre 2020, i cui costi venivano corrisposti da OY OS e in tali occasioni nulla veniva segnalato dal Centro edile Lodi in ordine a malfunzionamenti, danni o deterioramenti accidentali;

- Centro edile Lodi, per provvedere al ritiro della gru, richiedeva il pagamento di tutto il pregresso
- OY OS, per ottenere il ritiro della gru ed evitare il rinnovo del contratto
di locazione, doveva, pertanto, provvedere al pagamento, pur con riserva di ripetizione, dei costi di verifica di novembre 2020, di tutti i canoni scaduti e a scadere sino al 25-2-2021, nonché degli oneri di smontaggio, pari ad € 1.475,47, come contrattualmente predeterminati, per un totale di € 4.726,09;

- OY OS, per lo smontaggio e il ritiro della gru, sceglieva e comunicava via pec al locatore la data del 18-2-2021, dalle ore 8:00 fino a fine lavori: nella medesima comunicazione chiedeva sia che lo stato d'uso della gru venisse rilevato immediatamente e in contraddittorio, in occasione del ritiro, non autorizzando controlli successivi di eventuali vizi e difetti sia che all'esito di tale controllo, se concluso con esito positivo, le venisse restituito l'assegno bancario Banca di Desio
n. 1112588260-04 dell'importo di € 3.294,00, consegnato a Centro edile Lodi in data 26 novembre 2020, a titolo di deposito cauzionale;

- in data 18-2-2021, i tecnici del Centro edile Lodi si recavano in cantiere per lo smontaggio della gru: dapprima, non volevano rilevare lo stato d'uso della medesima, poi, viste le insistenze di OY OS, redigevano un documento, che non volevano sottoscrivere e infine non volevano rilasciare copia al conduttore, il quale ha avuto la possibilità di fotografarlo solo alla presenza in cantiere dei
Carabinieri;

- tale documento attesta la restituzione della gru,
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