Trib. Foggia, sentenza 02/12/2024, n. 2778
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Testo completo
R.G. 1191 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1191/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FALCONE MAURIZIO, giusta Parte_1
procura in atti, elettivamente domiciliata in San Severo, in Via Iannarelli n. 38
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.11.2024, sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in data 21.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 9.03.2024, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo: di aver contratto matrimonio con il resistente in San Severo in data 1.09.2000 e
[...] che dall'unione sono nate due figlie: (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Per_1 Per_2
Severo il 9.10.2007);
che le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa del
Tribunale di Foggia n. 6255/2016 del 3.05.2016 e, da quel momento, non è mai ripresa la comunione materiale e spirituale;
che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
che lo
non ha mai adeguato, secondo gli indici ISTAT, il mantenimento relativo alle figlie e, CP_1
mentre la figlia è ormai divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 Per_2
è minorenne e frequenta la scuola superiore.
La ricorrente, pertanto, chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di confermare l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
di porre, a carico del resistente, un assegno mensile di mantenimento per la figlia minore di almeno 300,00 euro, Per_2
oltre a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50%;
di porre a carico del resistente un assegno divorzile nei suoi riguardi;
di disporre la percezione dell'A.U.U. esclusivamente in suo favore.
Inoltre, specificava che nulla andava cambiato rispetto alle condizioni della separazione consensuale in ordine all'affido condiviso della figlia al diritto di visita paterno e al pagamento del mutuo Per_2
gravante sulla residenza familiare.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.2024, la ricorrente ribadiva le conclusioni del suo atto introduttivo, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili, anche eventualmente con sentenza parziale, con contestuale richiesta di emanazione dei provvedimenti provvisori.
Il Giudice delegato, in data 11.06.2024, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, rilevata la ritualità della notifica nei confronti del resistente e ritenuto non necessario ascoltare la minore, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. nei seguenti termini “• affida la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocata stabilmente presso la Per_2 madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre- figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì
e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00;
b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 17:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) nel periodo estivo ad Agosto dal 1 al
15 con il padre e dal 16 al 31 con la madre, ad anni alterni;
• assegna alla la casa familiare, Pt_1 con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme alla figlia minore;
• nulla per la figlia , maggiorenne economicamente autosufficiente;
• pone, con decorrenza dalla domanda, a Per_1 carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, Controparte_1
versando alla moglie entro il 5 di ogni mese la somma mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli;
autorizza ciascun coniuge a richiedere e percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per i figli, come per legge;
• nulla a titolo di mantenimento in favore della ricorrente, la quale ha dichiarato di essere economicamente autosufficiente”; inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, constatata la mancata articolazione di mezzi istruttori, fissava l'udienza del 18.11.2024 per la discussione della causa.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.2024, parte ricorrente ribadiva le conclusioni e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio, senza concessione dei termini.
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Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, seppur regolarmente Controparte_1
citato in giudizio, non si è costituito.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata