Trib. Bologna, sentenza 04/11/2024, n. 2838

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 04/11/2024, n. 2838
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 2838
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 5382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. B P Presidente
Dott.ssa F N Giudice
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5382/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in VIA SANTO STEFANO 25 40125 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MAGNANI
ALESSANDRA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI CP_1
N. 18 40138 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. LEGNANI ANNICHINI FILIPPO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Come da verbale di udienza del 1°ottobre 2024.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/04/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a TUFO (AV) i n dat a CP_1
12.07.2014 , unione dalla quale nasceva la figlia (Bologna, 24.08.2016). Per_1
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione al marito, l'affido condiviso della minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite paterne e un contributo economico per il mantenimento della bambina da quantificarsi in € 800 mensili, in aggiunta al
75% delle spese straordinarie;
inoltre, chiedeva per sé il riconoscimento di un assegno di mantenimento dell'importo di 200€ mensili, oltre all'assegnazione della vettura targata FB99LW.
Parte resistente si costituiva in data 31.07.2024, chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Con istanza congiunta depositata in data 09.09.2024, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, chiedendone l'omologazione da parte del Tribunale e la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
All'udienza del 01.10.2024, il Giudice rilevato il regolare deposito delle note sostitutive d'udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
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La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Va
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