Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 172

TRIB Venezia
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Venezia
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 172
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 172
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 2444/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:

Parte_1 con l'avv. Anna Paola Klinger e l'avv. Maria Ottavia Chiaruttini
e

CP_1 con l'avv. Maria Margherita Salzer ricorrenti
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti: “1) La figlia minore rimarrà affidata in Persona_1
via condivisa ad entrambi i genitori e sarà collocata prevalentemente presso la madre, con residenza privilegiata e stabile collocamento anagrafico presso l'immobile sito in Venezia, Giudecca 491/A. 2)
Conseguentemente, la casa familiare sita in Venezia, Giudecca 491/A, identificata al NCEU: Comune di Venezia, Calle dell'Olio 491/A, z.c. 3 –sez. Ve –foglio 18 –mapp 766 sub. 16 piani 2-3-4 cat. A/2,
Cl. 2, vani 7 sup. cat. 130 mq, r.c. 1.413,18con arredi e corredi verrà assegnata alla signora
[...]
, C.F. fino al settembre 2025 dandosi atto che la stessa già dichiara CP_1 C.F._1
di essere intenzionata a rilasciarla entro e non oltre tale termine, a ciò espressamente impegnandosi.3) Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale, così come le utenze per i consumi ordinari, continueranno fino a tale data (settembre 2025) ad essere sostenute dal sig. o dalla società proprietaria dell'immobile, con tolleranza da parte della signora Parte_1
di eventuali lavori di manutenzione straordinaria di cui l'immobile dovesse necessitare che CP_1
andranno previamente e congruamente programmati. 4) La minore rimarrà con il padre secondo il seguente calendario: ogni settimana dalla domenica sera al mercoledì mattina e a fine settimana alternati da sabato mattina, al termine delle lezioni scolastiche, a domenica sera e questo anche negli anni a venire, tendenzialmente dall'ora di pranzo del sabato fino a domenica sera. 5) Nel periodo delle festività natalizie trascorrerà con il padre sette giorni, alternativamente e ad anni alterni Per_1
con la madre il periodo intercorrente tra la mattina del giorno della Vigilia di Natale e la mattina del 31.12, ovvero dal pomeriggio della Vigilia di Capodanno all'Epifania. Nel periodo delle festività
Pasquali LU rimarrà con l'uno o l'altro dei genitori, ad anni alterni ed in via tra loro alternata dal termine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua o dal pomeriggio del giorno di Pasqua al rientro a scuola. Nel periodo delle vacanze estive: il padre trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive come pure farà la madre. Le parti concorderanno tra loro il relativo periodo entro 7 maggio di ogni anno. 6) Le parti prevedono inoltre la possibilità che trascorra con il Per_1 padre una ulteriore settimana nel corso dell'anno, sempre compatibilmente ai suoi impegni scolastici, sportivi e sociali ed a quelli lavorativi del padre stesso. Le altre festività, siano esse coincidenti o meno con festività scolastiche, verranno trascorse con ciascun genitore per periodi omogenei da concordarsi di anno in anno tra le parti quanto alle giornate specifiche ed in via alternata tra essi. 7) , oltre a concorrere al mantenimento in via diretta di Parte_1
nei periodi di permanenza presso di sé (circa il 50% del tempo), verserà alla sig.ra a Per_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore la somma di Euro 700,00 mensili, da rivalutarsi ISTAT, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità e un tanto fino a quando la sig.ra troverà un impiego. 8) Le parti concordano che qualora il CP_1
padre dovesse assentarsi da Venezia, per lavoro, per un massimo di
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