Trib. Patti, sentenza 18/04/2024, n. 641
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Giovanni Piccolo , all'udienza del 18/04/2024, ha pronunciato, ex art. 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2697 /2015 R.G., promossa da:
RM OC NI , nato a [...] cf: [...], rappresentato e difeso dall'avv. GULLOTTI SARA MARIA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio
Legale in Messina;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/08/2015 , il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2011 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta NT NC BA.
Lamentava che l'INPS, aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era venuta a conoscenza solo a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell'INPS a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno
e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L'INPS resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza,
e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese
e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
RM OC NI chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate alle dipendenze della ditta NT
NC BA.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare
l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Dalla documentazione in atti, risulta che l'INPS ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura di RM OC NI per gli anni dedotti in giudizio, come da elenco pubblicato sul sito INTERNET dell' Istituto dal 15/12/2014 al 10/01/2015 (come si evince dalla produzione documentale dell'Istituto resistente).
Orbene, tale pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet per la durata di giorni 15.
Tale norma, recentemente sottoposta al vaglio della Consulta, è stata ritenuta costituzionalmente legittima in quanto la modalità di pubblicazione telematica, prevista dal Legislatore, è stata ritenuta non manifestamente irragionevole alla luce delle innegabili peculiarità del contenzioso previdenziale relativo al settore lavorativo agricolo essendo, eventualmente, compito del Giudice di merito ravvisare eventuali profili di illegittimità o irragionevolezza nelle modalità applicative, concretamente stabilite dall'INPS con circolare n. 82 del 2012, con la quale l'Istituto ha
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi