Trib. Trento, sentenza 10/12/2024, n. 423

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 10/12/2024, n. 423
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 423
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

R.G. N. 4049/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore
nella causa r.g. n. 4049/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 16 settembre 2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. Benedetta Pensini ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
ha pronunciato la seguente
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il 17 Per_1
1


maggio 2017 dalla loro relazione sentimentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1. affido del figlio minorenne ad ambedue i genitori, in conformità alla Persona_2 disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica del medesimo presso l'abitazione della madre in Trento, via Scopoli n. 57;

2. Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del figlio, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche dalle aspirazioni dello stesso.

3. E' onere dei genitori tenersi vicendevolmente informati sulla vita del figlio.

4. Ambedue i genitori conservano il diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.

5. La IG.ra avrà la facoltà di trasferire ulteriormente la propria residenza e Pt_1
quella del figlio, a condizione che ciò non comprometta il diritto di visita del padre.
In ipotesi di trasferimento della residenza, ne darà notizia al sig. con adeguato Pt_2
preavviso;

6. Il IG. terrà con sé il figlio dal lunedì alle ore 16.00 all'uscita della scuola Pt_2
e sino al mercoledì mattina alle ore 8.00 allorquando lo riaccompagnerà alla scuola stessa;

7. Il IG. trascorrerà altresì con il figlio minore almeno un fine settimana ogni Pt_2
mese a partire dal mese di settembre 2024(da concordare entro il giorno 5 di ogni mese) dalle ore 20.00 del venerdì e sino alla domenica alle ore 20.00 allorquando riaccompagnerà il minore a casa della madre;

8. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto delle esigenze del figlio, visita anche la sua giovane età e compatibilmente con l'attività lavorativa del padre;

9. In merito alle festività natalizie, i genitori concordano sin d'ora di trascorrere una settimana ciascuno con il minore da concordarsi entro il giorno 1° dicembre di ogni anno;
per le festività pasquali i genitori concordano di trascorrere metà periodo ciascuno con il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi