Trib. Imperia, sentenza 09/01/2025, n. 12
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Testo completo
n. 2182/2020 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….……..Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO…………Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2182 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2020, posta in decisione con provvedimento del 23.8.2024 a seguito delle note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 18.7.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Taggia, Via della Stazione n.51 presso lo studio dell'avv.to Ramona Zappia che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Corso Mombello n.7 presso lo studio dell'avv.to Gianluca De Marco che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente: “…in via principale: dichiarare la cessazione degli affetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri ed in data Parte_1 Controparte_1 08.05.1994, in Ceriana, ed iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Predetto Comune, Registro Atti di Matrimonio anno 1994 Parte 2 Serie A n.1;
accertata
l'insussistenza delle condizioni di legge, dichiarare l'inesistenza del diritto della sig.ra
a percepire un assegno divorzile a carico del sig. In via subordinata;
P_ Pt_1 nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un assegno in
dr. Andrea CANCIANI 1
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favore della sig.ra ai soli fini assistenziali, determinare lo stesso in una misura P_ non superiore ad € 100,00 (diconsi euro cento//00) mensili. Con vittoria di spese e compensi…”;
per la resistente: “…dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 08/05/1994 in Ceriana ed Controparte_1 Parte_1 iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ceriana all'anno 1994 Parte 2 Serie A n. 1, stabilendo in favore di e a carico di un Controparte_1 Parte_1 assegno divorzile nella misura di euro 350,00 mensili o, in subordine, nella misura ritenuta di giustizia. Vinte le spese…”;
per il pubblico Ministero: “...voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra: ”. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 20.11.2020 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Ceriana il 8.5.1994 con e che dall'unione è nato il Controparte_1 Per_ figlio (30 anni, essendo nato il [...]), ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
che il Tribunale di Imperia con provvedimento in data 9.10.2019 omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non avanzava alcuna richiesta di carattere economico.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva che fosse riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile in misura non inferiore ad € 350,00 mensili.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 17.3.2021 all'esito della quale, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza in pari data poneva a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della moglie in misura di €
350,00 mensili. Nominava, inoltre, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183
c.p.c.
La causa veniva, quindi, esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti), l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione di testi ( , Testimone_1 Tes_2
). Successivamente, con provvedimento del
[...] Testimone_3
23.8.2024 a seguito delle note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 18.7.2024 e contenenti la precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato Parte_3 come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra i coniugi sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente
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dimostrata da quanto dalle parti allegato nell'atto introduttivo e resa esplicita dalla dichiarata volontà – espressa di fronte a Presidente - di non volersi riconciliare. È inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella causa di separazione giudiziale.
Passando a questo punto ad esaminare l'ulteriore domanda avanzata da parte resistente onde veder riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile, osserva il Collegio come, relativamente ai presupposti utili ad un suo riconoscimento, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte - a Sezioni Unite e così modificando il precedente orientamento di cui alla nota sentenza n.11504/17 - abbia evidenziato la funzione
“perequativo-compensativa” del contributo de quo, svincolandola da una valutazione
“bifasica” nella quale l'accertamento della “non autosufficienza economica” del coniuge richiedente precedeva e condizionava la possibilità di accesso alla successiva fase della
“quantificazione” dell'assegno (e, quindi, dell'applicazione dei criteri indicati dall'art. 5, c.6 L.898/70) e ritenendo che il concetto di “adeguatezza dei mezzi” debba esso stesso essere valutato in rapporto ai criteri dettati dalla predetta norma, risultando a tal fine immediatamente rilevanti sia la durata del matrimonio e l'età delle parti, così come il contributo personalmente dato da ciascuno alla formazione del patrimonio famigliare o personale di uno dei coniugi;
quanto precede al fine di riconoscere valore pregnante agli eventuali sacrifici compiuti nell'interesse della famiglia dal coniuge richiedente e che abbiano determinato, a fronte di una piena possibilità dell'altro di raggiungere e/o consolidare una migliore situazione economica, una corrispondente compressione delle proprie possibilità occupazionali o di carriera, tali da tradursi, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, in una conseguente posizione di debolezza economica, senza alcuna prognosi favorevole di recupero delle opportunità perdute (vds. maggiormente in dettaglio ed in parte motiva Cass., Sez. Un, Sent. 11.7.2018, n. 18287: …questa Corte ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, come già evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. …(omissis)… L'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva