Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 31

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 31
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 31
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2843/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. C.F._2
CAZZOLATO FABI DAVIDE, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in
calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi ed il conseguente scioglimento della comunione legale dei beni;

2) I coniugi vivranno separati, di letto e di mensa, liberi ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;

3) Sia assegnato l'immobile adibito a residenza familiare sito in Venezia - Marghera via Dei
Tigli n. 16 alla madre sig.ra affinché continui ad abitarci assieme al figlio Parte_1
minore Persona_1
4) il figlio minore venga dato in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1
con coabitazione prevalente presso l'abitazione della madre , sita in Venezia Parte_1
- Marghera via Dei Tigli n. 16;

Pers 5) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio durante due fine Parte_2
settimana al mese tra loro alternati, con pernottamento, prelevandolo il venerdì sera dopo
l'allenamento, o eventualmente dalla casa materna, e riportandolo a scuola lunedì mattina,
ovvero a casa della madre nel periodo delle ferie entro domenica sera, nonché il martedì sera, dopo l'allenamento o comunque dalle 18:00 in poi, con pernottamento presso il padre che lo accompagnerà a scuola il giorno successivo;

6) Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, fermo restando che il pomeriggio della festa il minore potrà vedere e stare anche con l'altro genitore per lo scambio dei doni e degli auguri;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il
giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 15 maggio di ogni anno;
per le altre
festività e per i giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;

Pers 7) il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla Parte_2
madre , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico Parte_1
su conto corrente bancario i cui dati sono già noti alle parti, la somma di € 250,00
(duecentocinquanta/=) per le
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