Trib. Vicenza, sentenza 12/12/2024, n. 643

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 12/12/2024, n. 643
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 643
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2957 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e , autorizzandoli Parte_1 CP_1
a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;

2) Le parti eserciteranno in via condivisa la responsabilità genitoriale sul loro figlio e Per_1
concordano che lo stesso mantenga la collocazione prevalente presso la residenza della madre, la quale ultima trasferirà la stessa presso quella dei propri genitori e Controparte_2 Persona_2
in via Fabio Filzi, 31 a Zané;

[...]
3) Il padre, il quale a propria volta trasferirà la propria residenza altrove, trascorrerà con il figlio due fine settimana al mese, a settimane alterne, dal sabato mattina, prima di pranzo, fino alle ore 18.00
della domenica pomeriggio, e ogni giorno festivo. Ciascun genitore trascorrerà con il figlio sette giorni durante le vacanze scolastiche invernali in periodi comprendenti, alternativamente, il giorno di
Natale, dal 24 dicembre e fino al 26 dicembre, ovvero il periodo dell'ultimo dell'anno dal 30 dicembre al 1° gennaio. Ciascun genitore trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, l'intero periodo pasquale.
Durante il periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre almeno due settimane, anche non continuative, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori concordano che trascorreranno con il figlio il giorno dei rispettivi compleanni, loro e del figlio, anche se cadente in giornata o fine settimana di spettanza dell'altro. I genitori, in relazione ai bisogni ed impegni del figlio
e propri personali si impegnano a collaborare con massima disponibilità reciproca laddove necessitino variazioni d'orario o altro.
4) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre un assegno Per_1 mensile di € 250,00 (importo soggetto ad aggiornamento
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