Trib. Cagliari, sentenza 25/01/2024, n. 209

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 25/01/2024, n. 209
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 209
Data del deposito : 25 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. I Ti Presidente
Dott. M F Giudice
Dott. F L Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5942 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promosso da
, nato a CAGLIARI il 22/08/2022, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Parte_1
studio dell'avv. R M, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
attore
nei confronti di
MINISTERO CP_1
intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia il Tribunale adito:
1) accertata la radicalità della scelta di genere effettuata dal , nato a Cagliari il Parte_1
22/08/2002, ed il completamento del suo percorso psicosomatico male to female, pronunciare la sua
rettificazione di sesso da maschile a femminile ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Portoscuso ove l'atto di nascita è stato formato (Atto n 27 parte 1 Serie A - Anno 2002) le modifiche
anagrafiche conseguenti pure con il mutamento del nome anagrafico da in ;
Pt_1 Per_1
2) ordinare all'ufficio sentenze del Tribunale di Cagliari di comunicare l'emananda sentenza al
affinché l'ufficiale di Stato Civile provveda alle annotazioni e alle ulteriori Controparte_2
incombenze di legge;

3) autorizzare come rettificato in a procedere al trattamento Parte_1 Persona_2
medicochirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante mutazione dei caratteri
medesimi da maschile a femminile;

4) vinte le spese ed i compensi di lite che, in ogni caso, attesa l'ammissione della parte ricorrente al
patrocinio a spese dello Stato, devono essere posti a favore di quest'ultimo.”
Il Pubblico Ministero: “accoglimento della domanda”.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 7/09/2023, , esponendo che fin dall'infanzia aveva Parte_1
avvertito un forte senso “di discrepanza, di disconnessione, tra il suo corpo - nato maschile - e la sua
identità, sentita, invece, come femminile”, ciò che aveva determinato dapprima l'interesse per le
attività e i giochi convenzionalmente ritenuti tipici delle bambine, e poi per il mondo della danza
classica ed in ultimo l'aveva indotto ad approfondire la passione per il make-up, campo nel quale
dopo il diploma, grazie ad un corso regionale col quale aveva acquisito la certificazione di make-up
artist, aveva iniziato a lavorare;
che sempre crescenti erano ormai le difficoltà nell'identificarsi con
il sesso attribuitogli alla nascita, in quanto, sentendosi donna, non riconosce come propri i genitali e
prova disagio per i caratteri sessuali secondari maschili nonché nell'indossare abiti da uomo,
vestendosi con indumenti femminili, truccandosi e lasciando crescere i capelli oltre a farsi chiamare
;
che anche grazie al grande sostegno sempre ricevuto dai suoi genitori vive ormai nel ruolo Per_1
di genere da sempre desiderato, così migliorando, seppur parzialmente, la sua qualità di vita;
che nel
2021 è stata diagnosticata la disforia di genere presso la competente Unità Operativa Ambulatoriale
dell' e, previo parere positivo della neuropsichiatra Controparte_3
Dott.ssa dal maggio del 2022, sotto la supervisione dell'endocrinologo Dott. Persona_3
, ha iniziato ad assumere, e tutt'oggi assume senza soluzione di continuità, la terapia Persona_4
ormonale femminilizzante come da linee guida internazionali;
che in ragione delle modificazioni
fisiche conseguitene e quindi del maggiore adeguamento della sua immagine corporea all'identità da
sempre percepita, vi è stato un ulteriore notevole miglioramento dell'accettazione di sé con risvolti
positivi sugli aspetti sociali e relazionali, e riduzione della sofferenza, tanto che è oggi fortemente
motivata a procedere con il percorso di transizione, e, quindi, al pieno adeguamento della propria
identità anagrafica a quella femminile;
che allo stato prova ancora grande disagio allorquando emerge
la sua identità biologica maschile nelle situazioni in cui è necessario esibire il proprio documento
d'identità, essendo quindi intenzionato a sottoporsi, a seguito della rettificazione del sesso,
all'intervento di riassegnazione del sesso;
ciò premesso, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale
disponga la rettificazione del suo atto di nascita, con l'attribuzione del sesso femminile e del nome
“Celeste”, e voglia autorizzare il trattamento medico chirurgico necessario all'adeguamento dei suoi
caratteri sessuali.
Comparsa personalmente, la parte attrice ha confermato la domanda e i fatti allegati.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio (in particolare, dalla relazione clinica psichiatrica ed
endocrinologica complessiva dell' datata 26/07/2023), Controparte_3
risulta infatti che parte attrice ha manifestato già dall'infanzia un crescente disagio rispetto al suo
ruolo maschile che è andato ad intensificarsi con la pubertà. Nel 2021 ha intrapreso un percorso
psicoterapeutico finalizzato alla transizione di genere da maschile a femminile, sottoponendosi nel
maggio 2022 a terapia femminilizzante a seguito di diagnosi di “Disturbo dell'Identità di genere”, in
assenza di altra patologia psichiatrica in atto.
A seguito della terapia ormonale, tuttora in corso, sono certificate modificazioni fisiche in senso
femminilizzante, in buona parte irreversibili, con il miglioramento dell'accettazione di sé e risvolti
positivi sugli aspetti sociali e relazionali della vita di parte attrice e una netta riduzione della sua
sofferenza psichica.
Dalla relazione citata emerge peraltro come, al contempo, persista un intenso disagio, tale da
compromettere la qualità di vita della paziente, nelle situazioni in cui compare la sua identità biologica
maschile.
La relazione dà quindi atto e conclude che, sulla base della storia anche clinica della paziente, dello
status attuale e delle modificazioni fisiche attuate con la terapia ormonale in corso, non vi sono
elementi tali da far ritenere che il percorso di transizione male to female avviato dalla paziente possa
considerarsi reversibile.
Quanto alla assenza, allo stato, dell'intervento chirurgico di conversione di sesso dal femminile al
maschile, si osserva che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138 depositata in data 20.7.2015,
ha affermato che “la complessità del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo
costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni
della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente
immutabile sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni
dei caratteri sessuali secondari estetico somatici ed ormonali (…). Tali caratteristiche (…) inducono
a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali una interpretazione degli
articoli 1 e 3 della L 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando è necessario” non
imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici
primari”.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 ottobre 2015 n. 221, ha poi chiarito che “la legge n. 164
del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che
ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali
esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio
di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della
personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il
o i fattori dominanti”.
“Interpretata alla luce dei diritti della persona la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi
la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di
rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili
tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica
appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette
al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri
specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti
psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, giacché il
ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine
esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto.
Deve pertanto ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del Comune di Portoscuso ove
l'atto di nascita della parte attrice è stato formato (Atto n 27 parte 1 Serie A - Anno 2002), di
procedere, ai sensi degli artt. 1 e ss. della legge 14 aprile 1982, n. 164, in relazione all'art. 454 c.c.,
alla rettificazione dell'attribuzione di sesso contenuta nell'atto di nascita dell'attore attribuendo a
quest'ultimo il sesso femminile e il nome “Celeste”.
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