Trib. Firenze, sentenza 18/04/2024, n. 376
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Testo completo
Proc. n. 1000/2022 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 17 aprile 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 1000 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA SO RD, in proprio e nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della “SO & ON Soc. Coop. di Produzione e Lavoro”;
“SO & ON Soc. Coop. di Produzione e Lavoro”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al ricorso in opposizione, dall'avv. Alessandro Ciuffreda nel cui studio in Foggia alla Via Domenico Cirillo n. 5 sono per elezione domiciliati;
OPPONENTI E Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di separata delega allegata in atti, dai propri funzionari dott. Bartolo Lentini e dott.ssa Antonella Panebianco, congiuntamente e anche disgiuntamente tra loro;
RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 22 l. n. 689/81 e 414 c.p.c. depositato in data 20.5.2022 e ritualmente notificato,
SO RD, in proprio e nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
“SO & ON Soc. Coop. di Produzione e Lavoro” e la “SO & ON Soc. Coop. di Produzione e Lavoro”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “- revocare l'Ordinanza di Ingiunzione n. 143/2022 del 29/03/2022 notificata il 20/04/2022, per cui è causa ad ogni effetto di legge dichiarandone l'infondatezza in fatto e diritto;
- con il favore di diritti onorari e spese di lite.”. 2. L'I.T.L. si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo al Tribunale adito, nel merito, di respingere totalmente il ricorso in opposizione ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 143/2022 prot. n. 16381-16382 del 20.04.2022, emessa dall'I.T.L. di Firenze;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, ai sensi dell'art. 9, co. 2 d.lgs. n. 149/2015. 3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova testimoniale sfogata e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni, viene decisa oggi, 17 aprile 2024, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c. 4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e delle testimonianze assunte,
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ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei soli limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, solo in detti limiti possa trovare accoglimento. 5. Con l'ordinanza-ingiunzione n. 143/2022 prot. n. 16381- 16382 del 20/04/2022 (doc. 2 fasc. I.T.L.), emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, sono state ingiunte a SO RD, in qualità di trasgressore, e alla società “SO & ON Soc. Coop. di Produzione e Lavoro” (d'ora innanzi anche solo “SO & ON”), in qualità di obbligata in solido, le sanzioni amministrative connesse alle seguenti violazioni amministrative:
- A) art. 39, comma 1 del D.L. 25.06.2008, n. 112, conv. in L. 06.08.2008, n.133 (sanzione stabilita dall'art. 39, comma 6 del medesimo decreto, nell'importo da euro 500 a euro 2.500), per aver omesso di istituire il Libro Unico del Lavoro, pur avendo impiegato con rapporto di lavoro subordinato dall'08.06.2018 il lavoratore AL IR, nato l'[...] in Albania, in [...] muratore 2 livello e pur avendo consegnato allo stesso retribuzioni mensili commisurate alle ore di lavoro prestate;
- B) art. 4-bis, primo periodo, comma 2, del D.lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.lgs. 19.12.2002, n. 297 (sanzione stabilita dall'art. 19, comma 2 del D.lgs. 10.09.2003, n. 276, nell'importo da euro 250 ad euro 1.500 per ogni lavoratore interessato), per aver impiegato con rapporto di lavoro subordinato il lavoratore AL IR, nato l'[...] in Albania, in [...] muratore 2 livello, senza avergli consegnato la lettera di assunzione o copia della comunicazione di assunzione, prima dell'inizio dell'attività avvenuto con decorrenza dall'08.06.2018;
- C) art. 5 della L. 5 gennaio 1953, n. 4 (ai sensi dell'art. 5, così come sostituito dall'art. 22, comma 7 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce ad un periodo superiore ai sei mesi, la sanzione va da euro 600 ad euro 3.600), per non aver consegnato al seguente lavoratore, all'atto della corresponsione della retribuzione mensile, i prospetti paga relativi alle mensilità riportate a fianco del medesimo: - AL IR, nato l'[...] in [...], per il periodo da giugno 2018 a febbraio 2019 (n. 9 mesi);
- D) art. 9-bis, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.L. n. 510/1996, conv. in L. n.608/1996, come modificato dall'art.1, comma 1180 L. n. 296/2006 (sanzione stabilita dall'art. 19, comma 3 D.lgs. 10.09.2003, n. 276, nell'importo da euro 100 ad euro 500 per ogni lavoratore interessato), per aver omesso di comunicare al Centro per l'impiego l'assunzione, con rapporto di lavoro subordinato, del lavoratore AL IR, nato l'[...] in Albania, in [...] muratore 2 livello, entro il giorno precedente l'inizio dell'attività avvenuto con decorrenza dall'08.06.2018;
- E) art. 5, comma 5 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (ai sensi dell'art. 18-bis, comma 6 del predetto decreto legislativo, come modificato dall'art. 41, comma 10 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, la violazione è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 154), per aver omesso di registrare a parte nel prospetto paga e di compensare con le dovute maggiorazioni le ore di lavoro straordinario effettuate dal lavoratore AL IR, nato l'[...] in [...], nei seguenti periodi: n.24 ore per il mese di settembre 2018, n. 9 ore per il mese di ottobre 2018, n.37 ore per il mese di dicembre 2018 e n.9 ore per il mese di gennaio 2019;
- F) art. 1, commi 910 e 911 della L. 27.12.2017, n. 205, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.lgs. n. 297/2002 (sanzione stabilita dall'art.1, comma 913 della L. 27.12.2017, n. 205, nell'importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00), per aver corrisposto in contanti al lavoratore AL IR, nato l'[...] in [...], acconti sulla retribuzione dovuta per i mesi di giugno- luglio-agosto 2018 – n. 3 violazioni. 6. In primo luogo, deve rammentarsi, in diritto, che l'art. 1, co. 3 l. n. 142/2001, nella formulazione applicabile ratione temporis, dispone che “3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. …”.
pagina 2 di 7 7. Nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, pertanto, i soci lavoratori devono stipulare un distinto contratto di lavoro autonomo o subordinato “o in qualsiasi altra forma”.
8. Quanto al contratto d'opera prodotto dagli opponenti sub doc. 8, si rileva che esso reca la sola sottoscrizione del socio lavoratore oggetto di accertamento (e non anche, quindi, quella della società cooperativa di produzione e lavoro committente) e che, in ogni caso, esso è privo di data certa. Del resto, in base al verbale unico di accertamento e notificazione FI00002/2019-127-01 del 20.5.2020 (doc. 6 fasc. I.T.L.), detto contratto non risulta figurare fra gli atti e documenti esaminati ai fini della definizione degli accertamenti e, inoltre, in detto verbale si legge, a pag. 5, che KO HA (i.e. il socio lavoratore oggetto di accertamento), pur essendo inquadrato come socio artigiano di cooperativa,
“non ha sottoscritto alcun contratto relativo alle modalità di organizzazione del proprio lavoro, come pur previsto dal regolamento della cooperativa che stabilisse tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro e le modalità di collaborazione e/o coordinamento con le strutture della cooperativa …”. In ogni caso, deve evidenziarsi come detto contratto non specifichi in alcun modo l'opera commissionata al socio lavoratore autonomo, ivi leggendosi genericamente che il lavoro sarà svolto dal HA “in base all'acquisizione dei contratti di appalto acquisiti dalla cooperativa”. Infine, tale contratto appare operare anche una impropria commistione fra rapporto associativo e ulteriore rapporto di lavoro nella parte in cui prevede che la remunerazione del HA sarà vincolata agli incassi prodotti dalla cooperativa, laddove, invece, l'art. 3, co. 1 della l. n. 142/2001 stabilisce che
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 17 aprile 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 1000 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA SO RD, in proprio e nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della “SO & ON Soc. Coop. di Produzione e Lavoro”;
“SO & ON Soc. Coop. di Produzione e Lavoro”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al ricorso in opposizione, dall'avv. Alessandro Ciuffreda nel cui studio in Foggia alla Via Domenico Cirillo n. 5 sono per elezione domiciliati;
OPPONENTI E Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di separata delega allegata in atti, dai propri funzionari dott. Bartolo Lentini e dott.ssa Antonella Panebianco, congiuntamente e anche disgiuntamente tra loro;
RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 22 l. n. 689/81 e 414 c.p.c. depositato in data 20.5.2022 e ritualmente notificato,
SO RD, in proprio e nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
“SO & ON Soc. Coop. di Produzione e Lavoro” e la “SO & ON Soc. Coop. di Produzione e Lavoro”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “- revocare l'Ordinanza di Ingiunzione n. 143/2022 del 29/03/2022 notificata il 20/04/2022, per cui è causa ad ogni effetto di legge dichiarandone l'infondatezza in fatto e diritto;
- con il favore di diritti onorari e spese di lite.”. 2. L'I.T.L. si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo al Tribunale adito, nel merito, di respingere totalmente il ricorso in opposizione ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 143/2022 prot. n. 16381-16382 del 20.04.2022, emessa dall'I.T.L. di Firenze;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, ai sensi dell'art. 9, co. 2 d.lgs. n. 149/2015. 3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova testimoniale sfogata e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni, viene decisa oggi, 17 aprile 2024, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c. 4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e delle testimonianze assunte,
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ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei soli limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, solo in detti limiti possa trovare accoglimento. 5. Con l'ordinanza-ingiunzione n. 143/2022 prot. n. 16381- 16382 del 20/04/2022 (doc. 2 fasc. I.T.L.), emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, sono state ingiunte a SO RD, in qualità di trasgressore, e alla società “SO & ON Soc. Coop. di Produzione e Lavoro” (d'ora innanzi anche solo “SO & ON”), in qualità di obbligata in solido, le sanzioni amministrative connesse alle seguenti violazioni amministrative:
- A) art. 39, comma 1 del D.L. 25.06.2008, n. 112, conv. in L. 06.08.2008, n.133 (sanzione stabilita dall'art. 39, comma 6 del medesimo decreto, nell'importo da euro 500 a euro 2.500), per aver omesso di istituire il Libro Unico del Lavoro, pur avendo impiegato con rapporto di lavoro subordinato dall'08.06.2018 il lavoratore AL IR, nato l'[...] in Albania, in [...] muratore 2 livello e pur avendo consegnato allo stesso retribuzioni mensili commisurate alle ore di lavoro prestate;
- B) art. 4-bis, primo periodo, comma 2, del D.lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.lgs. 19.12.2002, n. 297 (sanzione stabilita dall'art. 19, comma 2 del D.lgs. 10.09.2003, n. 276, nell'importo da euro 250 ad euro 1.500 per ogni lavoratore interessato), per aver impiegato con rapporto di lavoro subordinato il lavoratore AL IR, nato l'[...] in Albania, in [...] muratore 2 livello, senza avergli consegnato la lettera di assunzione o copia della comunicazione di assunzione, prima dell'inizio dell'attività avvenuto con decorrenza dall'08.06.2018;
- C) art. 5 della L. 5 gennaio 1953, n. 4 (ai sensi dell'art. 5, così come sostituito dall'art. 22, comma 7 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce ad un periodo superiore ai sei mesi, la sanzione va da euro 600 ad euro 3.600), per non aver consegnato al seguente lavoratore, all'atto della corresponsione della retribuzione mensile, i prospetti paga relativi alle mensilità riportate a fianco del medesimo: - AL IR, nato l'[...] in [...], per il periodo da giugno 2018 a febbraio 2019 (n. 9 mesi);
- D) art. 9-bis, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.L. n. 510/1996, conv. in L. n.608/1996, come modificato dall'art.1, comma 1180 L. n. 296/2006 (sanzione stabilita dall'art. 19, comma 3 D.lgs. 10.09.2003, n. 276, nell'importo da euro 100 ad euro 500 per ogni lavoratore interessato), per aver omesso di comunicare al Centro per l'impiego l'assunzione, con rapporto di lavoro subordinato, del lavoratore AL IR, nato l'[...] in Albania, in [...] muratore 2 livello, entro il giorno precedente l'inizio dell'attività avvenuto con decorrenza dall'08.06.2018;
- E) art. 5, comma 5 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (ai sensi dell'art. 18-bis, comma 6 del predetto decreto legislativo, come modificato dall'art. 41, comma 10 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, la violazione è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 154), per aver omesso di registrare a parte nel prospetto paga e di compensare con le dovute maggiorazioni le ore di lavoro straordinario effettuate dal lavoratore AL IR, nato l'[...] in [...], nei seguenti periodi: n.24 ore per il mese di settembre 2018, n. 9 ore per il mese di ottobre 2018, n.37 ore per il mese di dicembre 2018 e n.9 ore per il mese di gennaio 2019;
- F) art. 1, commi 910 e 911 della L. 27.12.2017, n. 205, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.lgs. n. 297/2002 (sanzione stabilita dall'art.1, comma 913 della L. 27.12.2017, n. 205, nell'importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00), per aver corrisposto in contanti al lavoratore AL IR, nato l'[...] in [...], acconti sulla retribuzione dovuta per i mesi di giugno- luglio-agosto 2018 – n. 3 violazioni. 6. In primo luogo, deve rammentarsi, in diritto, che l'art. 1, co. 3 l. n. 142/2001, nella formulazione applicabile ratione temporis, dispone che “3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. …”.
pagina 2 di 7 7. Nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, pertanto, i soci lavoratori devono stipulare un distinto contratto di lavoro autonomo o subordinato “o in qualsiasi altra forma”.
8. Quanto al contratto d'opera prodotto dagli opponenti sub doc. 8, si rileva che esso reca la sola sottoscrizione del socio lavoratore oggetto di accertamento (e non anche, quindi, quella della società cooperativa di produzione e lavoro committente) e che, in ogni caso, esso è privo di data certa. Del resto, in base al verbale unico di accertamento e notificazione FI00002/2019-127-01 del 20.5.2020 (doc. 6 fasc. I.T.L.), detto contratto non risulta figurare fra gli atti e documenti esaminati ai fini della definizione degli accertamenti e, inoltre, in detto verbale si legge, a pag. 5, che KO HA (i.e. il socio lavoratore oggetto di accertamento), pur essendo inquadrato come socio artigiano di cooperativa,
“non ha sottoscritto alcun contratto relativo alle modalità di organizzazione del proprio lavoro, come pur previsto dal regolamento della cooperativa che stabilisse tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro e le modalità di collaborazione e/o coordinamento con le strutture della cooperativa …”. In ogni caso, deve evidenziarsi come detto contratto non specifichi in alcun modo l'opera commissionata al socio lavoratore autonomo, ivi leggendosi genericamente che il lavoro sarà svolto dal HA “in base all'acquisizione dei contratti di appalto acquisiti dalla cooperativa”. Infine, tale contratto appare operare anche una impropria commistione fra rapporto associativo e ulteriore rapporto di lavoro nella parte in cui prevede che la remunerazione del HA sarà vincolata agli incassi prodotti dalla cooperativa, laddove, invece, l'art. 3, co. 1 della l. n. 142/2001 stabilisce che
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