Trib. Pisa, sentenza 25/09/2024, n. 519

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 25/09/2024, n. 519
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 519
Data del deposito : 25 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 27/2023
Il Giudice del lavoro, dott. P V, all'esito dell'udienza del 25.9.2024, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti S R, N Z, G R, W M, e F
G con indirizzi pec: Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
Email_5
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis
c.p.c., dalla dott.ssa D T, ed elettivamente domiciliata presso l'
[...] CP_
, sito in , alla Via G. Pascoli n. 8 Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.9.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE


1. Con ricorso depositato in data 11.1.2023, la parte ricorrente, dopo avere premesso di essere un'insegnante, ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 resistente in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche e, più in particolare, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023.
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Ha evidenziato, inoltre, come per tali periodi di lavoro a tempo determinato, non abbia potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00, riconosciuta ai docenti di ruolo, di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 che ha istituito la c.d.
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.


2. Con memoria ritualmente depositata, si è costituito il resistente, il quale ha CP_1 eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio ai sensi dell'art. 3 del DL 132/2014
e, nel merito, ha evidenziato la prescrizione e l'infondatezza della domanda.


3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per quanto di seguito esposto.


4. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda.
Al riguardo basta evidenziare come, ai sensi dell'art.

2-ter del D.l. 12 settembre 2014,
n. 132, “Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che cio' costituisca condizione di procedibilita' della domanda giudiziale”.


5. L'eccezione di prescrizione è infondata.
Al riguardo, giova evidenziare come secondo il giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del
1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica);
invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico”
(così, Cass. Civ., 29961/2023).
Più in particolare, secondo l'orientamento in commento, “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie
(ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva
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anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla
Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo… D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto
a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che
l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione… La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale” (così, Cass. Civ.,
29961/2023 cit.).


5.1. Dal momento che la parte ricorrente è ancora “inserito nel sistema scolastico”, in ragione del mancato decorso del termine quinquennale dell'atto di messa in mora del
17.6.2022, l'eccezione di prescrizione dev'essere rigettata.


6. Quanto alle altre questioni di merito, giova evidenziare come la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” sia stata istituita dall'art. 1, comma 121, della
L. 13 luglio 2015, n. 107, ai sensi del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti
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da enti accreditati presso il , a Controparte_3
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta in questione ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da assumere di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Controparte_4
In attuazione di tale disposizione, contenuta nel comma 122 dell'art. 1 della l. n.
107/2015 cit., è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», il cui articolo
2 individuava i destinatari della suddetta Carta Elettronica nei « I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Successivamente, il d.P.C.M. del 28/11/2016, nel suo art. 3, ha statuito che “La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
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