Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 176
TRIB Catania
Sentenza
9 gennaio 2025
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9805/2021 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia C.F._1
Gugliotta, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] in data [...], C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto C.F._2
Ardizzone, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio il 19/6/2003
trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di Catania al n. 297,
Parte II, Seria A, anno 2003, dal quale sono nati due figli, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Con riguardo alle altre domande va osservato quanto segue.
Come è noto, la novella della legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9805/2021 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia C.F._1
Gugliotta, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] in data [...], C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto C.F._2
Ardizzone, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio il 19/6/2003
trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di Catania al n. 297,
Parte II, Seria A, anno 2003, dal quale sono nati due figli, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Con riguardo alle altre domande va osservato quanto segue.
Come è noto, la novella della legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche
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