Trib. Milano, sentenza 04/01/2025, n. 51
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Testo completo
N N. R.G. 28263/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28263/2023 promossa da:
GRUPPO MARTOS S.P.A. (C.F. 07890250637), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara GRANATA e Stefano PETTORINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Granata in Napoli, via Stanislao Manna n. 45
Parte attrice opponente contro
ON SO (C.F. [...]), rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia PAPALUCA, Carmela MELUCCI, Mario MANSELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Armando Perna in Milano, via Settembrini n. 28 Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
1) per le motivazioni di cui in narrativa dell'opposizione a precetto e dei successivi atti e verbalizzazioni, accertare e dichiarare in via definitiva l'inefficacia, l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'atto di precetto opposto, ossia la sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, n. 6528/2016, atteso che la pronuncia azionata in executivis non sarebbe titolo idoneo a fondare una esecuzione forzata, in quanto la sentenza di prime cure sarebbe stata sostituita dalla decisione d'appello, con la quale, limitatamente alla posizione del debitore esecutato, la Corte d'Appello ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio per intervenuto fallimento del soggetto passivo;
2) accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo, in ragione della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c.;
3) in ogni caso, dichiarare che il credito azionato risulta prescritto, essendo trascorsi sette anni dalla pronuncia della sentenza dichiarativa del 2016 ed il ritorno “in bonis” dell'opponente, avvenuto nell'agosto del 2022, come dedotto nella memoria di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositata per l'udienza del 5.11.2024;
pagina 1 di 9
4) condannare parte convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 2, c.p.c., giacché parte convenuta avrebbe intrapreso, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo inesistente;
5) con vittoria di spese e competenze relative al presente giudizio RG 28263/2023 di opposizione ex art. 615, e 617, c.p.c.
Per parte convenuta: Voglia questo Tribunale, nel giudizio di opposizione a precetto RG 28263/2023, ritenuto l'esposto, ogni eccezione contraria reietta:
1) dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza dell'opposizione proposta, ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c.;
2) accertare e dichiarare la piena legittimità ed efficacia dell'atto di precetto opposto;
3) condannare controparte alla refusione delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, oltre
IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Gruppo AR s.p.a. (d'ora in avanti, breviter, “la Società” o “l'opponente”) ha promosso opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 19 luglio 2023 da SO RE, con cui quest'ultima ha intimato il pagamento della somma di € 289.864,79, sulla base della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 6528/2016, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n.
483/2023.
2. A sostegno dell'opposizione ha dedotto i seguenti motivi di doglianza: 1) carenza di legittimazione passiva dell'opponente, atteso che la sentenza di appello, nel rigettare l'impugnazione proposta da
AR Financial Services S.r.l. e AR e AR Fin AP S.p.A., ha confermato la sentenza di prime cure e dichiarato l'improcedibilità dell'appello con riferimento alla statuizione di condanna di pagamento nei confronti della società fallita Gruppo AR S.p.a. in ragione dell'intervenuto fallimento della stessa;
2) nullità dell'atto di precetto, dal momento che la sentenza di condanna emessa dal Tribunale sarebbe stata riformata dalla sentenza di appello, la quale, non contenendo alcuna statuizione di condanna a carico della Società, non costituirebbe idoneo titolo esecutivo;
3) omessa notifica del titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto.
3. Ha chiesto, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, accertare
l'insussistenza del diritto dell'opposta ad agire in executivis nei confronti della società Gruppo AR
s.p.a. sulla base della sentenza d'appello e condannarsi la controparte al risarcimento dei danni ex art.
96 c.p.c. per aver notificato l'atto di precetto azionando un credito inesistente.
4. Con decreto del 5.9.2023 il Giudice ha fissato udienza anticipata onde delibare l'istanza di sospensione.
Si è costituita la creditrice opposta, SO RE, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
pagina 2 di 9
All'udienza del 27.9.2024, il Giudice ha concesso un rinvio su istanza del procuratore della parte opponente.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., è stata confermata l'udienza indicata in citazione del 30.11.2023.
In assenza di memorie integrative depositate dalle parti, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. l'istanza di sospensione è stata rigettata con ordinanza del 22.11.2023 ed è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione con termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In sede di comparsa conclusionale e memoria di replica, l'opponente ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del credito.
A seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è giunta in decisione.
5. In via preliminare, si rileva che l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale del Lavoro, formulata dall'opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta, non è stata reiterata nelle note scritte depositate nel termine di cui all'art. 189, co. I, n. 1 c.p.c. e deve ritenersi rinunciata.
Ad ogni modo, occorre osservare che, nel caso di specie, non si pone una questione di competenza tra
l'ufficio giudiziario adito ed il Tribunale di Milano, sezione lavoro, trattandosi solo di articolazione interna dell'ufficio e, quindi, di questione attinente all'attribuzione delle controversie.
6. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada rigettata in quanto infondata.
7. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di estinzione del credito per prescrizione formulata da parte opponente in quanto tardivamente proposta.
E, infatti, la stessa è stata proposta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e, quindi, ben oltre
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28263/2023 promossa da:
GRUPPO MARTOS S.P.A. (C.F. 07890250637), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara GRANATA e Stefano PETTORINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Granata in Napoli, via Stanislao Manna n. 45
Parte attrice opponente contro
ON SO (C.F. [...]), rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia PAPALUCA, Carmela MELUCCI, Mario MANSELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Armando Perna in Milano, via Settembrini n. 28 Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
1) per le motivazioni di cui in narrativa dell'opposizione a precetto e dei successivi atti e verbalizzazioni, accertare e dichiarare in via definitiva l'inefficacia, l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'atto di precetto opposto, ossia la sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, n. 6528/2016, atteso che la pronuncia azionata in executivis non sarebbe titolo idoneo a fondare una esecuzione forzata, in quanto la sentenza di prime cure sarebbe stata sostituita dalla decisione d'appello, con la quale, limitatamente alla posizione del debitore esecutato, la Corte d'Appello ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio per intervenuto fallimento del soggetto passivo;
2) accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo, in ragione della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c.;
3) in ogni caso, dichiarare che il credito azionato risulta prescritto, essendo trascorsi sette anni dalla pronuncia della sentenza dichiarativa del 2016 ed il ritorno “in bonis” dell'opponente, avvenuto nell'agosto del 2022, come dedotto nella memoria di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositata per l'udienza del 5.11.2024;
pagina 1 di 9
4) condannare parte convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 2, c.p.c., giacché parte convenuta avrebbe intrapreso, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo inesistente;
5) con vittoria di spese e competenze relative al presente giudizio RG 28263/2023 di opposizione ex art. 615, e 617, c.p.c.
Per parte convenuta: Voglia questo Tribunale, nel giudizio di opposizione a precetto RG 28263/2023, ritenuto l'esposto, ogni eccezione contraria reietta:
1) dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza dell'opposizione proposta, ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c.;
2) accertare e dichiarare la piena legittimità ed efficacia dell'atto di precetto opposto;
3) condannare controparte alla refusione delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, oltre
IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Gruppo AR s.p.a. (d'ora in avanti, breviter, “la Società” o “l'opponente”) ha promosso opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 19 luglio 2023 da SO RE, con cui quest'ultima ha intimato il pagamento della somma di € 289.864,79, sulla base della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 6528/2016, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n.
483/2023.
2. A sostegno dell'opposizione ha dedotto i seguenti motivi di doglianza: 1) carenza di legittimazione passiva dell'opponente, atteso che la sentenza di appello, nel rigettare l'impugnazione proposta da
AR Financial Services S.r.l. e AR e AR Fin AP S.p.A., ha confermato la sentenza di prime cure e dichiarato l'improcedibilità dell'appello con riferimento alla statuizione di condanna di pagamento nei confronti della società fallita Gruppo AR S.p.a. in ragione dell'intervenuto fallimento della stessa;
2) nullità dell'atto di precetto, dal momento che la sentenza di condanna emessa dal Tribunale sarebbe stata riformata dalla sentenza di appello, la quale, non contenendo alcuna statuizione di condanna a carico della Società, non costituirebbe idoneo titolo esecutivo;
3) omessa notifica del titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto.
3. Ha chiesto, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, accertare
l'insussistenza del diritto dell'opposta ad agire in executivis nei confronti della società Gruppo AR
s.p.a. sulla base della sentenza d'appello e condannarsi la controparte al risarcimento dei danni ex art.
96 c.p.c. per aver notificato l'atto di precetto azionando un credito inesistente.
4. Con decreto del 5.9.2023 il Giudice ha fissato udienza anticipata onde delibare l'istanza di sospensione.
Si è costituita la creditrice opposta, SO RE, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
pagina 2 di 9
All'udienza del 27.9.2024, il Giudice ha concesso un rinvio su istanza del procuratore della parte opponente.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., è stata confermata l'udienza indicata in citazione del 30.11.2023.
In assenza di memorie integrative depositate dalle parti, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. l'istanza di sospensione è stata rigettata con ordinanza del 22.11.2023 ed è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione con termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In sede di comparsa conclusionale e memoria di replica, l'opponente ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del credito.
A seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è giunta in decisione.
5. In via preliminare, si rileva che l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale del Lavoro, formulata dall'opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta, non è stata reiterata nelle note scritte depositate nel termine di cui all'art. 189, co. I, n. 1 c.p.c. e deve ritenersi rinunciata.
Ad ogni modo, occorre osservare che, nel caso di specie, non si pone una questione di competenza tra
l'ufficio giudiziario adito ed il Tribunale di Milano, sezione lavoro, trattandosi solo di articolazione interna dell'ufficio e, quindi, di questione attinente all'attribuzione delle controversie.
6. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada rigettata in quanto infondata.
7. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di estinzione del credito per prescrizione formulata da parte opponente in quanto tardivamente proposta.
E, infatti, la stessa è stata proposta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e, quindi, ben oltre
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