Trib. Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 30
TRIB Ancona
Sentenza
13 gennaio 2025
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13 gennaio 2025
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TRIB Ancona
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Testo completo
N. R.G. 4841/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4841/2023 promossa da:
SC ES (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. REGNI ROBERTO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. REGNI
ROBERTO
ATTORE/I contro
UC GI (C.F. [...])
FINECOBANK SPA (C.F. 01392970404), con il patrocinio dell'avv. NESPOLI MASSIMO e dell'avv. CAMOSCI MARIACHIARA ([...]) Via Freguglia n. 8 20122 MILANO;
IN ER ([...]) VIA F.LLI BANDIERA, 42 60019
SENIGALLIA;
OZ FE ([...]) VIA FREGUGLIA 8 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. NESPOLI
MASSIMO
TO AN (EM) SPA (C.F. 01806740153), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI MARCO e dell'avv. FRANCHINI PAMELA ([...]) VIA MARSALA 8 60121 ANCONA;
elettivamente domiciliato in VIA ER PANSA 1 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. FERRETTI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato NN CE conveniva in giudizio, avanti il sovra intestato Tribunale, INbank s.p.a., DI NO S.p.a e TT LU al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'On.le Tribunale adito previa qualsivoglia più utile
declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata
l'indebita appropriazione del denaro affidato dalla sig.ra NN CE al suo consulente
finanziario di riferimento da parte dello stesso, condannare LU GI ( C.F.
[...]) nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
e FINECOBANK S.p.A. ( P. IVA: 12962340159 – R.E.A. N. 1598155 ), con sede legale a Milano in
Piazza Durante n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore e TO AN (
EM ) S.p.A. ( P. IVA: 02823390352 – R.E.A. n. 219769 ), con sede legale a Reggio Emilia in Via
Emilia S. Pietro n. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti in solido tra loro, alla restituzione alla sig.ra NN CE della somma pari a € 24.822,84 ( € 25.822,84 - € 1.000,00
versati in sede penale a titolo di acconto ) o a quella minore o maggiore ritenuta di Giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi fino all'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento dei danni subiti
dalla stessa e, ad oggi, quantificati nella misura di € 10.000,00 o in quella minore o maggiore ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e compenso professionale. “ L'attrice premetteva: di avere intrattenuto rapporti dapprima presso Bibop Carire S.p.a., poi INbank s.p.a. e con EM S.p.a.
affidandosi al consulente finanziario LU TT al quale, in data 20.07.2000 affidava tutti i risparmi pari a lire 50 milioni;
di avere ricevuto, in data 25.05.2016, una telefonata da parte della Dott.
Gabriella Neroni di Credem s.p.a. con la quale veniva invitata a recarsi presso i loro uffici;
di avere appreso, nell'occasione, che i propri risparmi si erano letteralmente volatilizzati e che il suo conto corrente recava un saldo negativo di € 200,00;
di avere scoperto una serie di movimenti disconosciuti,
di cifre ingentissime, tutti compiuti indebitamente da parte del suddetto consulente finanziario a sua insaputa;
che il consulente finanziario effettuava molteplici movimenti di denaro mai autorizzati da essa attrice, arrivando persino a bonificare importi in suo favore fino a lasciare i conti corrente completamente svuotati presso entrambi gli istituti di credito convenuti;
di avere sporto denuncia-
querela per l'accaduto e di avere ottenuto in restituzione dal TT, all'esito del procedimento pagina 2 di 11
penale a suo carico, definito con sentenza di non luogo a procedere per esito positivo della messa alla prova, la somma di € 1.000,00;
che per l'accaduto sussisteva la responsabilità solidale degli istituti di credito presso i quali il consulente aveva lavorato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 58/98;
che tale situazione le aveva provocato uno stato di profonda angoscia e preoccupazione avendo anche un figlio minore cui provvedere non avendo il padre sopperito con regolarità all'obbligo di sostentamento economico.
La FINECOBANK s.p.a. si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 22.11.2023, contestando le avverse allegazioni e rassegnando le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'On.le Tribunale
adito, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa e respinta, così giudicare: In via preliminare, in caso di mancata costituzione in giudizio del
Sig. LU TT, fissare nuova udienza di prima comparizione onde consentire a INBank
S.p.A. di provvedere alla notificazione al medesimo convenuto della comparsa di risposta, contenente domanda di manleva nei suoi confronti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c.;
In via
preliminare e pregiudiziale – Dichiarare la nullità dell'atto di citazione e delle domande formulate dall'attrice per difetto di specificazione dei relativi presupposti in fatto. – Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dall'attrice, stante la prescrizione dei ( contestati ) diritti
dalla stessa azionati nella presente sede giudiziale, e delle relative azioni, nonché la carenza di legittimazione passiva della INBank S.p.A. rispetto alle domande attoree e l'inapplicabilità alla
fattispecie, anche astrattamente considerata, del principio di responsabilità solidale di cui agli artt. 31,
D.Lgs. n. 58/98 e 2049 c.c.;
In sede di merito ed in principalità - Respingere le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, e salvo gravame – Previo
accertamento che il fatto colposo della Sig.ra CE NN ha concorso a cagionare il danno,
escludere o ini ulteriore subordine congruamente diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto all'attrice in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ex art. INBank S.p.A. tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attrice nel presene giudizio. In ogni caso –
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Anche DI NO S.p.A. si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 23.11.2023, contestando tutte le allegazioni di parte attrice, per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, In via preliminare – Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di diritti azionati giudizialmente da parte attrice, per i motivi di
cui in premessa. Nel merito – Respingersi in ogni caso le domande tutte formulate dall'attrice perché
infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa. In subordine - Nella denegata ipotesi di
accoglimento delle domande avanzate ex adverso ridurre il risarcimento richiesto in considerazione della gravità della colpa dell'attrice e delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227 c.c., per i
motivi di cui in premessa. In ogni caso – Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
TT LU non si costituiva in giudizio mentre le parti costituite depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c.. Alla prima udienza del 02.02.2024 il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto
TT LU, disponeva la notifica a quest'ultimo della comparsa di costituzione della
INBank s.p.a., vista la domanda di manleva formulata da quest'ultima, nonché riassegnava i termini ex art. 171ter c.p.c.. Con ordinanza del 24.06.2024 il Giudice, respinte le richieste istruttorie formulate dalle parti, per le ragioni da intendersi quivi richiamate, fissava udienza al 20.12.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189, punti 1,2,e 3, c.p.c.. Alla suddetta udienza le parti precisavano le conclusioni come da verbale ( da intendersi quivi richiamate ) ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per nullità dell'atto di citazione per difetto di specificazione dei relativi presupposti di fatto,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4841/2023 promossa da:
SC ES (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. REGNI ROBERTO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. REGNI
ROBERTO
ATTORE/I contro
UC GI (C.F. [...])
FINECOBANK SPA (C.F. 01392970404), con il patrocinio dell'avv. NESPOLI MASSIMO e dell'avv. CAMOSCI MARIACHIARA ([...]) Via Freguglia n. 8 20122 MILANO;
IN ER ([...]) VIA F.LLI BANDIERA, 42 60019
SENIGALLIA;
OZ FE ([...]) VIA FREGUGLIA 8 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. NESPOLI
MASSIMO
TO AN (EM) SPA (C.F. 01806740153), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI MARCO e dell'avv. FRANCHINI PAMELA ([...]) VIA MARSALA 8 60121 ANCONA;
elettivamente domiciliato in VIA ER PANSA 1 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. FERRETTI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato NN CE conveniva in giudizio, avanti il sovra intestato Tribunale, INbank s.p.a., DI NO S.p.a e TT LU al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'On.le Tribunale adito previa qualsivoglia più utile
declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata
l'indebita appropriazione del denaro affidato dalla sig.ra NN CE al suo consulente
finanziario di riferimento da parte dello stesso, condannare LU GI ( C.F.
[...]) nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
e FINECOBANK S.p.A. ( P. IVA: 12962340159 – R.E.A. N. 1598155 ), con sede legale a Milano in
Piazza Durante n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore e TO AN (
EM ) S.p.A. ( P. IVA: 02823390352 – R.E.A. n. 219769 ), con sede legale a Reggio Emilia in Via
Emilia S. Pietro n. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti in solido tra loro, alla restituzione alla sig.ra NN CE della somma pari a € 24.822,84 ( € 25.822,84 - € 1.000,00
versati in sede penale a titolo di acconto ) o a quella minore o maggiore ritenuta di Giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi fino all'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento dei danni subiti
dalla stessa e, ad oggi, quantificati nella misura di € 10.000,00 o in quella minore o maggiore ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e compenso professionale. “ L'attrice premetteva: di avere intrattenuto rapporti dapprima presso Bibop Carire S.p.a., poi INbank s.p.a. e con EM S.p.a.
affidandosi al consulente finanziario LU TT al quale, in data 20.07.2000 affidava tutti i risparmi pari a lire 50 milioni;
di avere ricevuto, in data 25.05.2016, una telefonata da parte della Dott.
Gabriella Neroni di Credem s.p.a. con la quale veniva invitata a recarsi presso i loro uffici;
di avere appreso, nell'occasione, che i propri risparmi si erano letteralmente volatilizzati e che il suo conto corrente recava un saldo negativo di € 200,00;
di avere scoperto una serie di movimenti disconosciuti,
di cifre ingentissime, tutti compiuti indebitamente da parte del suddetto consulente finanziario a sua insaputa;
che il consulente finanziario effettuava molteplici movimenti di denaro mai autorizzati da essa attrice, arrivando persino a bonificare importi in suo favore fino a lasciare i conti corrente completamente svuotati presso entrambi gli istituti di credito convenuti;
di avere sporto denuncia-
querela per l'accaduto e di avere ottenuto in restituzione dal TT, all'esito del procedimento pagina 2 di 11
penale a suo carico, definito con sentenza di non luogo a procedere per esito positivo della messa alla prova, la somma di € 1.000,00;
che per l'accaduto sussisteva la responsabilità solidale degli istituti di credito presso i quali il consulente aveva lavorato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 58/98;
che tale situazione le aveva provocato uno stato di profonda angoscia e preoccupazione avendo anche un figlio minore cui provvedere non avendo il padre sopperito con regolarità all'obbligo di sostentamento economico.
La FINECOBANK s.p.a. si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 22.11.2023, contestando le avverse allegazioni e rassegnando le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'On.le Tribunale
adito, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa e respinta, così giudicare: In via preliminare, in caso di mancata costituzione in giudizio del
Sig. LU TT, fissare nuova udienza di prima comparizione onde consentire a INBank
S.p.A. di provvedere alla notificazione al medesimo convenuto della comparsa di risposta, contenente domanda di manleva nei suoi confronti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c.;
In via
preliminare e pregiudiziale – Dichiarare la nullità dell'atto di citazione e delle domande formulate dall'attrice per difetto di specificazione dei relativi presupposti in fatto. – Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dall'attrice, stante la prescrizione dei ( contestati ) diritti
dalla stessa azionati nella presente sede giudiziale, e delle relative azioni, nonché la carenza di legittimazione passiva della INBank S.p.A. rispetto alle domande attoree e l'inapplicabilità alla
fattispecie, anche astrattamente considerata, del principio di responsabilità solidale di cui agli artt. 31,
D.Lgs. n. 58/98 e 2049 c.c.;
In sede di merito ed in principalità - Respingere le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, e salvo gravame – Previo
accertamento che il fatto colposo della Sig.ra CE NN ha concorso a cagionare il danno,
escludere o ini ulteriore subordine congruamente diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto all'attrice in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ex art. INBank S.p.A. tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attrice nel presene giudizio. In ogni caso –
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Anche DI NO S.p.A. si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 23.11.2023, contestando tutte le allegazioni di parte attrice, per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, In via preliminare – Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di diritti azionati giudizialmente da parte attrice, per i motivi di
cui in premessa. Nel merito – Respingersi in ogni caso le domande tutte formulate dall'attrice perché
infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa. In subordine - Nella denegata ipotesi di
accoglimento delle domande avanzate ex adverso ridurre il risarcimento richiesto in considerazione della gravità della colpa dell'attrice e delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227 c.c., per i
motivi di cui in premessa. In ogni caso – Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
TT LU non si costituiva in giudizio mentre le parti costituite depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c.. Alla prima udienza del 02.02.2024 il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto
TT LU, disponeva la notifica a quest'ultimo della comparsa di costituzione della
INBank s.p.a., vista la domanda di manleva formulata da quest'ultima, nonché riassegnava i termini ex art. 171ter c.p.c.. Con ordinanza del 24.06.2024 il Giudice, respinte le richieste istruttorie formulate dalle parti, per le ragioni da intendersi quivi richiamate, fissava udienza al 20.12.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189, punti 1,2,e 3, c.p.c.. Alla suddetta udienza le parti precisavano le conclusioni come da verbale ( da intendersi quivi richiamate ) ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per nullità dell'atto di citazione per difetto di specificazione dei relativi presupposti di fatto,
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