Trib. Benevento, sentenza 14/02/2024, n. 335
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE
CIVILE
R.G. 2209/23
Udienza del 14.2.2024
G.M. Dr. Ennio Ricci
È presente il ricorrente, Provincia di Benevento, assistita dall'avv. Mario Verrusio, che si riporta ai propri scritti, chiedendo l'accoglimento delle domande avanzate.
È presente altresì il resistente, Garante per la Protezione dei dati personali, assistito dall'avvocatura dello Stato, che, nel riportarsi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, conclude per il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni, e, letto l'art. 429 C.P.C., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa – durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle domande alle quali si riportano – decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in persona del G.M., Dr. Ennio Ricci, ha pronunciato, quale giudice del rinvio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2209/2023 R.G.A.C., pronunciata a seguito di trattazione orale ex art.
429 CPC
TRA
PROVINCIA DI BENEVENTO (C.F. 92002770623), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Verrusio, presso il cui studio, in Benevento al Corso
Garibaldi, n. 42., domicilia in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del legale rapp.te. p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui domicilia in Via Diaz, 11.
RESISTENTE
OGGETTO: riassunzione a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8942/2023 (R.G.
8230/20), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
FATTO
Con ordinanza-ingiunzione n. 59 notificata il 16.02.2018, il Garante per la Protezione dei Dati
Personali condannava la Provincia di Benevento al pagamento di una sanzione pecuniaria di
€60.000,00 per aver: a) pubblicato dati sensibili di una graduatoria dell'anno 2012 ai fini del collocamento di disabili;
b) non ottemperato alle prescrizioni del Garante dettate con provvedimento n. 585/2015;
c) non aver fatto pervenire riscontro alla richiesta di informazioni inoltrata dal Garante.
La Provincia di Benevento impugnava l'ordinanza-ingiunzione innanzi al Tribunale di Benevento chiedendone l'annullamento;
riteneva insussistenti le violazioni di cui alle lett. b) e c) di cui sopra, evidenziando che i dati sensibili erano stati rimossi dal sito, e comunque ritenendo non perentorio il termine di 20 giorni assegnatole per ottemperare al provvedimento, posto che essa aveva in effetti adempiuto alle misure prescritte dal Garante, sia pure in ritardo.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1307/2019, accoglieva parzialmente il ricorso e annullava l'ordinanza-ingiunzione n. 59 solo con riferimento alle sanzioni di cui all'art. 162, comma 2- ter (€40.000,00) e 164 Codice Privacy (€10.000,00) - mancata ottemperanza nei termini al provvedimento del Garante - confermando, invece, la sanzione di €10.000,00 ai sensi dell'art.
162, comma 2-bis, Codice Privacy - diffusione via internet di dati sensibili, sul presupposto che le norme evocate non potessero applicarsi, sanzionando queste ultime la «inosservanza» delle citate disposizioni ed il «mancato riscontro», non già il mero ritardo.
Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento proponeva ricorso per cassazione il Garante, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 157-162 comma 2-ter, e 164 del d.lgs.
n. 196/2003 in quanto l'imposizione di un termine per fornire le informazioni necessarie al Garante per l'espletamento dei propri compiti ex art 157 d.lgs. n. 196/2003 sarebbe stato un elemento tipico della fattispecie dell'illecito omissivo proprio di cui all'art. 164 del Codice
Privacy, che si perfeziona e consuma nel momento in cui scade il termine.
La Corte di Cassazione con ordinanza pubblicata in data 29.3.23, accogliendo il motivo di ricorso, cassava la sentenza del Tribunale di Benevento nella parte in cui annullava l'ordinanza- ingiunzione emessa dal Garante relativamente al pagamento delle sanzioni di cui all'art. 162, comma 2-ter, e 164 del d.lgs. n.196/2003, rinviando la causa allo stesso Tribunale nella persona di diverso giudice.
Riassunta tempestivamente la causa con ricorso in data 26.6.23, la Provincia: a) insisteva per
l'accoglimento dell'opposizione
PRIMA SEZIONE
CIVILE
R.G. 2209/23
Udienza del 14.2.2024
G.M. Dr. Ennio Ricci
È presente il ricorrente, Provincia di Benevento, assistita dall'avv. Mario Verrusio, che si riporta ai propri scritti, chiedendo l'accoglimento delle domande avanzate.
È presente altresì il resistente, Garante per la Protezione dei dati personali, assistito dall'avvocatura dello Stato, che, nel riportarsi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, conclude per il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni, e, letto l'art. 429 C.P.C., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa – durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle domande alle quali si riportano – decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in persona del G.M., Dr. Ennio Ricci, ha pronunciato, quale giudice del rinvio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2209/2023 R.G.A.C., pronunciata a seguito di trattazione orale ex art.
429 CPC
TRA
PROVINCIA DI BENEVENTO (C.F. 92002770623), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Verrusio, presso il cui studio, in Benevento al Corso
Garibaldi, n. 42., domicilia in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del legale rapp.te. p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui domicilia in Via Diaz, 11.
RESISTENTE
OGGETTO: riassunzione a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8942/2023 (R.G.
8230/20), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
FATTO
Con ordinanza-ingiunzione n. 59 notificata il 16.02.2018, il Garante per la Protezione dei Dati
Personali condannava la Provincia di Benevento al pagamento di una sanzione pecuniaria di
€60.000,00 per aver: a) pubblicato dati sensibili di una graduatoria dell'anno 2012 ai fini del collocamento di disabili;
b) non ottemperato alle prescrizioni del Garante dettate con provvedimento n. 585/2015;
c) non aver fatto pervenire riscontro alla richiesta di informazioni inoltrata dal Garante.
La Provincia di Benevento impugnava l'ordinanza-ingiunzione innanzi al Tribunale di Benevento chiedendone l'annullamento;
riteneva insussistenti le violazioni di cui alle lett. b) e c) di cui sopra, evidenziando che i dati sensibili erano stati rimossi dal sito, e comunque ritenendo non perentorio il termine di 20 giorni assegnatole per ottemperare al provvedimento, posto che essa aveva in effetti adempiuto alle misure prescritte dal Garante, sia pure in ritardo.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1307/2019, accoglieva parzialmente il ricorso e annullava l'ordinanza-ingiunzione n. 59 solo con riferimento alle sanzioni di cui all'art. 162, comma 2- ter (€40.000,00) e 164 Codice Privacy (€10.000,00) - mancata ottemperanza nei termini al provvedimento del Garante - confermando, invece, la sanzione di €10.000,00 ai sensi dell'art.
162, comma 2-bis, Codice Privacy - diffusione via internet di dati sensibili, sul presupposto che le norme evocate non potessero applicarsi, sanzionando queste ultime la «inosservanza» delle citate disposizioni ed il «mancato riscontro», non già il mero ritardo.
Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento proponeva ricorso per cassazione il Garante, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 157-162 comma 2-ter, e 164 del d.lgs.
n. 196/2003 in quanto l'imposizione di un termine per fornire le informazioni necessarie al Garante per l'espletamento dei propri compiti ex art 157 d.lgs. n. 196/2003 sarebbe stato un elemento tipico della fattispecie dell'illecito omissivo proprio di cui all'art. 164 del Codice
Privacy, che si perfeziona e consuma nel momento in cui scade il termine.
La Corte di Cassazione con ordinanza pubblicata in data 29.3.23, accogliendo il motivo di ricorso, cassava la sentenza del Tribunale di Benevento nella parte in cui annullava l'ordinanza- ingiunzione emessa dal Garante relativamente al pagamento delle sanzioni di cui all'art. 162, comma 2-ter, e 164 del d.lgs. n.196/2003, rinviando la causa allo stesso Tribunale nella persona di diverso giudice.
Riassunta tempestivamente la causa con ricorso in data 26.6.23, la Provincia: a) insisteva per
l'accoglimento dell'opposizione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi