Trib. Catanzaro, sentenza 28/11/2024, n. 984
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. B M L, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2202/2021 R.G.,
tra rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c. Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. F C_1
Postorino
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 27.11.2024.
C ricorso depositato il 22.12.2021, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della dal 02.01.2002, trasferito Ctroparte_1 nei ruoli regionali per mobilità da altro ente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e con la qualifica di dirigente, deduceva che con nota prot. n. 258950 del 23.08.2016
l'amministrazione resistente gli comunicava il collocamento a riposo con decorrenza dal
01.09.2016, a soli sette giorni dalla data della suddetta comunicazione;
che al momento del collocamento a riposo non aveva usufruito di tutte le ferie maturate nel 2016 (per 20 giorni), delle festività soppresse (4 giorni), nonché delle ferie maturate nel 2015 (per 14 giorni) a causa di inderogabili esigenze di servizio connesse al ruolo ricoperto, e senza che mai fosse stato invitato dall'amministrazione a usufruirne.
Ritendo illegittimo il comportamento dell'amministrazione resistente agiva in giudizio al fine di vedere riconosciuto il diritto alla corresponsione, da parte della Parte_2
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[...]
dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute con condanna al pagamento delle dovute spettanze.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la argomentando per Ctroparte_1 il rigetto della domanda.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccepita prescrizione del credito sollevata dall'amministrazione.
Occorre premettere, invero, che “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3021 del
10/02/2020).
In sostanza, il termine di prescrizione del diritto di credito avente ad oggetto il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute è decennale;
la natura mista del diritto, affermata dall'arresto della Corte di cassazione sopra richiamato, fa sì che, allorché, come nel caso di specie, si agisca non per conseguire il corrispettivo della prestazione resa per giornate lavorative che avrebbero dovuto essere retribuite e non lavorate, ma per ottenere
l'indennizzo connesso alla mancata fruizione delle ferie, la prescrizione decorra solo dalla data di cessazione del rapporto, perché solo da quel momento può essere fatto valere il relativo diritto (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, n. 817/2023).
Orbene, nel caso di specie, alcuna prescrizione risulta decorsa ove si consideri che il dipendente è stato collocato in quiescenza a decorrente dal 1° settembre 2016.
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
Si rileva che la questione di fondo sottesa alla presente controversia è stata già affrontata da questo Tribunale - Sezione Lavoro, con sentenza n. 315 del 19.04.2023, le cui motivazioni vengono condivise da questo giudice.
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Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno brevemente i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
Occorre premettere che il d.lgs. 66/2003 all'art. 10 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiori a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione [comma 1]. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro [comma 2]. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'art. 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di registrazione [comma 3]”.
L'art. 28 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-
2018 prevede che: “1. 1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937…9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 10. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative…14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo