Trib. Urbino, sentenza 01/08/2024, n. 16
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Testo completo
P.U. 5-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio De Leone Presidente
Dott.ssa Vera Colella Giudice Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da DoValue, in qualità di mandataria di Relais SPV, per l'apertura della liquidazione giudiziale di RM s.r.l. (P.I. e C.F. 10687380153), con sede in Fermignano, alla via
Mazzini, n. 5/A;
rilevato che, dalla visura camerale depositati in atti, emerge che la società debitrice è una società commerciale che svolge attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di hardware, anche mediante l'import/export, nonché il noleggio di computer, loro ricambi, loro componenti e loro accessori;
considerato che
la società debitrice non si è costituita in giudizio e dunque non ha dimostrato il possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., per qualificarsi quale impresa minore, né tale qualifica emerge dall'istruttoria preliquidatoria ed anzi, dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle certificazioni acquisite ai sensi degli artt. 364 e 367 c.p.c., si desume un monte debitorio superiore ad €500.000,00;
ritenuto che
risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio De Leone Presidente
Dott.ssa Vera Colella Giudice Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da DoValue, in qualità di mandataria di Relais SPV, per l'apertura della liquidazione giudiziale di RM s.r.l. (P.I. e C.F. 10687380153), con sede in Fermignano, alla via
Mazzini, n. 5/A;
rilevato che, dalla visura camerale depositati in atti, emerge che la società debitrice è una società commerciale che svolge attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di hardware, anche mediante l'import/export, nonché il noleggio di computer, loro ricambi, loro componenti e loro accessori;
considerato che
la società debitrice non si è costituita in giudizio e dunque non ha dimostrato il possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., per qualificarsi quale impresa minore, né tale qualifica emerge dall'istruttoria preliquidatoria ed anzi, dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle certificazioni acquisite ai sensi degli artt. 364 e 367 c.p.c., si desume un monte debitorio superiore ad €500.000,00;
ritenuto che
risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso
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