Trib. Firenze, sentenza 22/04/2024, n. 386

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 22/04/2024, n. 386
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 386
Data del deposito : 22 aprile 2024

Testo completo

Proc. n. 435/2020 Ruolo Generale Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa C C, all'udienza del 22 aprile 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 435 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, pendente TRA
elettivamente domiciliato in Firenze alla Via della Cernaia n. 31, presso lo studio dell'avv. Parte_1 M L R che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso in allegato 1;

RICORRENTE E
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. G L e dall'avv. Controparte_1 A F ed elettivamente domiciliata presso il domicilio del primo avvocato in Firenze alla Via Giotto n. 37, come da mandato ex art 83 c.p.c., rilasciato su foglio separato ma da ritenersi congiunto alla memoria difensiva di costituzione;

RESISTENTE ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 12.2.2020 e ritualmente notificato, il lavoratore Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni di merito: previo accertamento dell'inadempimento del datore di lavoro, condannare
al pagamento in favore del lavoratore della somma di 27.216,32, di cui 2.228,72 Controparte_1 per T.F.R., o di quella maggiore o minore che parrà di giustizia a titolo di differenze retributive e di arretrati nella retribuzione, 13ma e 14ma mensilità, ore di straordinario diurno e notturno, lavoro domenicale, ferie non godute, permessi non goduti, oneri contributivi presidenziali, T.F.R. etc. e quant'altro spettante ex C.C.N.L. che risulterà dall'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo;
con vittorie delle competenze e spese di lite. 2. A fondamento delle conclusioni rassegnate, parte attrice ha dedotto quanto segue: dal 12.07.2016 al 17.08.2017 il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa di cuoco per la cessata ditta individuale
di prima denominata (cognome del coniuge) Organizzazione_1 Controparte_1 Org_2
, presso la sede di Firenze alla Piazza del Mercato Centrale n. 22R (doc. 2);
è stato CP_1 assunto da in data 12.07.2016 con contratto a tempo determinato, part time 75% Controparte_1
- 30 ore settimanali, C.C.N.L. Pubblici Esercizi, contratto poi prorogato (docc. 4, 5);
in data 17.08.2017 il rapporto cessava a seguito di recesso datoriale (doc. 6), che veniva impugnato in quanto pretestuoso, illegittimo e carente di giusta causa (doc. 7);
il ricorrente per l'intero periodo lavorativo intercorrente dal 12.07.2016 al 17.08.2017 ha prestato la sua attività lavorativa di cuoco-pizzaiolo, domenica e festivi compresi, con soli due giorni di riposo al mese (infrasettimanali) per la
[...]
, osservando il seguente orario, in doppio turno giornaliero: Organizzazione_3 dalle ore 10.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00;
gli orari di lavoro erano stabiliti dal
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responsabile e il lavoratore doveva attenersi agli stessi;
indipendentemente dalle buste paga, il lavoratore veniva retribuito con solo € 1.000,00 mille euro mensili, senza pagamento della 13ma e 14ma mensilità e del T.F.R.;
ad eccezione dei cedolini di luglio, agosto e settembre 2016 (doc. 8), il datore di lavoro non consegnava le buste paga, nonostante le richieste del dipendente.
3. La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere tutte le domande proposte da per i motivi, in via preliminare e, in subordine, nel merito, Parte_1 dedotti in narrativa;
con vittoria di diritti, funzioni e onorari.
4. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale e la CTU Tes_1 contabile disposta e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, delle testimonianze raccolte e delle indagini peritali effettuate, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
6. Preliminarmente, parte convenuta ha eccepito la nullità e/o inammissibilità del ricorso e/o delle domande ivi svolte, stante la mancata allegazione del C.C.N.L. applicabile alla fattispecie de qua, avendo parte attrice allegato un diverso contratto collettivo con decorrenza dall'anno 2018 (doc. 5 fasc. ric.), a fronte di un rapporto di lavoro che si è svolto dal luglio 2016 all'agosto 2017.
7. L'eccezione è infondata.
8. Premesso che nel caso di specie è addirittura incontroverso tra le parti e, comunque, documentale (v. doc. 4 fasc. ric.), che al rapporto si applicasse il C.C.N.L. Pubblici Esercizi pro tempore vigente, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere.” (così, fra le molte, Cass. n. 6610/2017).
9. È, pertanto, acquisito agli atti del giudizio, se del caso anche ex art. 421 c.p.c., il C.C.N.L. Pubblici
Esercizi pro tempore vigente prodotto da parte ricorrente successivamente all'introduzione del giudizio. 10. Nel merito, a giudizio del Tribunale, i documenti in atti e la prova testimoniale sfogata consentono di ritenere pienamente provato che: - al rapporto si applichi il C.C.N.L. Pubblici Esercizi pro tempore vigente;
- la durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le parti e il livello di inquadramento siano quelli risultanti dai documenti in atti;
- il ricorrente abbia lavorato per 6 giorni su 7 la settimana con un giorno di riposo settimanale1 cadente di lunedì;
- il ricorrente abbia lavorato nelle giornate festive;
- il ricorrente abbia lavorato dalle ore 10 alle ore 15 con 30 minuti di pausa pranzo e dalle ore 18 alle ore 23 con 30 minuti di pausa pranzo;
- il ricorrente abbia percepito € 1.000,00 al mese per l'intera durata del rapporto2 ma nulla abbia percepito a titolo di 13ma 2016, 14ma 2017 e T.F.R.
pagina 2 di 3 11. A parere del giudicante, appare, infatti, decisivo osservare come le allegazioni in fatto del ricorrente abbiano trovato puntuale conferma nella deposizione del teste indotto da parte Testimone_2 resistente e risultato, in ogni caso, indifferente all'esito del giudizio.
12. ha, infatti, dichiarato quanto segue: “… Faccio il cuoco presso la in Testimone_2 Organizzazione_4Org Firenze vicino a Via dei Cerchi. Ho conosciuto il ricorrente presso la trattoria , dove lavoravo anche io, verso settembre del 2016. Io sono entrato a settembre 2016 e il ricorrente già ci lavorava. Abbiamo lavorato assieme fino a luglio 2017. Io facevo il cameriere e stavo fuori dalla porta a presentare alla gente che passava il menù e il ricorrente lavorava in cucina;
egli cucinava, preparava tutto il menù che c'era, anche le pizze. Facevamo un giorno di riposo a settimana;
se non sbaglio, entrambi lavoravamo dalle ore 10 alle ore 15 e dalle ore 18 alle ore 23. Forse il ristorante chiudeva il lunedì. Ricordo che abbiamo lavorato in giornate festive. Per il pranzo e la cena avevamo 30 minuti per ciascun pasto.
…”.
13. Disposta, quindi, ed eseguita CTU contabile, il CTU incaricato, consulente del lavoro Persona_1 ha quantificato nella somma capitale lorda di €. 24.834,28 le somme residue dovute ai titoli specificati nella relazione tecnica in atti (deposito dell'11.4.24), da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
14. Da detto importo devono essere detratte la somma capitale lorda di € 552,96 per 13ma 2016, la somma capitale lorda di € 1.105,92 per 14ma 2017 e la somma capitale lorda di € 1.284,29 per T.F.R., in quanto già corrisposte nelle more del giudizio dalla convenuta al ricorrente, in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423, co. 2 c.p.c. emessa dal Tribunale in data 10 marzo 2022 e che, pertanto, in questa sede viene confermata.
15. deve, quindi, essere condannata a pagare al ricorrente la somma residua capitale CP_1 CP_1 lorda di € 21.891,11=, per differenze retributive, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
16. La regolazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo (in base all'importo per il quale la domanda è stata accolta e all'attività difensiva concretamente svolta e alla maggiorazione del 30% prevista per i collegamenti ipertestuali) e delle spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto, deve seguire il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
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