Trib. Bari, sentenza 12/03/2024, n. 1025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 12/03/2024, n. 1025
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 1025
Data del deposito : 12 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 12/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in materia di previdenza di I grado iscritte al N.
9709/2021 R.G. e N. 12959/2022 R.G. promosse da:
PRONTO GRU SERVICE S.R.L., rappr. e dif. dall'avv. PECORELLA ROMUALDO;

RICORRENTE

contro

:
INAIL, rappr. e dif. dall'avv. SERVODIO CRISTINA;

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappr. e dif. dall'avv. MOLFINI
MAURIZIO;

RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.2021, la società ricorrente – premesso di operare nel settore del montaggio, smontaggio, riparazione di gru ed altre macchine edili;
che le veniva notificato in data 27.08.2020 da parte dell'INAIL di Bari il verbale unico di accertamento e notificazione n.
201800015 del 27.08.2020, mediante il quale si rilevava una i) “omessa variazione di inquadramento nella gestione tariffaria” ii) richiesta speciale premi artigiani;
iii) classificazione irregolare;
che si trattava di un accertamento svolto dall'AI che non ravvisava alcuna ipotesi di premi evasi e/o rapporti non denunciati ma, esclusivamente, i) il differente inquadramento dell'azienda da quello Industria a quello
Artigianato;
ii) la differenza dei premi speciali per i soci artigiani


AR CH e AC NT, regolarmente tutelati ai fini
AI sulla PAT 10262006, voce di rischio 0724 per il periodo 2014-2017 e sulla PAT 10262006, voce di rischio 6323 per il periodo 2018-2019;
iii) la classificazione irregolare dell'attività dell'azienda in base alla voce di tariffa 3110, attribuita dall'AI con effetto ex nunc;
che l'ispettore così affermava “In merito ai premi evasi si specifica che saranno addebitate le somme aggiuntive previste dall'art. 116 comma 8 lett. b) della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, il quale stabilisce che l'importo delle sanzioni civili da applicare per i casi di evasione (???) connesse a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero prevede una sanzione, in ragione d'anno, pari al 30% entro il tetto massimo del 60% dell'importo non corrisposto entro la scadenza di legge...”;
che pervenivano quindi nel luglio 2021 due comunicazioni formali da parte della sede AI di variazione del rapporto assicurativo: - variazione del rapporto assicurativo recante un saldo di € 75.180,53 relativa al premio speciale unitario dei due soci AR CH (C.F. MRGVM67P13A662U)
e AC NT (C.F. [...]) per i quali veniva istituita la polizza autonoma artigiani all'interno della PAT n.10262006 con decorrenza
22.02.2014 (doc. 3);
- variazione del rapporto assicurativo recante un saldo negativo (a favore azienda) di € 5.640,00 sempre nell'ambito della
PAT 10262006 (doc. 4);
che il verbale ed il relativo addebito sono errati in relazione alla decorrenza ed alla quantificazione dei relativi importi e delle sanzioni – ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“accertare e dichiarare l'illegittimità della variazione del rapporto assicurativo recante un saldo di € 75.180,53 del 21.07.2021 (in danno della
Pronto Gru Service s.r.l. - C.F. 04822990729) e di ogni atto presupposto e conseguenziale in particolare del verbale unico di accertamento e notificazione inail n. 201800015 del 27.08.2020 per le ragioni ed i titoli di cui alla narrativa del presente atto, sia in relazione alla decorrenza delle polizze autonome artigiani che in ordine al regime sanzionatorio applicato;

Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Costituitosi in giudizio, l'AI domandava il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Con successivo ricorso depositato in data 28.11.2022, la società ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 014
20220026545633000 conseguente all'accertamento impugnato.
Si costituivano l'AI e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, domandando il rigetto delle opposizioni.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Le domande sono parzialmente fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Deve ritenersi l'illegittimità della cartella di pagamento opposta, tempestivamente impugnata nel termine perentorio di gg. 40 dalla sua notificazione come previsto dall'art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46/99, atteso che, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del medesimo d.lgs. “Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Infatti, non è contestato tra le parti che la cartella di pagamento è stata emessa e notificata nelle more del giudizio pendente dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Bari avverso il verbale di accertamento e notificazione n. 201800015 del
27.08.2020 e per i medesimi importi già contrastati in sede giudiziale.
A tal proposito la Cassazione ha precisato che la norma citata “non distingue affatto tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale
e
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