Trib. Ragusa, sentenza 09/02/2025, n. 31

TRIB Ragusa
Sentenza
9 febbraio 2025
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TRIB Ragusa
Sentenza
9 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 09/02/2025, n. 31
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 31
Data del deposito : 9 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice rel. est.
riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1734 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da nato il [...] in [...]–Am–Albis (Svizzera), (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Guarino, giusta procura C.F._1 in atti
E
, nata a [...] il [...], (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Guarino, giusta procura in atti
- ricorrenti
-
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza camerale del 6.11.2024;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
1


IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.10.2024 e hanno Parte_1 Controparte_1
concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 30.06.1997 in Ispica (RG), con atto trascritto nel
Registro Atti di matrimonio del Comune di Ispica al n. 37 / parte II / serie A / anno 1997; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nate i figli: (16.06.1999) Per_1 Per_2
(08.06.2005) e (02.03.2007); Per_3
hanno esposto di essersi separati giusta sentenza del Tribunale di Ragusa n. 31/2024 del
04.01.2024, di non essersi riconciliati da allora, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione del Tribunale di Ragusa n. 31/2024 del 04.01.2024, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a dodici mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro
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