Trib. Ancona, sentenza 09/12/2024, n. 398

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 09/12/2024, n. 398
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 398
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. V.G. 2641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2641/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nato il [...] ad [...] C.F._1
ANCONA;

e
- con C.F.: -, nata il [...] ad [...] C.F._2
ANCONA;

entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. PAMELA FRANCHINI;

RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;

INTERVENTUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [E DIVORZIO CONGIUNTO];

CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori, e verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative ai medesimi ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. I figli risiederanno, a settimane
- 1 -


alterne, presso l'abitazione paterna sita a Falconara Marittima, via Aeroporto n. 1/U, e presso
l'abitazione materna sita ad Ancona, via Montegrappa 32.
3) Durante la settimana in cui i figli saranno affidati al padre, i minori trascorreranno comunque parte della giornata con i nonni materni, ricongiungendosi con il padre il pomeriggio dopo l'uscita dal lavoro di quest'ultimo (intorno alle ore 17,00): a fronte di ciò, il sig. Pt_1 verserà ai suoceri, a titolo di rimborso spese, la somma mensile forfettaria di € 80,00
[...]
(euro ottanta/00), che il predetto si impegna ad aumentare - per non gravare sui suoceri - qualora non fosse più adeguata per garantire le necessità dei figli.
4) I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo con i figli, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni.
5) I genitori trascorreranno con i figli minori, ad anni alterni: la vigilia di Natale o il giorno di
Natale, la Pasqua o la “Pasquetta”, la sera dell'ultimo dell'anno o il Capodanno, il giorno dell'Epifania, il giorno di Ferragosto, i giorni festivi ed i “ponti” (a titolo esemplificativo: il 25 aprile, il 1° maggio, il 1° novembre, l'8 dicembre, etc.) nonchè il giorno del compleanno di ciascun figlio;
i coniugi potranno concordare, di volta in volta, diverse modalità per trascorrere le predette festività e le vacanze estive.
6) Ciascun coniuge provvederà per il tempo in cui è collocatario dei figli alle spese del loro mantenimento.
7) Le spese straordinarie, per le quali le Parti fanno riferimento al protocollo concordato tra
l'Ordine degli Avvocati di Ancona e
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