Trib. Bologna, sentenza 11/09/2024, n. 2410
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Testo completo
N. 13687/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13687/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
07/03/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
GO EA, quale titolare dell'omonima impresa agricola individuale, c.f.:
[...], elett.te dom.to/a in VIA VALSUGANA 102 CASSOLA presso lo studio dell'Avv. ZANCUOGHI EMILIANO, c.f.: [...], dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTORE
E
PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA in qualità di Commissario Delegato per il sisma 2012, c.f.: 80062590379, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO
DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
- CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
Nel merito ed in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto del signor BE EA, titolare dell'omonima impresa agricola, alla concessione del contributo previsto nell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del
Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012,
BE (impresa individuale) assunta con protocollo CR-14055-2016 del 31.03.2016” e ogni provvedimento ad esso connesso e collegato;
- per l'effetto, ordinare altresì all'Amministrazione preposta di dare luogo a tutte le attività idonee
e necessarie alla liquidazione del suddetto contributo in base agli atti ed ai documenti prodotti secondo una valutazione di giustizia e previo eventuale espletamento di idonea CTU tecnico- contabile.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze e accessori di legge.
In via istruttoria: si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate per le ragioni già compiutamente esposte nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Si insite invece per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella seconda e nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ivi ritrascritte.
Istanze istruttorie proposte nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
“Tutto ciò doverosamente premesso, eccepito e ribadito, si formulano le seguenti istanze istruttorie.
A) Si chiede quindi l'ammissione della prova per testimoni sui capitoli di prova da n. 1 a n. 16, espunti di eventuali espressioni o frasi valutative e/o generiche, indicando a testimoni i signori BE BE residente a [...], ZZ
DA residente a [...], il signor GO IT residente a [...], il signor AI CA residente a [...], i signori CA SI e GI ST del dipartimento di Protezione Civile come qualificati nella scheda Aedes (vedi doc. 15) ed in attesa di individuarne l'esatta residenza, tutti da sentire anche a prova contraria sui capitoli di prova proposti da controparte ed eventualmente ammessi:
QUESITI RELATIVI ALLA DESTINAZIONE D'USO DELL'ABITAZIONE SITA A
BONDENO IN VIA DI SPEGNA N. 15 FRA L'ANNO 2008 E L'ANNO 2012.
1. Vero che il signor BE BE, fra il febbraio 2008 ed il terremoto del 2012, abitava e risiedeva, di fatto e diritto, presso l'abitazione sita a NO in via di Spagna n. 15, abitazione nota storicamente anche con il nome di “La Rizza” o in dialetto locale “La Rissa” ? (si mostra al teste il documento 24);
- 2 - 2. Vero che negli anni antecedenti al terremoto del 2012 anche il signor GO IT si recava nell'abitazione sita a NO in via di Spagna n. 15 durante la stagione agricola per pranzare e riposare prima della ripresa delle lavorazioni quotidiane?
3. Vero che solo il signor BE EA e la sua famiglia risiedevano e risiedono a NO in via di Spagna al civico n. 48 e che la predetta abitazione dista circa 500 m dall'abitazione sita a
NO in via di Spagna n. 15 detta e nota come “La Rizza”?
4. Vero che il signor BE EA negli anni 2008-2013 era affidatario del signor BE
BE ai fini dell'espiazione della pena del medesimo BE BE presso la propria abitazione?
5. Vero che il signor BE BE, nel corso della stagione agricola e con decorrenza dall'anno
2011 e fino all'anno 2013, risultava domiciliato a NO presso il civico n. 48 di via di Spagna ed affidato al signor BE EA in quanto si trovava a scontare la propria pena a domicilio e, in deroga ai domiciliari, si doveva recare durante la notte, dalle ore 22:00 alle 1:00, presso le coltivazioni limitrofe al civico n. 48 al fine di poter voltare i filoni di erba medica mantenendoli umidi ed eseguire ogni altra operazione idonea al mantenimento e alla raccolta della fienagione?
(si mostra al teste il documento 24).
6. Vero che il signor BE BE nell'anno 2008 ed al fine di ottenere la residenza aveva svolto dei lavori di sistemazione al bagno ed alla cucina dell'abitazione sita a NO in via di Spagna
n. 15?
7. Vero che l'abitazione sita a NO in via di spagna n. 15 detta e nota come “La Rizza” nel periodo 2008-2012 era dotata di un proprio autonomo contatore dell'energia elettrica e dell'acqua? (si mostra al testimone il documento 27).
8. Vero che l'abitazione sita a NO in via di spagna n. 15 detta e nota come “La Rizza” era dotata di una cucina, un tinello così come era dotata di ogni altro accessorio afferente ad una normale abitazione? (si mostra al testimone il documento 27-a)
9. Vero che fra il febbraio 2008 ed il terremoto del 2012 il signor BE BE era intestatario delle bollette di acqua e luce relative all'abitazione sita a NO in via di Spagna n. 15 detta e nota come “La Rizza”?
- 3 - 10. Vero che il signor BE BE era risultato moroso nei pagamenti delle bollette di luce ed acqua relative all'abitazione sita a NO in via di Spagna n. 15 ?
11. Vero che il signor BE BE dopo il terremoto del 2012 dormiva in tenda non potendo più rientrare nell'abitazione sita a NO in via di Spagna n. 15 detta e nota come “La Rizza” anche
a seguito della conclusione della stagione agricola ?
QUANTO ALLE COLTURE PRATICATE DALL'AZIENDA AGRICOLA GO E
QUANTO AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA.
12. Vero che nell'anno 2012 e negli anni immediatamente antecedenti l'azienda agricola
BE coltivava principalmente erba medica da foraggio e delle altre colture? (Si mostra al testimone il documento 26).
13. Vero che nell'azienda agricola BE EA, per via delle colture praticate e dell'estensione dell'area agricola nonché per gestire il ciclo dell'erba medica, sono sempre presenti, nel corso della stagione agricola, almeno tre operai ed era così anche nell'anno 2012 e negli anni immediatamente antecedenti ?
14. Vero che negli anni antecedenti al terremoto del 2012 il signor GO IT era dipendente stagionale dell'azienda agricola BE EA ?
15. Vero che il signor BE BE fra il febbraio 2008 ed il terremoto del 2012 era addetto presso l'azienda agricola BE allo sfalcio, all'imballaggio ed alla conservazione delle c.d. botole che per dimensioni e volumi necessitano dei mezzi meccanici per la loro creazione, il trasporto ed il collocamento?
16. Vero che per l'ordinario funzionamento l'azienda agricola BE EA possiede le numerose macchine agricole indicate nel documento n. 30 che necessitano del relativo personale?
(si mostra al testimone il documento 30).
* * *
B) Ritenuto rilevante ai fini del presente giudizio stabilire se all'epoca dei fatti oggetto di causa
(anno 2012 ed anni immediatamente antecedenti) fosse effettivamente presente ed attivo un contatore dell'energia elettrica presso l'abitazione sita a NO in via di Spagna n. 15 ed a chi fossero intestate le relative utenze, si chiede che l'Ill.mo Giudice ex art. 210 c.p.c. voglia ordinare
- 4 - alla società E-distribuzione s.p.a. (P.IVA 15844561009), con sede a Roma in via Ombrone n. 2, di esibire in giudizio i dati relativi all'ubicazione del contatore posto al servizio dell'immobile sito a
NO in via di Spagna n. 15, il relativo numero di pod ed il nome dell'intestatario delle utenze per il periodo storico compreso fra il marzo 2008 ed il gennaio 2012.
Si precisa al riguardo che, con propria PEC del 21.04.2023 lo scrivente difensore chiedeva alle suddette società di fornire le anzidette informazioni senza tuttavia ottenere alcuna risposta (si produce sub doc. 31 copia della PEC trasmessa in data 21.04.2023 e relative ricevute).
* * *
C) SULLA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO NEI TERMINI DI LEGGE.
Si chiede infine che l'Ill.mo Giudice voglia disporre CTU tecnico contabile finalizzata alla quantificazione dei costi di ricostruzione del bene immobile oggetto di causa nei termini di legge anche considerando e limitando la valutazione alla misura minima del contributo prevista dalla normativa di riferimento per il sisma del 2012.”
*
Istanze istruttorie proposte nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
In replica alle deduzioni avversarie, si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui capitoli di prova da n. 17 a n. 21, espunti di eventuali espressioni o frasi valutative e/o generiche, indicando a testimoni i signori BE BE residente a [...], ZZ
DA residente a [...], il signor GO IT residente a
Fellonica in via G. Marconi n. 3, il signor AI CA residente a [...]in via Giovanni
Turrini n. 173 e l'ing. GO DA con studio a Arcevia (AN), via S.G. Battista n. 158/C, da sentire anche a prova contraria sui capitoli di prova proposti da controparte ed eventualmente ammessi:
17) Vero che il signor BE BE, nonostante lo