Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 187
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Testo completo
N. R.G. 22014/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22014/2021 promossa da:
VST SRL difesa dagli avv.ti GERMANO' ARCANGELO e GERMANÒ GIUSEPPE;
elettivamente domiciliata presso lo studio in VIA ROMA 45 10043 ORBASSANO
ATTRICE contro
SOCIETA' CONSORTILE CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO AA SC. P.A., difesa dall'avv. SPAGNOLO SANTO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO ITALIA,
244 95129 CATANIA
SA ASSICURAZIONI S.P.A., difesa dall'avv. VASSIA GIACOMO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA PALESTRO, 31 10015 IVREA
CONVENUTA
YA MU AN IMPRESA INDIVIDUALE ED, difeso dall'avv. BONINO
GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Palmieri n° 40 10138 TORINO
TERZO CHIAMATO
EUROFACCHINAGGIO SAS DI BY AM AM ZI & C.,
1
TERZO CHIAMATO contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttorie
Nel merito accertare la responsabilità della SOCIETA' CONSORTILE CENTRO AGRO
ALIMENTARE TORINO “ C.A.A.T. S.c. p.A.” in pers. del leg. rappr. p.t. per i danni riportati dall'attrice in seguito al sinistro di cui in narrativa e per l'effetto condannare in solido la stessa
SOCIETA' CONSORTILE CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO “ C.A.A.T. S.c. p.A.” in pers. del leg. rappr. p.t. e SA ASSICURAZIONI SPA , e EUROFACCHINAGGIO Sas di HA AM
ED LA & C. e IMPRESA Individuale Ahmed SS al pagamento in favore della V.S.T.
S.r.l. in pers. del leg. rappr. p.t. Vito VITRO' al pagamento della somma di € 47.000,00 per i danni materiali subiti oltre indennità per mancato guadagno da quantificarsi o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte convenuta AA S.C. p.A.: richiamate le istanze istruttorie dichiarare l'obbligo risarcitorio in ordine alla domanda giudiziale della parte attrice esclusivamente in capo ad AC Sas di HA AM LA & C. ed all'Impresa individuale Ahmed
SS,
-ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del deducente Consorzio;
-rigettare la domanda giudiziale nei confronti del deducente Consorzio;
-in subordine, dire tenute le dette Società a manlevare, con le conseguenti statuizioni di condanna, il deducente consorzio da ogni esborso nei confronti della parte attrice;
-ridurre la domanda giudiziale della parte attrice nei limiti del danno subito e provato ed al netto di quanto ricevuto dall'Assicuratore contro l'incendio;
-in ogni ipotesi di condanna del deducente, ritenere e dichiarare POSai spa tenuta a manlevare il
Consorzio da ogni esborso discendente dai fatti per cui è causa sia per sorte capitale che per spese legali;
2
Per POsai Assicurazioni S.P.A.
Richiamate le istanze istruttorie
In via preliminare
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla POsai Assicurazioni S.p.A. in merito alla domanda svolta dalla V.S.T. S.r.l., per i motivi tutti esposti.
In via principale
Rigettare la domanda giudiziale nei confronti della AA S.c.p.A. – Società Consortile Centro Agro
Alimentare Torino e, per l'effetto, mandare assoluta la POsai Assicurazioni S.p.A. da ogni pretesa risarcitoria formulata dalla V.S.T. S.r.l.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui dovesse accertarsi la responsabilità, anche concorsuale, della AA
S.c.p.A. – Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino, in ordine ai danni lamentati dalla V.S.T.
S.r.l., mandare, in ogni caso, assolta la POsai Assicurazioni S.p.A. da ogni pretesa risarcitoria formulata dalla V.S.T. S.r.l. per i motivi indicati in atti.
Per il terzo chiamato ED YA MA AN richiamate le istanze istruttorie rigettare le domanda di risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non – proposta dalle altre parti contro il predetto Ahmed SS, titolare della omonima impresa individuale, in quanto infondata per le ragioni illustrate in premessa della comparsa e nelle memorie, ovvero, in via subordinata, ridurre il suo importo nei limiti in cui il danno sarà provato.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 17.11.2021 VST ha chiesto a SRL SOCIETA' CONSORTILE
CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO AA SC. P.A. e ad SA ASSICURAZIONI
S.P.A, il risarcimento dei danni patiti ai veicoli di sua proprietà, rappresentando i seguenti fatti.
3
• V.S.T. S.r.l. è una società di autotrasporti che svolge parte della propria attività all'interno del
C.A.A.T S.c.p.A. per movimentazione merci.
• Il C.A.A.T. – Centro Agro-Alimentare Torino, è ubicato nel territorio dei Comuni di Rivoli e di
Grugliasco ed è predisposto per lo svolgimento del commercio all'ingrosso dei prodotti agroalimentari e dei prodotti florovivaistici.
• In data 22.02.2020 – durante la notte – allorquando i suoi automezzi - IVECO Targ. FP741BP e
VOLVO TR targ. DX475DM- erano parcheggiati nel piazzale di proprietà del AA, si sviluppava un vasto incendio.
• A seguito dell'alta temperatura sprigionata, i due veicoli subivano danni irreversibili, la cui riparazione totale è stata stimata in € 47.000,00 circa, e quindi, risultata antieconomica.
• In data 22.02.2020 veniva inviata richiesta di risarcimento danni al AA (doc. 2) e contestualmente aperto il sinistro presso SA (doc. 3).
• In data 09.03.2020 AA in pers. Del leg. Rappr. p.t. declinava qualsiasi responsabilità.
• L'invito alla mediazione presso l'Organo conciliatore è andato deserto.
Parte attrice ha sostenuto la responsabilità di AA per i seguenti motivi:
o Presso AA sono presenti i servizi di guardiania, vigilanza annonaria, vigilanza igienico sanitaria, rilevazione statistica e dei prezzi, diffusione delle informazioni, pulizia delle aree e smaltimento dei rifiuti, sgombero neve, movimentazione merci, servizi ai mezzi e agli addetti alla movimentazione merci coordinamento sicurezza antincendio, tutti gestiti dalla società
Società AA ScpA, proprietaria del Centro.
o Un regolamento prevede lo svolgimento dei servizi, l'utilizzazione degli spazi comuni, la viabilità e l'accesso al centro.
o L'Ente Gestore, in qualità di custode nonché proprietario del Centro AA, ai sensi dell'art.
2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c. è responsabile del danno patito da VST per non aver effettuato la pulizia delle aree e smaltimento dei rifiuti potenzialmente pericolosi.
o l'art. 11.1 del Regolamento impone all'Ente proprietario stabilisce: “ La pulizia delle aree comuni (art. 11.1) : strade, parcheggi, aree verdi, gallerie, rampe -escluse quindi le aree ed i locali concessi in locazione e le relative pertinenze, cui devono provvedere i rispettivi titolari -
è effettuata dall'Ente gestore mediante affidamento ad una o più ditte specializzate”.
Chiedeva quindi il risarcimento del danno ai veicoli, oltre all'indennità giornaliera per mancato guadagno, quantificata in € 420,00 al giorno / € 250 sabato oltre interessi legali decorrenti dal fatto al soddisfo.
4
Si è costituita in giudizio la SOCIETA' CONSORTILE CENTRO AGRO ALIMENTARE
TORINO AA SC. P.A. che ha declinato la propria responsabilità svolgendo le seguenti difese.
• Nella notte del 22 febbraio 2020, si sviluppava un incendio all'interno di aree concesse in comodato ad uso deposito a due distinte imprese e sotto la loro diretta ed esclusiva custodia: la ditta AC sas e l'Impresa Individuale Ahmed SS.
• Uniche responsabili ex art. 2051 c.c. dei danni patiti da parte attrice sono quindi le suddette comodatarie/custodi delle aree da cui si è sviluppato l'incendio.
• Ha eccepito quindi la propria legittimazione passiva ed ha chiesto di chiamare in causa la ditta
AC sas e l'Impresa Individuale Ahmed SS.
• In ogni caso ha svolto domanda trasversale di manleva nei confronti di PO Sai in caso di sua ritenuta responsabilità.
• Nel merito, ha rilevato che nel caso in cui l'incendio fosse stato accertato essere doloso, non si sarebbe potuta riconoscere alcuna responsabilità al custode ai sensi dell'art. 2051;
e quanto alla quantificazione del danno ha contestato l'ammontare preteso da parte attrice sia per l'incendio dei veicoli sia per il lucro cessante da mancato utilizzo dei mezzi.
Ha chiamato in causa ditta AC sas e l'Impresa Individuale Ahmed SS per sentire accertare la loro responsabilità esclusiva nei fatti oggetto di causa.
SA ASSICURAZIONI S.P.A. si è costituita in giudizio ed ha svolto le seguenti difese.
• PO sai è carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta da parte attrice poiché l'incendio è avvenuto in area privata e quindi non può trovare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22014/2021 promossa da:
VST SRL difesa dagli avv.ti GERMANO' ARCANGELO e GERMANÒ GIUSEPPE;
elettivamente domiciliata presso lo studio in VIA ROMA 45 10043 ORBASSANO
ATTRICE contro
SOCIETA' CONSORTILE CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO AA SC. P.A., difesa dall'avv. SPAGNOLO SANTO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO ITALIA,
244 95129 CATANIA
SA ASSICURAZIONI S.P.A., difesa dall'avv. VASSIA GIACOMO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA PALESTRO, 31 10015 IVREA
CONVENUTA
YA MU AN IMPRESA INDIVIDUALE ED, difeso dall'avv. BONINO
GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Palmieri n° 40 10138 TORINO
TERZO CHIAMATO
EUROFACCHINAGGIO SAS DI BY AM AM ZI & C.,
1
TERZO CHIAMATO contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttorie
Nel merito accertare la responsabilità della SOCIETA' CONSORTILE CENTRO AGRO
ALIMENTARE TORINO “ C.A.A.T. S.c. p.A.” in pers. del leg. rappr. p.t. per i danni riportati dall'attrice in seguito al sinistro di cui in narrativa e per l'effetto condannare in solido la stessa
SOCIETA' CONSORTILE CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO “ C.A.A.T. S.c. p.A.” in pers. del leg. rappr. p.t. e SA ASSICURAZIONI SPA , e EUROFACCHINAGGIO Sas di HA AM
ED LA & C. e IMPRESA Individuale Ahmed SS al pagamento in favore della V.S.T.
S.r.l. in pers. del leg. rappr. p.t. Vito VITRO' al pagamento della somma di € 47.000,00 per i danni materiali subiti oltre indennità per mancato guadagno da quantificarsi o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte convenuta AA S.C. p.A.: richiamate le istanze istruttorie dichiarare l'obbligo risarcitorio in ordine alla domanda giudiziale della parte attrice esclusivamente in capo ad AC Sas di HA AM LA & C. ed all'Impresa individuale Ahmed
SS,
-ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del deducente Consorzio;
-rigettare la domanda giudiziale nei confronti del deducente Consorzio;
-in subordine, dire tenute le dette Società a manlevare, con le conseguenti statuizioni di condanna, il deducente consorzio da ogni esborso nei confronti della parte attrice;
-ridurre la domanda giudiziale della parte attrice nei limiti del danno subito e provato ed al netto di quanto ricevuto dall'Assicuratore contro l'incendio;
-in ogni ipotesi di condanna del deducente, ritenere e dichiarare POSai spa tenuta a manlevare il
Consorzio da ogni esborso discendente dai fatti per cui è causa sia per sorte capitale che per spese legali;
2
Per POsai Assicurazioni S.P.A.
Richiamate le istanze istruttorie
In via preliminare
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla POsai Assicurazioni S.p.A. in merito alla domanda svolta dalla V.S.T. S.r.l., per i motivi tutti esposti.
In via principale
Rigettare la domanda giudiziale nei confronti della AA S.c.p.A. – Società Consortile Centro Agro
Alimentare Torino e, per l'effetto, mandare assoluta la POsai Assicurazioni S.p.A. da ogni pretesa risarcitoria formulata dalla V.S.T. S.r.l.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui dovesse accertarsi la responsabilità, anche concorsuale, della AA
S.c.p.A. – Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino, in ordine ai danni lamentati dalla V.S.T.
S.r.l., mandare, in ogni caso, assolta la POsai Assicurazioni S.p.A. da ogni pretesa risarcitoria formulata dalla V.S.T. S.r.l. per i motivi indicati in atti.
Per il terzo chiamato ED YA MA AN richiamate le istanze istruttorie rigettare le domanda di risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non – proposta dalle altre parti contro il predetto Ahmed SS, titolare della omonima impresa individuale, in quanto infondata per le ragioni illustrate in premessa della comparsa e nelle memorie, ovvero, in via subordinata, ridurre il suo importo nei limiti in cui il danno sarà provato.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 17.11.2021 VST ha chiesto a SRL SOCIETA' CONSORTILE
CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO AA SC. P.A. e ad SA ASSICURAZIONI
S.P.A, il risarcimento dei danni patiti ai veicoli di sua proprietà, rappresentando i seguenti fatti.
3
• V.S.T. S.r.l. è una società di autotrasporti che svolge parte della propria attività all'interno del
C.A.A.T S.c.p.A. per movimentazione merci.
• Il C.A.A.T. – Centro Agro-Alimentare Torino, è ubicato nel territorio dei Comuni di Rivoli e di
Grugliasco ed è predisposto per lo svolgimento del commercio all'ingrosso dei prodotti agroalimentari e dei prodotti florovivaistici.
• In data 22.02.2020 – durante la notte – allorquando i suoi automezzi - IVECO Targ. FP741BP e
VOLVO TR targ. DX475DM- erano parcheggiati nel piazzale di proprietà del AA, si sviluppava un vasto incendio.
• A seguito dell'alta temperatura sprigionata, i due veicoli subivano danni irreversibili, la cui riparazione totale è stata stimata in € 47.000,00 circa, e quindi, risultata antieconomica.
• In data 22.02.2020 veniva inviata richiesta di risarcimento danni al AA (doc. 2) e contestualmente aperto il sinistro presso SA (doc. 3).
• In data 09.03.2020 AA in pers. Del leg. Rappr. p.t. declinava qualsiasi responsabilità.
• L'invito alla mediazione presso l'Organo conciliatore è andato deserto.
Parte attrice ha sostenuto la responsabilità di AA per i seguenti motivi:
o Presso AA sono presenti i servizi di guardiania, vigilanza annonaria, vigilanza igienico sanitaria, rilevazione statistica e dei prezzi, diffusione delle informazioni, pulizia delle aree e smaltimento dei rifiuti, sgombero neve, movimentazione merci, servizi ai mezzi e agli addetti alla movimentazione merci coordinamento sicurezza antincendio, tutti gestiti dalla società
Società AA ScpA, proprietaria del Centro.
o Un regolamento prevede lo svolgimento dei servizi, l'utilizzazione degli spazi comuni, la viabilità e l'accesso al centro.
o L'Ente Gestore, in qualità di custode nonché proprietario del Centro AA, ai sensi dell'art.
2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c. è responsabile del danno patito da VST per non aver effettuato la pulizia delle aree e smaltimento dei rifiuti potenzialmente pericolosi.
o l'art. 11.1 del Regolamento impone all'Ente proprietario stabilisce: “ La pulizia delle aree comuni (art. 11.1) : strade, parcheggi, aree verdi, gallerie, rampe -escluse quindi le aree ed i locali concessi in locazione e le relative pertinenze, cui devono provvedere i rispettivi titolari -
è effettuata dall'Ente gestore mediante affidamento ad una o più ditte specializzate”.
Chiedeva quindi il risarcimento del danno ai veicoli, oltre all'indennità giornaliera per mancato guadagno, quantificata in € 420,00 al giorno / € 250 sabato oltre interessi legali decorrenti dal fatto al soddisfo.
4
Si è costituita in giudizio la SOCIETA' CONSORTILE CENTRO AGRO ALIMENTARE
TORINO AA SC. P.A. che ha declinato la propria responsabilità svolgendo le seguenti difese.
• Nella notte del 22 febbraio 2020, si sviluppava un incendio all'interno di aree concesse in comodato ad uso deposito a due distinte imprese e sotto la loro diretta ed esclusiva custodia: la ditta AC sas e l'Impresa Individuale Ahmed SS.
• Uniche responsabili ex art. 2051 c.c. dei danni patiti da parte attrice sono quindi le suddette comodatarie/custodi delle aree da cui si è sviluppato l'incendio.
• Ha eccepito quindi la propria legittimazione passiva ed ha chiesto di chiamare in causa la ditta
AC sas e l'Impresa Individuale Ahmed SS.
• In ogni caso ha svolto domanda trasversale di manleva nei confronti di PO Sai in caso di sua ritenuta responsabilità.
• Nel merito, ha rilevato che nel caso in cui l'incendio fosse stato accertato essere doloso, non si sarebbe potuta riconoscere alcuna responsabilità al custode ai sensi dell'art. 2051;
e quanto alla quantificazione del danno ha contestato l'ammontare preteso da parte attrice sia per l'incendio dei veicoli sia per il lucro cessante da mancato utilizzo dei mezzi.
Ha chiamato in causa ditta AC sas e l'Impresa Individuale Ahmed SS per sentire accertare la loro responsabilità esclusiva nei fatti oggetto di causa.
SA ASSICURAZIONI S.P.A. si è costituita in giudizio ed ha svolto le seguenti difese.
• PO sai è carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta da parte attrice poiché l'incendio è avvenuto in area privata e quindi non può trovare
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