Trib. Firenze, sentenza 27/11/2024, n. 3713
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Testo completo
N. R.G. 2101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2101/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] [...], residente Parte_1 C.F._1
in Empoli, via Guicciardini, 63 -56028- San Miniato, rappresentato e difeso dall' Avv. Candida Bini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...] Cerreto Guidi (FI), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gianna Regoli e Cristina Sbrana, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
Resistente
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 26/02/2024 e 27/02/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
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Il ricorrente ha concluso come da ricorso del 20/02/2024, chiedendo al Tribunale di: disporre che venga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso Per_1 ciascun genitore (a settimane alternate presso l'uno e presso l'altra dal lunedì all'uscita di scuola al lunedì mattina quando rientra a scuola);
Prevedere quanto al periodo estivo di sospensione scolastica che la minore trascorra 15 giorni consecutivi presso ciascun genitore;
Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia nei tempi di permanenza della stessa presso di lui/lei. -
Disporre che i genitori contribuiscano in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie tutte che dovranno essere previamente concordate. Il rimborso della spesa, previo reciproco rendiconto, avverrà dall'uno all'altro genitore entro il 15 del mese successivo alla richiesta. Le spese di particolare importanza, e cioè superiori ad €. 100,00, ove concordate, verranno sostenute prima che vengano effettuate. Colui che sosterrà le spese detraibili ai fini fiscali avrà l'onere di chiederne la fatturazione a nome della figlia ai fini della detrazione fiscale. La detrazione fiscale per il carico della figlia verrà effettuata da ciascuno dei genitori al 50% come per legge. Preso atto del fatto che la modifica della collocazione della minore è tale da Settembre 2023, ordinare e condannare la CP_1
a restituire al le somme che il medesimo le ha versato a titolo di contributo nel
[...] Parte_1
mantenimento della minore ovvero quelle ritenute di giustizia dal mese di Settembre 2023 e/o comunque dal deposito del ricorso al saldo. H- Istanze istruttorie e produzioni documentali. In caso di contestazione circa il fatto che trascorra da Settembre settimane alterne dal padre e dalla Per_1
madre, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1- V.C. a decorrere da inizio del mese di Settembre del 2023 abita una settimana cioè dal lunedi all'uscita della scuola fino al Per_1
lunedì mattina quanto torna a scuola domenica presso il padre e la settimana successiva presso la madre. Si indica a testimone la sig. residente a [...]. Il Poggino sub. Sant'Agostino Testimone_1
10/b -53034- Colle Val d'Elsa (SI). Occorrendo si chiede disporsi l'audizione della minore. Con ogni e più ampia riserva. Con vittoria di spese ed onorari”. Il ricorrente ha parzialmente modificato le sue conclusioni nel corso di causa, proponendo di sostenere il 60% delle spese straordinarie con il mantenimento diretto e AUU in via integrale alla madre.
La resistente ha chiesto nella comparsa di costituzione e risposta del 16/05/2024, al Tribunale: “1) IN
VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente la domanda avversa del ricorrente, perché non motivata da circostanze sopravvenute all'esito del provvedimento di autorizzazione della Procura della Repubblica di Firenze del 08.02.2021, né da altre ragioni plausibili, sostanziandosi unicamente nell'obliterazione di un nuovo calendario di visita, vuoi perché frutto della chiara volontà del di sottrarsi Pt_1
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all'obbligo del mantenimento fino oggi erogato direttamente alla sig.ra a favore della minore CP_1
e vuoi perché comunque contraria all'interesse della minore per le ragioni tutte spiegate in premessa e pertanto: Voglia l'ill.mo Giudice modificare parzialmente le condizioni dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita depositato in data 08.02.2021 ed autorizzato dalla
Procura di Firenze in pari data, avendo cura di specificare quanto segue, ed esperendo preliminarmente l'audizione della minore: a) manterrà la residenza prevalente presso Per_1
l'indirizzo di residenza della madre ed ivi con Lei dimorerà stabilmente dal mercoledì dall'uscita da scuola di ogni settimana fino al sabato mattina, trattenendosi invece col padre dal lunedì dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina;
seguiranno poi i fine settimana -in senso alternato - che decorreranno dal sabato mattina dopo l'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21.30, per le ragioni in premessa spiegate;
b) per le vacanze estive rascorrerà 15 giorni consecutivi con un Per_1 genitore e 15 giorni consecutivi con l'altro genitore e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il proprio periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
per quanto poi attiene alle vacanze natalizie saranno predisposti due periodi continuativi, di permanenza continua di presso ciascun Per_1 genitore: il primo periodo decorrerà dal pomeriggio dell'ultimo giorno scolastico fino al giorno previsto per il rientro a scuola, il primo periodo decorrerà dal 23 dicembre 2024 pomeriggio fino alla sera del 30 dicembre, il secondo dalla sera del 30 dicembre fino alla mattina del giorno domenica 7 gennaio e per l'anno successivo si creerà l'esatta alternanza;
in merito alle vacanze pasquali seguirà
l'alternanza di permanenza genitoriale per il giorno della Santa Pasqua e del lunedì dell'Angelo, per il resto dei giorni (di vacanza scolastica per la minore) i coniugi seguiranno l'alternanza settimanale c) per quanto afferisce il mantenimento diretto e tenuto conto dell'evidente disparità reddituale tra gli ex coniugi, come si trae dalla documentazione prodotta ex adverso, e da questa difesa offerta in produzione, porre a carico del e quindi confermare il mantenimento di €. 400,00= a favore della Pt_1
Sig.ra il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario alle coordinate a lui già note, o CP_1
quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
d) per quanto afferisce le spese straordinarie e tenuto conto dell'arbitrarietà gestionale delle stesse da parte del , questa difesa chiede che le Pt_1
stesse siano disciplinate secondo quanto prescritto dalle linee guida del CNF e che di seguito si riportano: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici( parrucchiere, estetista),
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attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali) SPESE EXTRA ASSEGNO
OBBLIGATORIE, per le