Trib. Palermo, sentenza 05/12/2024, n. 5023
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta
della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
2/12/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che
ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Maria Chiara
Garacci mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4953/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta Maria Chiara Garacci) Parte_1
ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
,
[...] Controparte_3
(Avvocatura dello Stato)
[...]
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
◊ rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle Amministrazioni
resistenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.629,00, oltre spese generali,
IVA e CPA.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 26/5/2021 il ricorrente premetteva di avere espletato, a
decorrere dal 1999, le mansioni di collaboratore scolastico presso diversi istituti
statali quale dipendente della Cooperativa Comitini in attuazione delle
convenzioni nel tempo stipulate tra questa ed il e che, a Controparte_1
dispetto della formale veste del rapporto, aveva svolto di fatto una prestazione di
lavoro subordinato alle dirette dipendenze dell'Amministrazione scolastica;
si
doleva sulla scorta di tale premessa 1) del fatto che, al momento dell'immissione
in ruolo nel 2018 in esito alle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Amministrazione scolastica aveva rifiutato
di valutare gli anni di servizio espletati all'interno delle scuole in aderenza alle
convenzioni con l'anzidetta cooperativa e deduceva invece di avere diritto al
riconoscimento per intero di tutti questi anni pre-ruolo ai fini della ricostruzione
della propria carriera;
2) del fatto, poi, che il proprio livello stipendiale era sempre
rimasto invariato essendogli stata nel tempo negata la progressione professionale
riconosciuta dal CCNL del comparto scuola al personale assunto a tempo
indeterminato;
3) del fatto, infine, che era stato utilizzato, per tutto il periodo pre-
ruolo, con contratti a tempo determinato illegittimamente prorogati. Conveniva
perciò in giudizio le Amministrazioni in epigrafe per sentir accogliere le seguenti
conclusioni: “- accertare e dichiarare l'interposizione fittizia nel rapporto di
lavoro tra il ricorrente ed il il quale ha sempre svolto i compiti previsti dal CP_4
CCNL di categoria;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricostruzione della carriera da parte del con riconoscimento per intero CP_4
della pregressa anzianità di servizio maturata, sia ai fini giuridici che
economici, durante i rapporti di lavoro a termine con Cooperativa Comitini;
-
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento degli scatti di
anzianità di servizio maturati con ricalcolo della retribuzione mensile;
-
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento
contributivo e previdenziale, oltre ai conseguenti diritti connessi al TFR
derivanti dall'equiparazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a
quello a tempo indeterminato;
- per gli effetti condannare l'amministrazione
convenuta al riconoscimento per intero del periodo pre-ruolo sia ai fini
economici che giuridici, svolto solo formalmente in favore della Cooperativa
Comitini, con corresponsione della differenza tra quanto effettivamente
percepito dal ricorrente e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di
servizio riconosciuta, oltre alla maggior somma per interessi legali e
rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta
della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
2/12/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che
ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Maria Chiara
Garacci mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4953/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta Maria Chiara Garacci) Parte_1
ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
,
[...] Controparte_3
(Avvocatura dello Stato)
[...]
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
◊ rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle Amministrazioni
resistenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.629,00, oltre spese generali,
IVA e CPA.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 26/5/2021 il ricorrente premetteva di avere espletato, a
decorrere dal 1999, le mansioni di collaboratore scolastico presso diversi istituti
statali quale dipendente della Cooperativa Comitini in attuazione delle
convenzioni nel tempo stipulate tra questa ed il e che, a Controparte_1
dispetto della formale veste del rapporto, aveva svolto di fatto una prestazione di
lavoro subordinato alle dirette dipendenze dell'Amministrazione scolastica;
si
doleva sulla scorta di tale premessa 1) del fatto che, al momento dell'immissione
in ruolo nel 2018 in esito alle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Amministrazione scolastica aveva rifiutato
di valutare gli anni di servizio espletati all'interno delle scuole in aderenza alle
convenzioni con l'anzidetta cooperativa e deduceva invece di avere diritto al
riconoscimento per intero di tutti questi anni pre-ruolo ai fini della ricostruzione
della propria carriera;
2) del fatto, poi, che il proprio livello stipendiale era sempre
rimasto invariato essendogli stata nel tempo negata la progressione professionale
riconosciuta dal CCNL del comparto scuola al personale assunto a tempo
indeterminato;
3) del fatto, infine, che era stato utilizzato, per tutto il periodo pre-
ruolo, con contratti a tempo determinato illegittimamente prorogati. Conveniva
perciò in giudizio le Amministrazioni in epigrafe per sentir accogliere le seguenti
conclusioni: “- accertare e dichiarare l'interposizione fittizia nel rapporto di
lavoro tra il ricorrente ed il il quale ha sempre svolto i compiti previsti dal CP_4
CCNL di categoria;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricostruzione della carriera da parte del con riconoscimento per intero CP_4
della pregressa anzianità di servizio maturata, sia ai fini giuridici che
economici, durante i rapporti di lavoro a termine con Cooperativa Comitini;
-
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento degli scatti di
anzianità di servizio maturati con ricalcolo della retribuzione mensile;
-
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento
contributivo e previdenziale, oltre ai conseguenti diritti connessi al TFR
derivanti dall'equiparazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a
quello a tempo indeterminato;
- per gli effetti condannare l'amministrazione
convenuta al riconoscimento per intero del periodo pre-ruolo sia ai fini
economici che giuridici, svolto solo formalmente in favore della Cooperativa
Comitini, con corresponsione della differenza tra quanto effettivamente
percepito dal ricorrente e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di
servizio riconosciuta, oltre alla maggior somma per interessi legali e
rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di
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