Trib. Palermo, sentenza 05/12/2024, n. 5023

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 05/12/2024, n. 5023
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 5023
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta
della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
2/12/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che
ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Maria Chiara
Garacci mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4953/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta Maria Chiara Garacci) Parte_1
ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
,
[...] Controparte_3
(Avvocatura dello Stato)
[...]
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
◊ rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle Amministrazioni
resistenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.629,00, oltre spese generali,
IVA e CPA.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 26/5/2021 il ricorrente premetteva di avere espletato, a
decorrere dal 1999, le mansioni di collaboratore scolastico presso diversi istituti
statali quale dipendente della Cooperativa Comitini in attuazione delle
convenzioni nel tempo stipulate tra questa ed il e che, a Controparte_1
dispetto della formale veste del rapporto, aveva svolto di fatto una prestazione di
lavoro subordinato alle dirette dipendenze dell'Amministrazione scolastica;
si
doleva sulla scorta di tale premessa 1) del fatto che, al momento dell'immissione
in ruolo nel 2018 in esito alle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, l'Amministrazione scolastica aveva rifiutato
di valutare gli anni di servizio espletati all'interno delle scuole in aderenza alle
convenzioni con l'anzidetta cooperativa e deduceva invece di avere diritto al
riconoscimento per intero di tutti questi anni pre-ruolo ai fini della ricostruzione
della propria carriera;
2) del fatto, poi, che il proprio livello stipendiale era sempre
rimasto invariato essendogli stata nel tempo negata la progressione professionale
riconosciuta dal CCNL del comparto scuola al personale assunto a tempo
indeterminato;
3) del fatto, infine, che era stato utilizzato, per tutto il periodo pre-
ruolo, con contratti a tempo determinato illegittimamente prorogati. Conveniva
perciò in giudizio le Amministrazioni in epigrafe per sentir accogliere le seguenti
conclusioni: “- accertare e dichiarare l'interposizione fittizia nel rapporto di
lavoro tra il ricorrente ed il il quale ha sempre svolto i compiti previsti dal CP_4
CCNL di categoria;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla

- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricostruzione della carriera da parte del con riconoscimento per intero CP_4
della pregressa anzianità di servizio maturata, sia ai fini giuridici che
economici, durante i rapporti di lavoro a termine con Cooperativa Comitini;
-

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento degli scatti di
anzianità di servizio maturati con ricalcolo della retribuzione mensile;
-

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento
contributivo e previdenziale, oltre ai conseguenti diritti connessi al TFR
derivanti dall'equiparazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a
quello a tempo indeterminato;
- per gli effetti condannare l'amministrazione

convenuta al riconoscimento per intero del periodo pre-ruolo sia ai fini
economici che giuridici, svolto solo formalmente in favore della Cooperativa
Comitini, con corresponsione della differenza tra quanto effettivamente
percepito dal ricorrente e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di
servizio riconosciuta, oltre alla maggior somma per interessi legali e
rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di
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