Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2024, n. 131
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa V R, all'esito dell'udienza ex art.
127 ter c.p.c., si riservava la decisione nella causa iscritta al n. R.G. 4611/2020
TRA nato a Casagiove il 15.03.1960, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al Parte_1 ricorso introduttivo, dagli avv.ti B M e F M, con cui elettivamente domicilia in Casagiove alla via Liguria 26 p.co Merola
RICORRENTE
E
, codice fiscale e partita IVA n. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dagli avv.ti A A
e P S, con cui elettivamente domicilia in Marcianise al Viale Europa n. 26
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 10.08.2020 parte ricorrente in epigrafe esponeva: di aver dal 20 aprile 1998 al 21 febbraio 2020 lavorato ininterrottamente alle dipendenze del resistente presso il supermercato ( ) sito in Casagiove alla via Napoli, con Controparte_1 CP_1 mansione di magazziniere consegnatario, qualifica di operaio di VI livello del CCNL “Commercio”;di aver prestato la propria attività dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle 20:30 con pausa di un'ora e godendo di una sola settimana di ferie all'anno;di aver espletato l'attività lavorativa per 72 ore settimanali a fronte delle 40 ore previste contrattualmente, effettuando pertanto 32 ore settimanali di straordinario mai retribuite;che in data 11 febbraio 2020 il sig. , figlio del legale Persona_1 rappresentante della avvicinava il sig. collega di lavoro di esso Controparte_1 Persona_2 ricorrente, invitandolo a seguirlo fin quando giunti nei pressi ove era parcheggiata la vettura del
lo intimava di aprire il cofano, all'interno del quale venivano rinvenuti una serie di beni Per_2 alimentari di proprietà della che esso ricorrente veniva accusato di aver trafugato i Controparte_1 predetti beni alimentari e di averli riposti nel portabagagli dell'autovettura del sig. che in Per_1
data 21 febbraio 2020 gli veniva comunicato licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119
c.c., in considerazione della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario;di aver ritualmente impugnato il licenziamento. Precisato che la società resistente occupava alle proprie dipendenze oltre quindici dipendenti sia presso l'unità produttiva cui era stato sempre preposto esso ricorrente sia presso le altre unità produttive, deduceva l'illegittimità del licenziamento, per insussistenza del motivo oggettivo ad esso sotteso, per insussistenza del fatto posto a suo sostegno. Lamentava, altresì, che durante il rapporto di lavoro non aveva ricevuto le dovute differenze retributive in ordine alle tredicesime, indennità sostitutiva di ferie, festività permessi non goduti, straordinario e TFR.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertarsi e dichiararsi il diritto di esso ricorrente al pagamento delle differenze retributive innanzi indicate, il tutto comprensivo di tredicesima, festività, ferie non godute, permessi non goduti e straordinario per l'intera durata del rapporto di lavoro e, per l'effetto, condannarsi parte resistente al pagamento in favore dell'istante della somma di € 256.964,39, o in via gradata, al pagamento della somma che sarà accertata nel corso dell'istruttoria del giudizio;accertarsi
e dichiararsi il diritto di esso ricorrente al trattamento di fine rapporto maturato dal 20 aprile 1998 al
21 febbraio 2020 alle dipendenze della e, per l'effetto, condannarsi la Controparte_1 medesima parte resistente al pagamento in favore dell'istante della somma di € 27.620,17 o, in via gradata, al pagamento della somma che sarà accertata nel corso dell'istruttoria del giudizio;accertarsi
e dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società resistente nei confronti di esso ricorrente e, per l'effetto, condannarsi in sostituzione della Controparte_1 reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ammontante ad euro 21.119,1
(1.407,94 euro x 15) nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ammontante ad euro
16.895,28 (1.407,94 euro x 12) per complessivi euro 38.014,38 nonchè al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva la che, in via preliminare eccepiva l'applicazione Controparte_1 obbligatoria al caso di specie del rito previsto dall'art. 1, comma 47 e segg., legge n. 92/2012 e nel merito con articolate e puntuali argomentazioni, impugnava e contestava le circostanze di fatto esposte dal ricorrente. In particolare, premesso di esercitare attività di commercio al dettaglio di Org generi alimentari attraverso la gestione di tre punti vendita a marchio ”, di cui due ubicati nel comune di Casagiove ed uno in quello di Caserta e di occupare all'epoca dei fatti per cui è causa, nel comune di Casagiove alle proprie dipendenze circa 20 lavoratori, evidenziava che in data 11 febbraio
2020, alle ore 09:30 circa, all'esito di una verifica interna volta ad individuare i responsabili dei continui e costanti ammanchi di merce che da tempo venivano riscontrati, il sig. , Persona_1 figlio del legale rappresentante della società, ricevuta la segnalazione di un furto di merce aziendale perpetrato da due dipendenti in concorso tra di loro, chiedeva al sig. , collega del Persona_2 ricorrente ed anch'egli addetto al magazzino, di seguirlo in via Milano, strada parallela a quella su cui insiste il deposito della resistente, ove era parcheggiata la sua autovettura. Giunti in prossimità
della stessa, il sig. veniva inviato ad aprire il portabagagli, all'interno del quale venia Per_2 rinvenuto un cartone contenente beni alimentari di ingente valore, che veniva immediatamente trasportato all'interno del deposito della resistente, ove il sig. , unitamente al sig. Persona_1
, fratello del legale rappresentante e comproprietario della società, ed al sig. Persona_3 [...]
, impiegato amministrativo con funzioni di responsabile del punto vendita, allertavano Per_4 tempestivamente le forze dell'ordine, che dopo aver accertato con riscontri contabili che la merce contenuta nel cartone era di proprietà della convenuta conducevano il ricorrente ed il sig. Per_2
presso i locali della questura di Caserta, ove veniva sporta nei loro confronti denuncia per
[...] furto aggravato. Evidenziava quindi la legittimità della contestazione disciplinare e del provvedimento espulsivo, in quanto sorretta da giusta causa radicata nella gravità dei fatti contestati alla luce, peraltro, della produzione documentale in atti costituita dai fotogrammi delle videoregistrazioni. Eccepiva, in ogni caso la nullità del ricorso per carenza del petitum e della causa petendi.
In ordine alla domanda relativa alle differenze retributive, evidenziava che il ricorrente aveva sempre osservato un orario di lavoro di 40 ore settimanali e non era mai stato impegnato in effettuazione di straordinario. Affermava che il ricorrente era stato sempre retribuito equamente e regolarmente, secondo quanto previsto dalle tabelle del ccnl di categoria parametrate al livello di inquadramento, ed aeva sempre percepito la tredicesima e quattordicesima mensilità, aveva sempre goduto delle ferie contrattualmente previste, aveva sempre percepito il pagamento delle festività previste dal ccnl applicato. Quanto al TFR assumeva che il credito vantato dal ricorrente a titolo di TFR era pari ad €
26.024,33, come risultante dall'allegato cedolino paga del mese di febbraio 2020, e pertanto si dichiarava disponibile al pagamento nei limiti di tale importo. Contestava i “conteggi” allegati da parte ricorrente, in quanto assolutamente erronei, apodittici e, comunque, frutto di criteri di quantificazione del tutto sconosciuti e, comunque, arbitrari. Infine, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi e non retributivi asseritamente vantati dal ricorrente. Tanto dedotto, concludeva chiedendo, in via preliminare, accertata l'applicabilità al caso in esame del rito previsto dall'art. 1, comma 47 e segg. L. n. 92/2012, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o procedersi alla necessaria separazione dei procedimenti e disporsi il mutamento del rito per la domanda avente ad oggetto il licenziamento, ai sensi degli artt. 426 e 427 c.p.c. e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 150/2011;sempre in via preliminare, dichiararsi nullo l'avverso ricorso per indeterminatezza e genericità del petitum, della causa pretendi, nonché dei conteggi allegati;nel merito, rigettarsi integralmente il ricorso in quanto assolutamente infondato, in fatto e in diritto, e comunque sfornito di sostegno giuridico e probatorio;in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande, accertarsi l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale credito vantato dal ricorrente, espungendo dall'elaborato i crediti irrimediabilmente prescritti e quelli non dovuti.
Vinte le spese con attribuzione.
Disposta la separazione della domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento con conseguente mutamento del rito, ammessa ed espletata la prova orale, relativamente all'odierna domanda avente ad oggetto le differenze retributive, emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. per il pagamento della somma di euro 26024,33 netti dovuti a titolo di TFR;la causa veniva rinviata per la discussione. All'udienza del 10.10.2023, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Nel merito la domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'odierno giudizio verte esclusivamente sulle differenze retributive e, segnatamente, retribuzione per il lavoro straordinario e TFR.
Le somme dovute a titolo di TFR sono state già versate con ordinanza ex art. 423 c.p.c. e, peraltro, non sono contestate dalle parti.
Parte ricorrente deduce la debenza di somme maggiori rispetto a quelle corrisposte dal datore a titolo di lavoro straordinario stante lo svolgimento di fatto della prestazione per un orario difforme rispetto
a quello contrattualmente convenuto e retribuito. Sebbene parte ricorrente deduca di non aver ricevuto la retribuzione a titolo di indennità sostituiva delle ferie e tredicesima, tuttavia limita il suo petitum e la sua quantificazione come emerge dalla disamina dei conteggi richiamati e allegati all'atto introduttivo esclusivamente agli importi a titolo di lavoro straordinario, deducendo di aver lavorato dalle ore 7:30 alle 20:30 dal lunedì al sabato e, quindi, di aver svolto, settimanalmente, 32 ore di lavoro straordinario.
Trattasi di accertamento che deve essere compiuto secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. per cui spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata. E' onere del lavoratore, attore in giudizio, provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n. 12434 del
25/05/2006, rv. 591214;Cass. sez. lav. n. 1389 del 29/01/2003, rv. 560141).
I dati conoscitivi offerti dalla prova testimoniale espletata non hanno fornito elementi sufficienti per poter ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro per un orario di lavoro diverso rispetto a quello contrattualmente stabilito.
Al riguardo si richiamano integralmente le deposizioni rese dalla teste di parte ricorrente Tes_1
che escussa sul punto dichiarava “Sono studentessa, non ho rapporti di parentela con il
[...] ricorrente, sono una cliente della resistente. Vivo con la mia famiglia in Casagiove. Conosco il ricorrente sin da bambina in quanto è il padre di un mio amico e perché sono cliente del supermercato.
Il supermercato è sito in Via Firenze. Sono cliente del supermercato da circa 25 anni e preciso che mi reco lì quotidianamente e talvolta anche più volte nella stessa giornata. Preciso che non conoscevo il
prima di essere cliente del supermercato. Quando sono andata a fare la spesa ho sempre visto Pt_1
il o all'interno del intento alla sistemazione delle merci, oppure all'esterno, Pt_1 Org_2 soprattutto di mattina, che scaricava le merci. Preciso che non ho un orario fisso in cui vado a fare la spesa. Talvolta vado anche la sera verso le 20.00. Non conosco con esattezza gli orari di apertura e di chiusura del supermercato. Preciso che quando vado alle 8.30 il supermercato è già aperto e quando vado alle 20.00 lo trovo comunque aperto;quanto alla chiusura durante la pausa pranzo, penso che
l'apertura/chiusura sia legata alla stagionalità, per cui è capitato che talvolta fosse aperto ed altre volte chiuso. Mi è capitato di vedere il ricorrente sino a prima della pandemia, se non erro. Preciso che nei mesi di luglio e di agosto non frequento molto il supermercato, ma penso sarà aperto. Non ricordo il numero preciso dei dipendenti ed il nome di taluni di essi. Nulla so in ordine alle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Vi erano altri dipendenti, tra cui molte donne, deputate alla movimentazione
e sistemazione delle merci. Preciso che mi è capitato di vedere il ricorrente intorno alle 7.30 nello spazio antistante il supermercato caricare delle merci e comunque movimentarle insieme ad altro dipendente di cui non ricordo il nome che conduceva il muletto. In ordine alla frequenza l'ho visto più o meno una volta ogni tre mesi. Preciso che il bar dal quale lo vedevo si chiama l'angolo del caffè”.
L'altro teste escusso di parte ricorrente, figlio dello stesso, per quanto qui rileva Testimone_2 dichiarava “Sono agente immobiliare da circa dieci anni. Lavoro presso l'agenzia sita in Caserta, viale Lincoln. Preciso che questa è stata la mia sede di lavoro dal 2016 ed in precedenza lavoravo a
Portico di Caserta. Il ricorrente è mio padre e conviviamo. Non ho mai lavorato per il resistente.
Ricordo che quando avevo 6-7 anni mia madre accompagnava talvolta mio padre a lavoro e poi mi accompagnava da mia nonna perché lavorava anche lei, era il 1998, frequentavo la scuola dell'infanzia Sono diplomato. Durante l'adolescenza andavo, almeno due volte a settimana, con mia madre a fare la spesa. Generalmente andavamo di sera intorno alle 19 dopo il doposcuola. All'epoca Org mia madre lavorava in una fabbrica per la a ed era operaia. Quando mi recavo a fare la Pt_2 spesa lo vedevo all'interno tra gli scaffali mentre di mattina scaricava i camion nel deposito. Il deposito non era visibile dal supermercato. Il supermercato aveva quattro casse, non ricordo con precisione il numero dei dipendenti ma ricordo che erano abbastanza dipendenti. Ricordo che il supermercato chiudeva durante il periodo estivo per circa 15 giorni. La domenica non era aperto. Ho sempre frequentato il supermercato per effettuare la spesa con mia madre nei termini anzidetti sino al 2020. Il supermercato osservava l'orario di chiusura dalle 13 sino alle 16-16,30. Mio padre tornava
a casa per il pranzo. Ricordo che la sera rincasava intorno alle 20-20,30. Non so mio padre come fosse pagato perché non mi sono mai interessato. Mio padre usciva di casa alle 7,30. Preciso che la struttura supermercato-deposito è unica ma gli ingressi sono due ubicati su due strade diverse: il supermercato ha accesso da via Napoli mentre il deposito se non ricordo male da via Firenze.”
Il teste di parte resistente , dipendente presso la resistente, per quanto qui rileva dichiarava Persona_4
“Sono unico impiegato amministrativo a Casagiove. Mi occupo delle fatture, del controllo delle merci che scaricano e dell'invio degli ordini nonché dei pagamenti. Conosco il ricorrente, preciso che lavoravamo nello stesso supermercato anche se lui era in magazzino. Il mio orario di lavoro è dalle 8
alle 13 e dalle 16,20 /16 sino alle 20 o alle 19 dal lunedì al venerdì ed il sabato, a seconda delle esigenze aziendali, circa 5 ore al giorno. Il ricorrente era magazziniere unitamente a e Per_2 [...]
e si occupava di movimentare le merci. Il supermercato era chiuso qualche giorno d'estate, di Pt_3 solito nel periodo di ferragosto, e facevamo i turni per la fruizione delle ferie, io ho sempre fruito di ferie e sono stato regolarmente retribuito. Sono sempre stato pagato con bonifico e vi era corrispondenza con le somme indicate in busta paga. Se non erro le casse nel supermercato sono 4.
So che il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato a seguito di licenziamento per furto. Ricordo che intervenne la polizia ma non so altro. Se non erro fu coinvolto anche il dipendente che dopo Per_2 non ho più visto. Il deposito ed il supermercato hanno due ingressi diversi. Il deposito dalla parte di dietro mentre il dalla parte davanti. Preciso che i dipendenti del magazzino lavoravano Org_2 sempre 7 ore, generalmente arrivavano alle 7 ed andavano via alle 13 per ritornare un paio d'ore il pomeriggio se c'era necessità. Preciso che loro tre si alternavano per cui non tutti e tre venivano alle
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa V R, all'esito dell'udienza ex art.
127 ter c.p.c., si riservava la decisione nella causa iscritta al n. R.G. 4611/2020
TRA nato a Casagiove il 15.03.1960, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al Parte_1 ricorso introduttivo, dagli avv.ti B M e F M, con cui elettivamente domicilia in Casagiove alla via Liguria 26 p.co Merola
RICORRENTE
E
, codice fiscale e partita IVA n. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dagli avv.ti A A
e P S, con cui elettivamente domicilia in Marcianise al Viale Europa n. 26
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 10.08.2020 parte ricorrente in epigrafe esponeva: di aver dal 20 aprile 1998 al 21 febbraio 2020 lavorato ininterrottamente alle dipendenze del resistente presso il supermercato ( ) sito in Casagiove alla via Napoli, con Controparte_1 CP_1 mansione di magazziniere consegnatario, qualifica di operaio di VI livello del CCNL “Commercio”;di aver prestato la propria attività dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle 20:30 con pausa di un'ora e godendo di una sola settimana di ferie all'anno;di aver espletato l'attività lavorativa per 72 ore settimanali a fronte delle 40 ore previste contrattualmente, effettuando pertanto 32 ore settimanali di straordinario mai retribuite;che in data 11 febbraio 2020 il sig. , figlio del legale Persona_1 rappresentante della avvicinava il sig. collega di lavoro di esso Controparte_1 Persona_2 ricorrente, invitandolo a seguirlo fin quando giunti nei pressi ove era parcheggiata la vettura del
lo intimava di aprire il cofano, all'interno del quale venivano rinvenuti una serie di beni Per_2 alimentari di proprietà della che esso ricorrente veniva accusato di aver trafugato i Controparte_1 predetti beni alimentari e di averli riposti nel portabagagli dell'autovettura del sig. che in Per_1
data 21 febbraio 2020 gli veniva comunicato licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119
c.c., in considerazione della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario;di aver ritualmente impugnato il licenziamento. Precisato che la società resistente occupava alle proprie dipendenze oltre quindici dipendenti sia presso l'unità produttiva cui era stato sempre preposto esso ricorrente sia presso le altre unità produttive, deduceva l'illegittimità del licenziamento, per insussistenza del motivo oggettivo ad esso sotteso, per insussistenza del fatto posto a suo sostegno. Lamentava, altresì, che durante il rapporto di lavoro non aveva ricevuto le dovute differenze retributive in ordine alle tredicesime, indennità sostitutiva di ferie, festività permessi non goduti, straordinario e TFR.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertarsi e dichiararsi il diritto di esso ricorrente al pagamento delle differenze retributive innanzi indicate, il tutto comprensivo di tredicesima, festività, ferie non godute, permessi non goduti e straordinario per l'intera durata del rapporto di lavoro e, per l'effetto, condannarsi parte resistente al pagamento in favore dell'istante della somma di € 256.964,39, o in via gradata, al pagamento della somma che sarà accertata nel corso dell'istruttoria del giudizio;accertarsi
e dichiararsi il diritto di esso ricorrente al trattamento di fine rapporto maturato dal 20 aprile 1998 al
21 febbraio 2020 alle dipendenze della e, per l'effetto, condannarsi la Controparte_1 medesima parte resistente al pagamento in favore dell'istante della somma di € 27.620,17 o, in via gradata, al pagamento della somma che sarà accertata nel corso dell'istruttoria del giudizio;accertarsi
e dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società resistente nei confronti di esso ricorrente e, per l'effetto, condannarsi in sostituzione della Controparte_1 reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ammontante ad euro 21.119,1
(1.407,94 euro x 15) nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ammontante ad euro
16.895,28 (1.407,94 euro x 12) per complessivi euro 38.014,38 nonchè al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva la che, in via preliminare eccepiva l'applicazione Controparte_1 obbligatoria al caso di specie del rito previsto dall'art. 1, comma 47 e segg., legge n. 92/2012 e nel merito con articolate e puntuali argomentazioni, impugnava e contestava le circostanze di fatto esposte dal ricorrente. In particolare, premesso di esercitare attività di commercio al dettaglio di Org generi alimentari attraverso la gestione di tre punti vendita a marchio ”, di cui due ubicati nel comune di Casagiove ed uno in quello di Caserta e di occupare all'epoca dei fatti per cui è causa, nel comune di Casagiove alle proprie dipendenze circa 20 lavoratori, evidenziava che in data 11 febbraio
2020, alle ore 09:30 circa, all'esito di una verifica interna volta ad individuare i responsabili dei continui e costanti ammanchi di merce che da tempo venivano riscontrati, il sig. , Persona_1 figlio del legale rappresentante della società, ricevuta la segnalazione di un furto di merce aziendale perpetrato da due dipendenti in concorso tra di loro, chiedeva al sig. , collega del Persona_2 ricorrente ed anch'egli addetto al magazzino, di seguirlo in via Milano, strada parallela a quella su cui insiste il deposito della resistente, ove era parcheggiata la sua autovettura. Giunti in prossimità
della stessa, il sig. veniva inviato ad aprire il portabagagli, all'interno del quale venia Per_2 rinvenuto un cartone contenente beni alimentari di ingente valore, che veniva immediatamente trasportato all'interno del deposito della resistente, ove il sig. , unitamente al sig. Persona_1
, fratello del legale rappresentante e comproprietario della società, ed al sig. Persona_3 [...]
, impiegato amministrativo con funzioni di responsabile del punto vendita, allertavano Per_4 tempestivamente le forze dell'ordine, che dopo aver accertato con riscontri contabili che la merce contenuta nel cartone era di proprietà della convenuta conducevano il ricorrente ed il sig. Per_2
presso i locali della questura di Caserta, ove veniva sporta nei loro confronti denuncia per
[...] furto aggravato. Evidenziava quindi la legittimità della contestazione disciplinare e del provvedimento espulsivo, in quanto sorretta da giusta causa radicata nella gravità dei fatti contestati alla luce, peraltro, della produzione documentale in atti costituita dai fotogrammi delle videoregistrazioni. Eccepiva, in ogni caso la nullità del ricorso per carenza del petitum e della causa petendi.
In ordine alla domanda relativa alle differenze retributive, evidenziava che il ricorrente aveva sempre osservato un orario di lavoro di 40 ore settimanali e non era mai stato impegnato in effettuazione di straordinario. Affermava che il ricorrente era stato sempre retribuito equamente e regolarmente, secondo quanto previsto dalle tabelle del ccnl di categoria parametrate al livello di inquadramento, ed aeva sempre percepito la tredicesima e quattordicesima mensilità, aveva sempre goduto delle ferie contrattualmente previste, aveva sempre percepito il pagamento delle festività previste dal ccnl applicato. Quanto al TFR assumeva che il credito vantato dal ricorrente a titolo di TFR era pari ad €
26.024,33, come risultante dall'allegato cedolino paga del mese di febbraio 2020, e pertanto si dichiarava disponibile al pagamento nei limiti di tale importo. Contestava i “conteggi” allegati da parte ricorrente, in quanto assolutamente erronei, apodittici e, comunque, frutto di criteri di quantificazione del tutto sconosciuti e, comunque, arbitrari. Infine, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi e non retributivi asseritamente vantati dal ricorrente. Tanto dedotto, concludeva chiedendo, in via preliminare, accertata l'applicabilità al caso in esame del rito previsto dall'art. 1, comma 47 e segg. L. n. 92/2012, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o procedersi alla necessaria separazione dei procedimenti e disporsi il mutamento del rito per la domanda avente ad oggetto il licenziamento, ai sensi degli artt. 426 e 427 c.p.c. e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 150/2011;sempre in via preliminare, dichiararsi nullo l'avverso ricorso per indeterminatezza e genericità del petitum, della causa pretendi, nonché dei conteggi allegati;nel merito, rigettarsi integralmente il ricorso in quanto assolutamente infondato, in fatto e in diritto, e comunque sfornito di sostegno giuridico e probatorio;in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande, accertarsi l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale credito vantato dal ricorrente, espungendo dall'elaborato i crediti irrimediabilmente prescritti e quelli non dovuti.
Vinte le spese con attribuzione.
Disposta la separazione della domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento con conseguente mutamento del rito, ammessa ed espletata la prova orale, relativamente all'odierna domanda avente ad oggetto le differenze retributive, emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. per il pagamento della somma di euro 26024,33 netti dovuti a titolo di TFR;la causa veniva rinviata per la discussione. All'udienza del 10.10.2023, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Nel merito la domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'odierno giudizio verte esclusivamente sulle differenze retributive e, segnatamente, retribuzione per il lavoro straordinario e TFR.
Le somme dovute a titolo di TFR sono state già versate con ordinanza ex art. 423 c.p.c. e, peraltro, non sono contestate dalle parti.
Parte ricorrente deduce la debenza di somme maggiori rispetto a quelle corrisposte dal datore a titolo di lavoro straordinario stante lo svolgimento di fatto della prestazione per un orario difforme rispetto
a quello contrattualmente convenuto e retribuito. Sebbene parte ricorrente deduca di non aver ricevuto la retribuzione a titolo di indennità sostituiva delle ferie e tredicesima, tuttavia limita il suo petitum e la sua quantificazione come emerge dalla disamina dei conteggi richiamati e allegati all'atto introduttivo esclusivamente agli importi a titolo di lavoro straordinario, deducendo di aver lavorato dalle ore 7:30 alle 20:30 dal lunedì al sabato e, quindi, di aver svolto, settimanalmente, 32 ore di lavoro straordinario.
Trattasi di accertamento che deve essere compiuto secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. per cui spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata. E' onere del lavoratore, attore in giudizio, provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n. 12434 del
25/05/2006, rv. 591214;Cass. sez. lav. n. 1389 del 29/01/2003, rv. 560141).
I dati conoscitivi offerti dalla prova testimoniale espletata non hanno fornito elementi sufficienti per poter ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro per un orario di lavoro diverso rispetto a quello contrattualmente stabilito.
Al riguardo si richiamano integralmente le deposizioni rese dalla teste di parte ricorrente Tes_1
che escussa sul punto dichiarava “Sono studentessa, non ho rapporti di parentela con il
[...] ricorrente, sono una cliente della resistente. Vivo con la mia famiglia in Casagiove. Conosco il ricorrente sin da bambina in quanto è il padre di un mio amico e perché sono cliente del supermercato.
Il supermercato è sito in Via Firenze. Sono cliente del supermercato da circa 25 anni e preciso che mi reco lì quotidianamente e talvolta anche più volte nella stessa giornata. Preciso che non conoscevo il
prima di essere cliente del supermercato. Quando sono andata a fare la spesa ho sempre visto Pt_1
il o all'interno del intento alla sistemazione delle merci, oppure all'esterno, Pt_1 Org_2 soprattutto di mattina, che scaricava le merci. Preciso che non ho un orario fisso in cui vado a fare la spesa. Talvolta vado anche la sera verso le 20.00. Non conosco con esattezza gli orari di apertura e di chiusura del supermercato. Preciso che quando vado alle 8.30 il supermercato è già aperto e quando vado alle 20.00 lo trovo comunque aperto;quanto alla chiusura durante la pausa pranzo, penso che
l'apertura/chiusura sia legata alla stagionalità, per cui è capitato che talvolta fosse aperto ed altre volte chiuso. Mi è capitato di vedere il ricorrente sino a prima della pandemia, se non erro. Preciso che nei mesi di luglio e di agosto non frequento molto il supermercato, ma penso sarà aperto. Non ricordo il numero preciso dei dipendenti ed il nome di taluni di essi. Nulla so in ordine alle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Vi erano altri dipendenti, tra cui molte donne, deputate alla movimentazione
e sistemazione delle merci. Preciso che mi è capitato di vedere il ricorrente intorno alle 7.30 nello spazio antistante il supermercato caricare delle merci e comunque movimentarle insieme ad altro dipendente di cui non ricordo il nome che conduceva il muletto. In ordine alla frequenza l'ho visto più o meno una volta ogni tre mesi. Preciso che il bar dal quale lo vedevo si chiama l'angolo del caffè”.
L'altro teste escusso di parte ricorrente, figlio dello stesso, per quanto qui rileva Testimone_2 dichiarava “Sono agente immobiliare da circa dieci anni. Lavoro presso l'agenzia sita in Caserta, viale Lincoln. Preciso che questa è stata la mia sede di lavoro dal 2016 ed in precedenza lavoravo a
Portico di Caserta. Il ricorrente è mio padre e conviviamo. Non ho mai lavorato per il resistente.
Ricordo che quando avevo 6-7 anni mia madre accompagnava talvolta mio padre a lavoro e poi mi accompagnava da mia nonna perché lavorava anche lei, era il 1998, frequentavo la scuola dell'infanzia Sono diplomato. Durante l'adolescenza andavo, almeno due volte a settimana, con mia madre a fare la spesa. Generalmente andavamo di sera intorno alle 19 dopo il doposcuola. All'epoca Org mia madre lavorava in una fabbrica per la a ed era operaia. Quando mi recavo a fare la Pt_2 spesa lo vedevo all'interno tra gli scaffali mentre di mattina scaricava i camion nel deposito. Il deposito non era visibile dal supermercato. Il supermercato aveva quattro casse, non ricordo con precisione il numero dei dipendenti ma ricordo che erano abbastanza dipendenti. Ricordo che il supermercato chiudeva durante il periodo estivo per circa 15 giorni. La domenica non era aperto. Ho sempre frequentato il supermercato per effettuare la spesa con mia madre nei termini anzidetti sino al 2020. Il supermercato osservava l'orario di chiusura dalle 13 sino alle 16-16,30. Mio padre tornava
a casa per il pranzo. Ricordo che la sera rincasava intorno alle 20-20,30. Non so mio padre come fosse pagato perché non mi sono mai interessato. Mio padre usciva di casa alle 7,30. Preciso che la struttura supermercato-deposito è unica ma gli ingressi sono due ubicati su due strade diverse: il supermercato ha accesso da via Napoli mentre il deposito se non ricordo male da via Firenze.”
Il teste di parte resistente , dipendente presso la resistente, per quanto qui rileva dichiarava Persona_4
“Sono unico impiegato amministrativo a Casagiove. Mi occupo delle fatture, del controllo delle merci che scaricano e dell'invio degli ordini nonché dei pagamenti. Conosco il ricorrente, preciso che lavoravamo nello stesso supermercato anche se lui era in magazzino. Il mio orario di lavoro è dalle 8
alle 13 e dalle 16,20 /16 sino alle 20 o alle 19 dal lunedì al venerdì ed il sabato, a seconda delle esigenze aziendali, circa 5 ore al giorno. Il ricorrente era magazziniere unitamente a e Per_2 [...]
e si occupava di movimentare le merci. Il supermercato era chiuso qualche giorno d'estate, di Pt_3 solito nel periodo di ferragosto, e facevamo i turni per la fruizione delle ferie, io ho sempre fruito di ferie e sono stato regolarmente retribuito. Sono sempre stato pagato con bonifico e vi era corrispondenza con le somme indicate in busta paga. Se non erro le casse nel supermercato sono 4.
So che il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato a seguito di licenziamento per furto. Ricordo che intervenne la polizia ma non so altro. Se non erro fu coinvolto anche il dipendente che dopo Per_2 non ho più visto. Il deposito ed il supermercato hanno due ingressi diversi. Il deposito dalla parte di dietro mentre il dalla parte davanti. Preciso che i dipendenti del magazzino lavoravano Org_2 sempre 7 ore, generalmente arrivavano alle 7 ed andavano via alle 13 per ritornare un paio d'ore il pomeriggio se c'era necessità. Preciso che loro tre si alternavano per cui non tutti e tre venivano alle
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