Trib. Napoli, sentenza 19/02/2024, n. 1948
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
R.G.N.:17822/2019
Il G.O.P. dott.ssa Concetta Menale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17822/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in
Napoli (NA), in Palazzo S. Giacomo, p.zza del Municipio, nello studio dell'avv.
Stefano Canzio Moriconi, da cui è rapp.to e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato.
OPPONENTE
E
PA.CO. Pacifico Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. dott.
Alessandro Petrone, elett.te domiciliata in Napoli alla via Villanova, 36 presso lo studio dell'Avv. Gina Orlando, da cui è rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
CONCLUSIONI: L'opponente, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore costituito.
L'opposta riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese di lite, da 1
attribuirsi al procuratore costituito.
FATTO E DIRITTO
Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la PA.CO. Pacifico Costruzioni., per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 3115/19 del 7/5/19 emesso in favore della stessa dal
Tribunale di Napoli XI Sez. Civile nel procedimento monitorio R.G. n. 12319/19, con il quale gli veniva intimato di pagare la somma di € 62.813,90, oltre interessi di cui al D.lgs. 231/02 dal 31° giorno dall'emissione della fattura, nonché € 406,50 per spese, € 1.750,00 per compenso oltre spese generali forfettarie ed aliquote di legge, quale corrispettivo per dei lavori eseguiti in via di urgenza nell'area mercatale di via
Nerva-Soccavo.
A sostegno dell'opposizione l'opponente eccepiva:
-) mancanza di contratto scritto. Assumeva il Comune che l'Ordinanza sindacale
n. 36 del 16.05.2013 con la quale si disponeva la chiusura dell'area mercatale per
l'esecuzione di lavori urgenti in ragione di igiene e sicurezza sanitaria non conteneva alcun incarico in favore della società opposta pertanto, mancando il contratto scritto tra le parti ed essendo richiesta la forma scritta ad substantiam per i contratti con la pubblica amministrazione, nessuna pretesa poteva essere avanzata stante la nullità del contratto per difetto di forma.
-) carenza di legittimazione passiva qualora si intendesse istaurato un valido contratto tra le parti la mancanza del regolare impegno di preventiva copertura contabile comporterebbe una assenza di obbligazione in capo al Comune nei confronti della società opposta, ai sensi dell'art. 191 e 153 del D.Lgs. 267/2000 pertanto il rapporto obbligatorio si verrebbe ad instaurare direttamente con il funzionario o amministratore (nel caso che ci occupa l'Assessore) che abbia conferito
l'incarico
-) In via subordinata richiedeva un ricalcolo degli interessi indicati nel decreto ingiuntivo che andavano calcolati solo sull'imponibile in fattura al netto dell'Iva in
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quanto la società opposta era in regime di esigibilità differita.
L'opposta, costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non concessa la provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c., all'udienza del 12.10.2020 la dott. Sorrentini revocava i mezzi istruttori già ammessi, ritenendo la causa documentale, e rinviata per la precisazione delle conclusioni il giudizio, precisate le conclusioni il giudizio veniva riservato in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini dell'art. 190 c.p.c. .
Così riassunti i termini della controversia, l'opposizione proposta è fondata e va, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dall'esame dell'eccezione di nullità dell'incarico alla società opposta per difetto di forma scritta del contratto, e dei documenti in atti (cfr. doc.1, 2 a/b, 3 e 4 di parte opposta), l'eccezione è infondata e va rigettata.
Sul punto va preliminarmente rilevato che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Nel merito va richiamato l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte che, con una recente sentenza emanata a Sezioni Unite, n. 9775/2022 del 25 marzo 2022, ha statuito che “Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta
“ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo”.
È questa una delle massime espresse nella sentenza in commento dalle Sezioni Unite che, tra i vari temi affrontati, ha trattato del requisito della forma scritta nei contratti della P.A.. Si è inoltre osservato che la formulazione del Regio Decreto n. 2440 del
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1923, articolo 17 consente di riconoscere, per i contratti conclusi a trattativa privata, la possibilita', generalmente ammessa dall'ordinamento, della stipulazione mediante lo scambio di missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo tale da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo. Si è quindi ritenuto che, a fronte dell'adozione di provvedimenti amministrativi che presuppongono un regolamento negoziale del rapporto tra il destinatario e l'ente pubblico, la volontà delle parti, quanto alla disciplina degli aspetti di carattere patrimoniale, possa
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