Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 1
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Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 06.11.2024;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1754/2022 R.G., avente ad oggetto “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”;
promossa da:
IA DO, nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F. [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., C.F. 80185250588, rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla dott.ssa Viviana Assenza e dal dott. Dario Carlo Roberto Giunta, giusta nota di patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 24268 del 07.04.2023, in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.08.2022 IA DO, docente assunta a tempo indeterminato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (d'ora in avanti anche solo M.I.M) e attualmente in servizio nell'A.S. 2024/2025 presso l'I.C. “A. Amore” di Pozzallo
(RG), esponendo di avere svolto la medesima attività di docente con contratti a tempo determinato negli AA.SS. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e di non avere giammai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e successivi dd.PP.CC.MM. - siccome riservata, in forza della disciplina vigente, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato -, ha deplorato il carattere discriminatorio della disciplina in commento per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione e con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori a termine e dei lavoratori a tempo indeterminato di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del
18.03.1999 in materia di lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto unionale dalla direttiva
n. 1999/70/CE del 28.06.1999, per violazione degli articoli 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007 che prevedono la centralità della formazione del docente. Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto in via principale, “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 06.11.2024;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1754/2022 R.G., avente ad oggetto “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”;
promossa da:
IA DO, nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F. [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., C.F. 80185250588, rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla dott.ssa Viviana Assenza e dal dott. Dario Carlo Roberto Giunta, giusta nota di patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 24268 del 07.04.2023, in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.08.2022 IA DO, docente assunta a tempo indeterminato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (d'ora in avanti anche solo M.I.M) e attualmente in servizio nell'A.S. 2024/2025 presso l'I.C. “A. Amore” di Pozzallo
(RG), esponendo di avere svolto la medesima attività di docente con contratti a tempo determinato negli AA.SS. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e di non avere giammai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e successivi dd.PP.CC.MM. - siccome riservata, in forza della disciplina vigente, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato -, ha deplorato il carattere discriminatorio della disciplina in commento per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione e con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori a termine e dei lavoratori a tempo indeterminato di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del
18.03.1999 in materia di lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto unionale dalla direttiva
n. 1999/70/CE del 28.06.1999, per violazione degli articoli 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007 che prevedono la centralità della formazione del docente. Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto in via principale, “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al
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