Trib. Oristano, sentenza 29/05/2024, n. 127

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Oristano, sentenza 29/05/2024, n. 127
Giurisdizione : Trib. Oristano
Numero : 127
Data del deposito : 29 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 474/2022 promossa da:
NO Cooperativa Sociale (Onlus), P. IVA 00610240954, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Ardauli (OR), nella via Alagon n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv.
Ottaviano Cui, giusta procura speciale in atti,


- ricorrente -

contro

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), c.f. 80078750587, con sede centrale in
Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Marras, in forza di procura generale alle liti conferita in data 21.07.2015, Rep.
n. 80974, versata in atti,
- resistente –
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
All'udienza del 29 maggio 2024 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) Accertata la regolarità nell'impiego dei lavoratori per i quali è causa e l'insussistenza delle violazioni/inadempienze rimproverate nei verbali ispettivi per cui è causa, dichiarare insussistenti le omissioni contributive e non dovute le somme portate nell'avviso di addebito N. 375 2019 00005184
75000, notificato alla società NO Cooperativa Sociale, con il quale era stato richiesto il pagamento della somma di Euro 434.345,63, relativo a periodo di competenza da 01/2013 a 7/2018, a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e negli atti consecutivi e connessi e per l'effetto
1 annullarli e/o privarli di effetto;

2) conseguentemente dichiarare nulli gli atti connessi a - Verbale Unico di accertamento n.
2017019849/DDL del 22.03.2018, l'INPS, sede di Oristano, ha diffidato la ricorrente a pagare
l'importo totale di Euro 254.941,97, di cui Euro 173.954,66 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 1/2013 al 1/2018 e Euro 80.987,31 a titolo di somme aggiuntive. Verbale
Unico di Accertamento n. 2018006597 del 28.05.2018, l'INPS, sede di Oristano, ha diffidato la ricorrente a pagare l'importo totale di Euro 5.980,63, di cui Euro 3.678,77 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 1/2013 al 1/2018 e Euro 2.301,86 a titolo di somme aggiuntive – e, conseguentemente, tutti gli atti ad essi connessi conseguiti;

3) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela dei diritti della ricorrente e dei lavoratori della NO;

4) vinte le spese”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e diritto 2) con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso iscritto al n. R.L.P.A. 689/2020, la NO Cooperativa Sociale aveva proposto opposizione dinnanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, avverso l'avviso di addebito
n. 375 2019 00005184 75000, con il quale l'INPS le aveva richiesto il pagamento della somma di Euro
434.345,63, relativamente al periodo di competenza da 01/2013 a 7/2018, a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, lamentando l'illegittimità del provvedimento e degli atti ad esso connessi
(verbale unico di accertamento n. 2017019849/DDL del 22.03.2018 e verbale unico di accertamento n.
2018006597 del 28.05.2018), dovendosi ritenere insussistente l'omissione contributiva denunciata dall'INPS e quindi non dovute le somme portate dall'avviso di addebito impugnato.
La parte ricorrente aveva esposto in fatto:
- che, con richiesta sottoscritta in data 03.09.2015, le signore PI VA, ZA SC,
TU LA, RT AR, RT OM, SO PI, FL AN, RR OB, RA
VA e IE ER avevano domandato di essere inserite in qualità di socie nella Cooperativa
Sociale NO e il Consiglio di Amministrazione ne aveva deliberato l'ammissione, per cui le stesse, previo pagamento della quota sociale, erano state ritualmente inserite nel libro soci;

- che l'esponente si era venuta a trovare in stato di crisi aziendale, come risultava dalle voci di bilancio, e perciò, il giorno 03.09.2015, aveva deliberato all'unanimità lo stato di crisi e il piano di crisi
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aziendale di cui all'art. 6 della legge n. 142/2001;

- che, in particolare, la società aveva subito una perdita di circa 40.000,00 Euro e le perdite degli anni precedenti avevano pressocchè abbattuto le riserve accantonate, per cui l'esercizio in corso, negativo, avrebbe inevitabilmente condotto allo scioglimento della cooperativa;

- che, al fine di salvare la vita sociale e soprattutto di tutelare i soci lavoratori, l'assemblea aveva deliberato di approvare la sostituzione del CCNL da applicare ai lavoratori dipendenti a partire dal
01.10.2015;

- che, in particolare, il nuovo contratto prevedeva una riduzione della retribuzione del 18,50%, la rinuncia alla tredicesima mensilità, di rinunciare ai futuri aumenti previsti dalla contrattazione collettiva, di rinunciare alle maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e di turno previsti dalla contrattazione collettiva;

- che, in conseguenza degli interventi straordinari deliberati dall'assemblea sociale, era conseguito
l'obbligo della cooperativa di sospendere le retribuzioni previste nel contratto di lavoro originario.
La ricorrente aveva sostenuto la legittimità della decisione assembleare di adozione del piano di crisi aziendale e della riduzione temporanea da parte della cooperativa del ristorno.
Inoltre, pur vigendo il divieto di derogare ai minimi contrattuali, poiché il socio poteva effettuare conferimenti anche economici per permettere la soluzione della crisi, doveva reputarsi legittimo il conferimento, deliberato dall'assemblea, di parte della retribuzione attraverso la riduzione della stessa, anche sotto il minimo previsto dal CCNL del settore o della categoria affine, da parte dei soci lavoratori, rispettando la capacità economica dei singoli.
Ha richiamato a tale proposito l'interpello del Ministero del Lavoro 7/2009 nel quale si era ritenuto che, pur vigendo il divieto di derogare ai minimi contrattuali, doveva affermarsi la legittimità del conferimento, deliberato dall'assemblea, di parte della retribuzione attraverso la riduzione della stessa, anche sotto il minimo previsto dal CCNL del settore o della categoria affine, da parte dei soci lavoratori, rispettando la capacità economica dei singoli, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. e) della legge n. 142 del 2001.
Alla luce di tali considerazioni, a dire della ricorrente il provvedimento contestato era da considerarsi totalmente infondato, dovendosi ritenere le conclusioni rassegnate in via ispettiva e fatte proprie dall'INPS frutto di un evidente equivoco e basate su una falsa rappresentazione dei fatti. Ne derivava l'insussistenza di alcuna omissione contributiva, men che meno coperta dall'intento di voler occultare rapporti di lavoro e dunque meritevole della sanzione prevista per i casi di evasione contributiva richiamata a torto nell'avviso di addebito per cui è causa.
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2. Il giudizio R.L.P.A. n. 689/2020 è stato dichiarato estinto con provvedimento del 26.04.2021, notificato in data 27.04.2021 e, avverso tale decisione, la NO ha proposto appello, che è stato accolto con sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 109/2022, pubblicata il 15.06.2022, che ha dichiarato la nullità del procedimento in primo grado, indebitamente dichiarato estinto, e rimesso la controversia al primo giudice, con termine per la riassunzione entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza.

3. Con ricorso depositato il 21.07.2022, la NO Cooperativa Sociale ha riassunto il giudizio dinnanzi al Tribunale di Oristano, domandando in via preliminare la
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