Trib. Bologna, sentenza 04/07/2024, n. 1967
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Testo completo
N. R.G. 10868/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. B P, Presidente relatore dott. F N, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10868/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TESTONI CATIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DANTE MEZZETTI 14 40054 BUDRIO presso il difensore avv.
TESTONI CATIA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTA
IN QUALITÀ DI CURATORE SPECIALE DEI MINORI: CP_2 Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHINI CARLOTTA, elettivamente domiciliato in VIA LAME N. 58 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. FRANCESCHINI CARLOTTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.09.2022, adiva questo tribunale (nato a Ialoveni – Parte_1
Moldavia – il 17.07.1988) contro (nata in Moldavia il 29.06.1984), per domandare il CP_1 riconoscimento giudiziale di paternità dei minori (nata a Bologna il 29.11.15, oggi 8 CP_3 anni) e (nato a Bologna il 01.04.2017, oggi 7 anni). CP_3 L'odierna convenuta non si costituiva e non compariva mai in udienza;
ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Con ordinanza in data 27.07.2023, il giudice istruttore, letti ed esaminati gli atti di causa, ritenuto che le posizioni delle parti fossero conflittuali - tanto che la convenuta non si era neppure costituita in pagina 1 di 6
giudizio a fronte della proposizione dell'attore di una azione ex art. 250 c.c. e come emerso anche dalle relazioni del servizio sociale – e che la situazione portasse a ritenere che i minori si trovassero, nel presente procedimento (che li riguarda direttamente), privi di una adeguata rappresentanza nel giudizio;
ritenuto quindi che la decisione del tribunale dovesse tenere conto dell'interesse dei minori, in merito alla domanda avanzata dall'attore, nominava, ex art. 473 bis.8 c.p.c., la curatrice speciale dei minori, nella persona dell'Avv. Carlotta Franceschini. All'udienza del 19 settembre 2023, si costituiva la curatrice speciale dei minori, che faceva presente come nei fatti i bambini già si rapportassero con il padre;
riteneva che la richiesta di riconoscimento non fosse di pregiudizio e chiedeva porsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento, nella misura ritenuta di giustizia. La procuratrice del convenuto, da parte sua, faceva presente non esserci più tra i genitori la situazione di conflittualità precedente;
faceva inoltre presente come la questione del contributo al mantenimento fosse già stata dibattuta in corso di causa, tanto da aver provveduto a mettere in mora la creditrice (la Sig.ra ;
reiterava, allora, la richiesta del predetto indirizzo iban, CP_1 rappresentando che fino ad allora la convenuta si fosse rifiutata di comunicarlo per questioni legate all'alloggio A.C.E.R. Alla successiva udienza del 19 ottobre 2023, la curatrice speciale si riportava alle conclusioni della memoria di costituzione: accogliere la richiesta di riconoscimento dei figli da parte del padre e dichiararlo tenuto al mantenimento dei figli dalla loro nascita, nella somma ritenuta di giustizia, oltre al rimborso del 50%, o della maggior quota ritenuta equa, delle spese straordinarie sostenute per gli stessi figli dalla nascita, così come stabilite nel relativo Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
La procuratrice del convenuto insisteva nel riconoscimento, chiedendo invece che il contributo al mantenimento dei figli non venisse disposto dalla nascita degli stessi, ma dal deposito del ricorso. Dichiarava, infine, che i minori vedevano il padre in incontri protetti, allo stato.
Entrambe le parti costituitesi rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c. e il g.i. tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi rimessa sul ruolo, ritenuta la necessità di un accertamento tecnico sulla paternità. Veniva all'uopo nominato il perito nella persona del Dott. , che si impegnava Persona_1 all'udienza del 18.01.2024. La perizia non poteva poi svolgersi per l'opposizione della madre dei minori. All'udienza del 02.05.2024, parte ricorrente e la curatrice speciale dei minori davano atto dell'impossibilità sopravvenuta dello svolgimento della perizia. Il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti costituitesi e presenti a discutere oralmente la causa. Esse precisavano come da atti introduttivi e rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c. Il g.i. tratteneva la causa in decisione su quelle conclusioni.
e hanno intrattenuto una relazione dal mese di gennaio 2015 al mese di Parte_1 CP_1 marzo 2019, convivendo in un appartamento in locazione sito in Bologna, Via Fondazza n. 21. I due figli (entrambi cittadini rumeni) sono nati fuori dal matrimonio. Per entrambi i minori è intervenuto il riconoscimento solo da parte della madre. Il Sig. non li avrebbe riconosciuti perché sprovvisto, Pt_1 all'epoca della nascita, dei documenti che gli consentissero lo stabile stazionamento sul territorio italiano. La coppia ha sempre vissuto un rapporto altalenante, stanti le frequenti discussioni e le divergenze caratteriali. A seguito di tale conflittualità, nell'anno 2019 sono intervenuti i servizi sociali del Comune di Bologna, che hanno preso in carico il nucleo familiare. Pende, a tutt'oggi, un procedimento presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, nell'ambito del quale è oggi vigente un decreto provvisorio (ex artt. 333 e 336 c.c.) emesso in data 08.04.2019 e depositato in data 29.04.2019, che ha disposto, in particolare: l'allontanamento del Sig. dai luoghi normalmente frequentati Pt_1 da madre e minori e dalla abitazione familiare;
una regolamentazione degli incontri tra il Sig. e Pt_1
i minori, in modalità protetta, a cura del servizio sociale del Comune di Bologna (da tenersi solo se desiderati dagli stessi minori o conformi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. B P, Presidente relatore dott. F N, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10868/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TESTONI CATIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DANTE MEZZETTI 14 40054 BUDRIO presso il difensore avv.
TESTONI CATIA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTA
IN QUALITÀ DI CURATORE SPECIALE DEI MINORI: CP_2 Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHINI CARLOTTA, elettivamente domiciliato in VIA LAME N. 58 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. FRANCESCHINI CARLOTTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.09.2022, adiva questo tribunale (nato a Ialoveni – Parte_1
Moldavia – il 17.07.1988) contro (nata in Moldavia il 29.06.1984), per domandare il CP_1 riconoscimento giudiziale di paternità dei minori (nata a Bologna il 29.11.15, oggi 8 CP_3 anni) e (nato a Bologna il 01.04.2017, oggi 7 anni). CP_3 L'odierna convenuta non si costituiva e non compariva mai in udienza;
ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Con ordinanza in data 27.07.2023, il giudice istruttore, letti ed esaminati gli atti di causa, ritenuto che le posizioni delle parti fossero conflittuali - tanto che la convenuta non si era neppure costituita in pagina 1 di 6
giudizio a fronte della proposizione dell'attore di una azione ex art. 250 c.c. e come emerso anche dalle relazioni del servizio sociale – e che la situazione portasse a ritenere che i minori si trovassero, nel presente procedimento (che li riguarda direttamente), privi di una adeguata rappresentanza nel giudizio;
ritenuto quindi che la decisione del tribunale dovesse tenere conto dell'interesse dei minori, in merito alla domanda avanzata dall'attore, nominava, ex art. 473 bis.8 c.p.c., la curatrice speciale dei minori, nella persona dell'Avv. Carlotta Franceschini. All'udienza del 19 settembre 2023, si costituiva la curatrice speciale dei minori, che faceva presente come nei fatti i bambini già si rapportassero con il padre;
riteneva che la richiesta di riconoscimento non fosse di pregiudizio e chiedeva porsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento, nella misura ritenuta di giustizia. La procuratrice del convenuto, da parte sua, faceva presente non esserci più tra i genitori la situazione di conflittualità precedente;
faceva inoltre presente come la questione del contributo al mantenimento fosse già stata dibattuta in corso di causa, tanto da aver provveduto a mettere in mora la creditrice (la Sig.ra ;
reiterava, allora, la richiesta del predetto indirizzo iban, CP_1 rappresentando che fino ad allora la convenuta si fosse rifiutata di comunicarlo per questioni legate all'alloggio A.C.E.R. Alla successiva udienza del 19 ottobre 2023, la curatrice speciale si riportava alle conclusioni della memoria di costituzione: accogliere la richiesta di riconoscimento dei figli da parte del padre e dichiararlo tenuto al mantenimento dei figli dalla loro nascita, nella somma ritenuta di giustizia, oltre al rimborso del 50%, o della maggior quota ritenuta equa, delle spese straordinarie sostenute per gli stessi figli dalla nascita, così come stabilite nel relativo Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
La procuratrice del convenuto insisteva nel riconoscimento, chiedendo invece che il contributo al mantenimento dei figli non venisse disposto dalla nascita degli stessi, ma dal deposito del ricorso. Dichiarava, infine, che i minori vedevano il padre in incontri protetti, allo stato.
Entrambe le parti costituitesi rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c. e il g.i. tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi rimessa sul ruolo, ritenuta la necessità di un accertamento tecnico sulla paternità. Veniva all'uopo nominato il perito nella persona del Dott. , che si impegnava Persona_1 all'udienza del 18.01.2024. La perizia non poteva poi svolgersi per l'opposizione della madre dei minori. All'udienza del 02.05.2024, parte ricorrente e la curatrice speciale dei minori davano atto dell'impossibilità sopravvenuta dello svolgimento della perizia. Il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti costituitesi e presenti a discutere oralmente la causa. Esse precisavano come da atti introduttivi e rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c. Il g.i. tratteneva la causa in decisione su quelle conclusioni.
e hanno intrattenuto una relazione dal mese di gennaio 2015 al mese di Parte_1 CP_1 marzo 2019, convivendo in un appartamento in locazione sito in Bologna, Via Fondazza n. 21. I due figli (entrambi cittadini rumeni) sono nati fuori dal matrimonio. Per entrambi i minori è intervenuto il riconoscimento solo da parte della madre. Il Sig. non li avrebbe riconosciuti perché sprovvisto, Pt_1 all'epoca della nascita, dei documenti che gli consentissero lo stabile stazionamento sul territorio italiano. La coppia ha sempre vissuto un rapporto altalenante, stanti le frequenti discussioni e le divergenze caratteriali. A seguito di tale conflittualità, nell'anno 2019 sono intervenuti i servizi sociali del Comune di Bologna, che hanno preso in carico il nucleo familiare. Pende, a tutt'oggi, un procedimento presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, nell'ambito del quale è oggi vigente un decreto provvisorio (ex artt. 333 e 336 c.c.) emesso in data 08.04.2019 e depositato in data 29.04.2019, che ha disposto, in particolare: l'allontanamento del Sig. dai luoghi normalmente frequentati Pt_1 da madre e minori e dalla abitazione familiare;
una regolamentazione degli incontri tra il Sig. e Pt_1
i minori, in modalità protetta, a cura del servizio sociale del Comune di Bologna (da tenersi solo se desiderati dagli stessi minori o conformi
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