Trib. Terni, sentenza 04/06/2024, n. 462
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. 273/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, composto dai seguenti giudici:
-dott.ssa Monica Velletti Presidente
-dott.ssa Marzia di Bari Giudice
-dott.ssa Dorita Fratini Giudice rel. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 273 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020 del Tribunale di Terni, vertente
TRA
IL AM (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
- attrice
E
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale pro-tempore, Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PERUGIA ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici convenuta
E NEI CONFRONTI DI
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI
Oggetto: querela di falso
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza, da
intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato, IL AM conveniva in
giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, proponendo querela di
falso.
A fondamento della domanda assumeva: che Agenzia Entrate – Riscossione (già
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.) con cartella di pagamento n. 109 2016
00003211 65 aveva comunicato a MI LA, MI CA e CC
AN, quali eredi di MI UD, deceduto in Montecastrilli in data 29.6.2012,
un debito a loro carico di euro 480.036,21, intimandone il pagamento entro il termine
di 60 giorni;
che avverso la suddetta cartella gli eredi MI proponevano ricorso
dinanzi alla Commissione Tributaria di Terni (R.G.R. n. 250/2016), chiedendone
l'annullamento;
che in particolare MI LA deduceva, tra i motivi di
illegittimità dell'atto impositivo, il fatto di non avere ricevuto la notifica della cartella
a mani proprie e che, ciò nonostante, l'Agente per la riscossione non le aveva inviato
la raccomandata con la quale le veniva comunicata l'avvenuta notificazione dell'atto
medesimo;
che l'Agenzia delle Entrate produceva in giudizio copia della relata di
notifica attestante notifica a mani proprie della stessa;
che la CTP di Terni con
sentenza n. 220/2017 del 28.11.2017, pubblicata il 30.11.2017 rigettava l'eccezione
sollevata da MI LA di nullità/inesistenza della notificazione dell'atto
impositivo impugnato, ritenendo rituale la notifica dell'atto a mani proprie della
medesima;
che MI LA impugnava la sentenza di primo grado dinanzi la CTR
dell'Umbria, proponendo querela di falso in via incidentale ex artt. 221 e 355 c.p.c.
avverso la relazione di notifica dell'atto impositivo prodotta in copia dall'Agenzia
delle Entrate e chiedeva la sospensione del giudizio tributario ai sensi degli artt. 39
D.lgs. n. 546/1992 e 355 c.p.c.;
che con ordinanza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, composto dai seguenti giudici:
-dott.ssa Monica Velletti Presidente
-dott.ssa Marzia di Bari Giudice
-dott.ssa Dorita Fratini Giudice rel. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 273 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020 del Tribunale di Terni, vertente
TRA
IL AM (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
- attrice
E
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale pro-tempore, Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PERUGIA ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici convenuta
E NEI CONFRONTI DI
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI
Oggetto: querela di falso
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza, da
intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato, IL AM conveniva in
giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, proponendo querela di
falso.
A fondamento della domanda assumeva: che Agenzia Entrate – Riscossione (già
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.) con cartella di pagamento n. 109 2016
00003211 65 aveva comunicato a MI LA, MI CA e CC
AN, quali eredi di MI UD, deceduto in Montecastrilli in data 29.6.2012,
un debito a loro carico di euro 480.036,21, intimandone il pagamento entro il termine
di 60 giorni;
che avverso la suddetta cartella gli eredi MI proponevano ricorso
dinanzi alla Commissione Tributaria di Terni (R.G.R. n. 250/2016), chiedendone
l'annullamento;
che in particolare MI LA deduceva, tra i motivi di
illegittimità dell'atto impositivo, il fatto di non avere ricevuto la notifica della cartella
a mani proprie e che, ciò nonostante, l'Agente per la riscossione non le aveva inviato
la raccomandata con la quale le veniva comunicata l'avvenuta notificazione dell'atto
medesimo;
che l'Agenzia delle Entrate produceva in giudizio copia della relata di
notifica attestante notifica a mani proprie della stessa;
che la CTP di Terni con
sentenza n. 220/2017 del 28.11.2017, pubblicata il 30.11.2017 rigettava l'eccezione
sollevata da MI LA di nullità/inesistenza della notificazione dell'atto
impositivo impugnato, ritenendo rituale la notifica dell'atto a mani proprie della
medesima;
che MI LA impugnava la sentenza di primo grado dinanzi la CTR
dell'Umbria, proponendo querela di falso in via incidentale ex artt. 221 e 355 c.p.c.
avverso la relazione di notifica dell'atto impositivo prodotta in copia dall'Agenzia
delle Entrate e chiedeva la sospensione del giudizio tributario ai sensi degli artt. 39
D.lgs. n. 546/1992 e 355 c.p.c.;
che con ordinanza n.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi