Trib. Parma, sentenza 16/12/2024, n. 1537
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI PARMA
SEZ. I così composto: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore dott.ssa Angela Casalini giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2171/2021 R.G. vertente tra
, elettivamente domiciliato in Pavia, Viale Libertà n. 25, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Michele Iacovone, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso
- ricorrente -
e
, elettivamente domiciliata in Parma, via G. e G. Sicuri n. 60/A, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Laura Fragni, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
e risposta
- resistente - con l'intervento del PM presso il Tribunale di Parma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI:
All'udienza del 9 ottobre 2024, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni che devono intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 191/2022 pronunciata da questo
Tribunale in data 26 gennaio 2022, pubblicata il successivo 11 febbraio 2022, e ripercorrendo anche
l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
1
Con ricorso depositato in data 3 giugno 2021, – premesso che aveva contratto Parte_1
matrimonio con in CO DE AR (FG) il 30 ottobre 2003, dalla cui unione era Controparte_1
nato in data [...] il figlio – chiedeva che fosse pronunciata la separazione Per_1
personale dei coniugi con addebito a carico della moglie.
A sostegno del ricorso, lo esponeva che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi nel 2020, Pt_1
anno in cui la moglie aveva manifestato un palese cambiamento nel proprio stile di vita, iniziando a curare in maniera maniacale il proprio aspetto fisico, ad intrattenersi in lunghe telefonate sul proprio cellulare anche in orario serale, a fare largo uso dei social network (Facebook e Instagram). La situazione era degenerata allorché nel mese di maggio 2020 egli aveva ascoltato un messaggio vocale ambiguo inviato al cellulare della moglie da parte di un collega. Nella medesima occasione aveva scoperto che la moglie aveva creato con alcuni colleghi di lavoro, tra cui tale un Persona_2
gruppo whatsapp su cui venivano scambiati numerosi messaggi, dal contenuto non proprio amicale.
Sempre nella medesima occasione aveva anche rinvenuto sul cellulare della moglie una foto che la ritraeva abbracciata con il collega di lavoro Allegava il ricorrente che la moglie non Persona_2
aveva manifestato alcuna volontà di ritornare sui suoi passi, ma anzi, dopo la scoperta da parte sua del tradimento, si era mostrata determinata a separarsi, tanto da chiedergli più volte di lasciare la casa coniugale.
Tanto esposto, il ricorrente concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito alla l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione CP_1 prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale sita in Parma, via De Filippo n.2, la corresponsione da parte della moglie di un contributo di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente , associandosi alla domanda di separazione, ma instando per Controparte_1
il rigetto della domanda di addebito. La negava di aver mai tradito il marito e allegava che il CP_1
matrimonio era entrato in crisi ormai da diversi anni, a causa della profonda incompatibilità caratteriale sussistente tra i coniugi. A dire della resistente, la causa del fallimento del matrimonio andava individuata nel carattere prepotente e irascibile del marito, avvezzo a scaricare le proprie tensioni lavorative sul nucleo familiare e a imporre la propria volontà. La coppia, per imposizione del marito, aveva sempre fatto le vacanze presso l'abitazione dei genitori dello creando in lei un grave Pt_1
disagio, in quanto non si sentiva libera di togliere la protesi che portava, poiché focomelica. Addirittura il marito, durante il look down, mentre era intento nello studio per la preparazione di un concorso, le aveva imposto di andare a lavorare in smart working in cantina, in quanto era disturbato dalla sua presenza in casa.
2
Esponeva la resistente che nell'aprile 2021, ella era rimasta turbata alla vista di un messaggio sul cellulare del marito, inviato dalla dott.ssa psicoterapeuta. Richieste delle spiegazioni al Persona_3
marito, questi aveva negato di aver iniziato il percorso di terapia e aveva dunque lasciato spazio all'ipotesi che intrattenesse una relazione extraconiugale.
Tanto esposto, la domandava che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, con CP_1
collocazione prevalente presso di sé;
che la casa coniugale fosse a lei assegnata;
che fosse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 450,00 per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese di carattere straordinario. Domandava infine che fosse Per_1 previsto l'obbligo in capo a ciascun coniuge di provvedere al pagamento del 50% delle rate del mutuo della casa coniugale.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi e veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.
Con provvedimento depositato in data 19 ottobre 2021, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori nell'interesse della prole e dei coniugi ed in particolare disponeva
l'affidamento condiviso del minore con collazione prevalente presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale sita in via De Filippo n.2, Parma. Poneva a carico dello l'obbligo di Pt_1
corrispondere la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento per il figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Nominato il Giudice Istruttore, all'udienza del 19 gennaio 2022 le parti concordemente chiedevano che la causa venisse rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione.
Il Tribunale, con sentenza parziale n. 191/2022, dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Assunte le prove testimoniali articolate dalle parti e acquisita la documentazione fiscale delle stesse, all'udienza del 9 ottobre 2024 la causa veniva nuovamente rimessa alla decisione del Collegio, con concessione del termine ridotto di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle repliche.
*****
Il Tribunale ha già emesso sentenza di separazione tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'addebito della separazione, all'assegnazione della casa coniugale
e al mantenimento del figlio , divenuto maggiorenne nelle more del presente giudizio. Sicchè Per_1
nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento e alla sua collocazione.
1. Sulla domanda di addebito della separazione.
3
Quanto alla domanda di addebito formulata dallo va rammentato in linea generale e astratta Pt_1 che grava sulla parte richiedente l'onere di dimostrare la violazione degli obblighi coniugali (nel caso di specie l'obbligo di fedeltà), mentre l'altra parte, che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, deve provare le circostanze su cui si fonda tale eccezione (Cass. ordinanz,
18 dicembre 2023, n. 35296). Inoltre, va evidenziato che l'addebitabilità della separazione è subordinata alla prova del collegamento tra la crisi coniugale e il comportamento oggettivamente trasgressivo di uno dei coniugi;
pertanto, deve essere dimostrato il nesso di causalità tra tali violazioni ed il determinarsi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI PARMA
SEZ. I così composto: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore dott.ssa Angela Casalini giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2171/2021 R.G. vertente tra
, elettivamente domiciliato in Pavia, Viale Libertà n. 25, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Michele Iacovone, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso
- ricorrente -
e
, elettivamente domiciliata in Parma, via G. e G. Sicuri n. 60/A, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Laura Fragni, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
e risposta
- resistente - con l'intervento del PM presso il Tribunale di Parma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI:
All'udienza del 9 ottobre 2024, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni che devono intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 191/2022 pronunciata da questo
Tribunale in data 26 gennaio 2022, pubblicata il successivo 11 febbraio 2022, e ripercorrendo anche
l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
1
Con ricorso depositato in data 3 giugno 2021, – premesso che aveva contratto Parte_1
matrimonio con in CO DE AR (FG) il 30 ottobre 2003, dalla cui unione era Controparte_1
nato in data [...] il figlio – chiedeva che fosse pronunciata la separazione Per_1
personale dei coniugi con addebito a carico della moglie.
A sostegno del ricorso, lo esponeva che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi nel 2020, Pt_1
anno in cui la moglie aveva manifestato un palese cambiamento nel proprio stile di vita, iniziando a curare in maniera maniacale il proprio aspetto fisico, ad intrattenersi in lunghe telefonate sul proprio cellulare anche in orario serale, a fare largo uso dei social network (Facebook e Instagram). La situazione era degenerata allorché nel mese di maggio 2020 egli aveva ascoltato un messaggio vocale ambiguo inviato al cellulare della moglie da parte di un collega. Nella medesima occasione aveva scoperto che la moglie aveva creato con alcuni colleghi di lavoro, tra cui tale un Persona_2
gruppo whatsapp su cui venivano scambiati numerosi messaggi, dal contenuto non proprio amicale.
Sempre nella medesima occasione aveva anche rinvenuto sul cellulare della moglie una foto che la ritraeva abbracciata con il collega di lavoro Allegava il ricorrente che la moglie non Persona_2
aveva manifestato alcuna volontà di ritornare sui suoi passi, ma anzi, dopo la scoperta da parte sua del tradimento, si era mostrata determinata a separarsi, tanto da chiedergli più volte di lasciare la casa coniugale.
Tanto esposto, il ricorrente concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito alla l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione CP_1 prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale sita in Parma, via De Filippo n.2, la corresponsione da parte della moglie di un contributo di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente , associandosi alla domanda di separazione, ma instando per Controparte_1
il rigetto della domanda di addebito. La negava di aver mai tradito il marito e allegava che il CP_1
matrimonio era entrato in crisi ormai da diversi anni, a causa della profonda incompatibilità caratteriale sussistente tra i coniugi. A dire della resistente, la causa del fallimento del matrimonio andava individuata nel carattere prepotente e irascibile del marito, avvezzo a scaricare le proprie tensioni lavorative sul nucleo familiare e a imporre la propria volontà. La coppia, per imposizione del marito, aveva sempre fatto le vacanze presso l'abitazione dei genitori dello creando in lei un grave Pt_1
disagio, in quanto non si sentiva libera di togliere la protesi che portava, poiché focomelica. Addirittura il marito, durante il look down, mentre era intento nello studio per la preparazione di un concorso, le aveva imposto di andare a lavorare in smart working in cantina, in quanto era disturbato dalla sua presenza in casa.
2
Esponeva la resistente che nell'aprile 2021, ella era rimasta turbata alla vista di un messaggio sul cellulare del marito, inviato dalla dott.ssa psicoterapeuta. Richieste delle spiegazioni al Persona_3
marito, questi aveva negato di aver iniziato il percorso di terapia e aveva dunque lasciato spazio all'ipotesi che intrattenesse una relazione extraconiugale.
Tanto esposto, la domandava che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, con CP_1
collocazione prevalente presso di sé;
che la casa coniugale fosse a lei assegnata;
che fosse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 450,00 per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese di carattere straordinario. Domandava infine che fosse Per_1 previsto l'obbligo in capo a ciascun coniuge di provvedere al pagamento del 50% delle rate del mutuo della casa coniugale.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi e veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.
Con provvedimento depositato in data 19 ottobre 2021, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori nell'interesse della prole e dei coniugi ed in particolare disponeva
l'affidamento condiviso del minore con collazione prevalente presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale sita in via De Filippo n.2, Parma. Poneva a carico dello l'obbligo di Pt_1
corrispondere la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento per il figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Nominato il Giudice Istruttore, all'udienza del 19 gennaio 2022 le parti concordemente chiedevano che la causa venisse rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione.
Il Tribunale, con sentenza parziale n. 191/2022, dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Assunte le prove testimoniali articolate dalle parti e acquisita la documentazione fiscale delle stesse, all'udienza del 9 ottobre 2024 la causa veniva nuovamente rimessa alla decisione del Collegio, con concessione del termine ridotto di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle repliche.
*****
Il Tribunale ha già emesso sentenza di separazione tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'addebito della separazione, all'assegnazione della casa coniugale
e al mantenimento del figlio , divenuto maggiorenne nelle more del presente giudizio. Sicchè Per_1
nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento e alla sua collocazione.
1. Sulla domanda di addebito della separazione.
3
Quanto alla domanda di addebito formulata dallo va rammentato in linea generale e astratta Pt_1 che grava sulla parte richiedente l'onere di dimostrare la violazione degli obblighi coniugali (nel caso di specie l'obbligo di fedeltà), mentre l'altra parte, che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, deve provare le circostanze su cui si fonda tale eccezione (Cass. ordinanz,
18 dicembre 2023, n. 35296). Inoltre, va evidenziato che l'addebitabilità della separazione è subordinata alla prova del collegamento tra la crisi coniugale e il comportamento oggettivamente trasgressivo di uno dei coniugi;
pertanto, deve essere dimostrato il nesso di causalità tra tali violazioni ed il determinarsi
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