Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 67

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 67
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 67
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

5544/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5544/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to COSTANTINO ROBERTA, giusta procura in Parte_1
atti, elettivamente domiciliata in GG, al Corso Vittorio Emanuele n. 28
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalla ricorrente in sostituzione dell'udienza del
30/09/2024, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.10.2022, chiedeva la pronuncia della Parte_1
separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in GG in data 18.04.1994, precisando che dall'unione coniugale erano nati due figli,
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), maggiorenni ma Per_1 Per_2
non economicamente autosufficienti.
La ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione, necessaria in quanto era ormai venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva al Tribunale di disporre in suo favore


l'assegnazione della casa coniugale, per continuare ad abitarci con i figli, di porre in capo al resistente un assegno mensile di mantenimento per i figli di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio), oltre
a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie e, infine, di porre un assegno mensile di mantenimento a carico del resistente nei suoi confronti non inferiore ad euro 200,00.
Con note scritte per l'udienza presidenziale del 30.11.2022, la ricorrente manifestava la volontà di non volersi riconciliare, ribadiva le richieste del suo atto introduttivo e, dato atto della regolarità della notifica nei confronti del resistente, chiedeva che ne venisse dichiarata la contumacia.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.11.2022, il Presidente, con ordinanza dell'11.12.2022, dichiarava la contumacia del resistente e adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708, 3° comma, c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente per viverci unitamente ai figli, maggiorenni ed economicamente non indipendenti seco conviventi e ponendo a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli di euro 400,00 (200,00 euro per ciascuno figlio) e per la ricorrente di euro 150,00 mensili;
inoltre, disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al
Giudice Istruttore nominato, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c..
All'udienza del 03.04.2023 - svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – il
Giudice Istruttore dichiarava la contumacia del resistente (non costituitosi in giudizio, seppur regolarmente citato) e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori, con la concessione dei termini ex art. 183, co.6 c.p.c..
Con memoria, parte ricorrente, manifestava la sua intenzione di non avanzare istanze istruttorie e contestualmente chiedeva la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale, ribadendo però che il mantenimento nei suoi confronti venisse stabilito in almeno 200,00 euro.
Pertanto, la causa veniva rinviata dal Giudice per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 30.09.2024, la ricorrente reiterava le proprie conclusioni e, all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in data 02.10.2024.
******
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c.
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