Trib. Salerno, sentenza 03/12/2024, n. 5741
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5671/24 RG iscritta in data 17.7.24, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Alessio Romano, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla via Lungomare Colombo n. 207;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio D'Adamo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al c.so Vittorio Emanuele n. 126;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 3.12.24, a seguito della discussione orale della causa, le parti precisavano le conclusioni ed il giudizio era riservato al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.7.24 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 29.7.93 e che dalla loro unione erano i figli (29 CP_1 PE anni) e (24 anni), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Per_2
allegando altresì che con decreto del 30.11.10 il Tribunale di Salerno aveva omologato le condizion concordate tra le parti per la separazione consensuale.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, introduceva il presente giudizio, insistendo per la revoca del contributo per il mantenimento in favore dei figli, nelle more, divenuti autosufficienti e della moglie.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, spiegando domanda di assegno divorzile e insistendo per il mantenimento del figlio PE
All'esito dell'audizione delle parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, in assenza di provvedimenti provvisori da emettere, il giudice delegato invitava le parti alla discussione orale della causa, per poi riservare la causa in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento, apparendo superflua l'attività istruttoria richiesta, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso della loro audizione.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mese dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione.
Ne segue che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla va disposto in ordine all'affido dei figli, divenuti ormai maggiorenni, ritenendo il Tribunale, inoltre, che alcun mantenimento per il figlio vada disposto, in applicazione dell'art. 337 septies PE
c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte cui aderisce questo
Tribunale.
In proposito, si ricorda che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice di merito
è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei
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