Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2024, n. 2141
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Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 757/ 2023
TRA
OR RA , c.f. [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Mattia Preti n. 10 presso lo studio dell'Avv. Marco Luongo e dell'Avv. Pierpaolo Di Paolo che lo rappresentano e difendono Ricorrente
E
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to TOMASELLO ANTONELLA con il quale elettivamente domicilia in VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI
Resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l'INPS, l'accertamento e la declaratoria del diritto alle c.d. “indennità Covid”, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle relative prestazioni L'INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla memoria difensiva. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In via preliminare va disattesa l' eccezione di decadenza, al riguardo si deve evidenziare che la decadenza ex art. 47 dpr 639/70 è prevista per ipotesi specificatamente indicate, non applicabili al caso di specie. Infatti non si è in presenza di prestazioni pensionistiche, né in
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