Trib. Bergamo, sentenza 29/01/2024, n. 77
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Testo completo
N. R.G. 339/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro E G, all'esito dell'udienza del
28.6.2023 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. A G, Parte_1 C.F._1
dell'avv. L N e dell'avv. S P, con domicilio telematico ppresso l'indirizzo p.e.c. dei medesimi difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. V R V e dell'avv. A
D L, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bergamo, via torquato Tasso n. 67
CONVENUTO
e nei confronti di
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato – sede distrettuale di Brescia con l'avv. Paolo Biglione di Viarigi e presso la stessa, sita in Brescia, via Santa Caterina n. 6, domiciliato ex lege
TERZO CHIAMATO ESTROMESSO
Oggetto: compenso incentivante
Pagina 1 di 7 Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 7.3.2022, ha adito Parte_1 il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro per sentir riconosciuto il suo diritto ah percepire il trattamento accessorio della retribuzione c.d. “compenso incentivante” per il periodo di lavoro svolto presso provinciale di Bergamo, dal Controparte_3
15.2.2007 al 31.7.2012, in qualità di lavoratore somministrato a termine e, per l'effetto, condannare la datrice di lavoro a corrispondergli la somma di euro 25.000,00, o la CP_1
diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di compenso incentivante che egli avrebbe percepito ove - nel medesimo periodo - fosse stato assunto a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di , con inquadramento nella posizione A2 del c.c.n.l. Controparte_2 dell'impresa utilizzatrice, qualifica di operaio, mansione di autista soccorritore;
Con vittorie delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di aver lavorato, dal 15.2.2007 al
31.7.2012, per in forza di plurimi contratti di somministrazione a tempo Controparte_2
determinato susseguitisi senza soluzione di continuità, stipulati dapprima con Controparte_4
(dal 15.2.2007 al 31.3.2008), poi con (dal 1.4.2008 Controparte_5 CP_1 CP_1 al 30.09.2011 sia pure in ragione di tre differenti contratti di assunzione e successive proroghe), infine con dal 1.10.2011 al 31.7.2012 sempre sulla base delle CP_1
medesime condizioni contrattuali: orario di lavoro a tempo pieno, inquadramento nella posizione A2 del c.c.n.l. dell'impresa utilizzatrice qualifica di operaio, mansioni di autista soccorritore, causale della somministrazione individuata nella “riorganizzazione reparto produttivo”;
di essere stato assunto da con un contratto di lavoro subordinato a CP_2
tempo determinato dal 19.11.2012 al gennaio 2015;
di aver eseguito il proprio servizio presso il comitato provinciale di Bergamo, dove ha sottoscritto tutti i contratti di somministrazione;
di aver sempre svolto mansioni di autista soccorritore, sia su ambulanza sia su auto medica;
di aver di fatto svolto le medesime mansioni assegnate ai lavoratori con qualifica di autista soccorritore che operano alle dirette dipendenze di con rapporto di lavoro Controparte_2
a tempo indeterminato;
di non aver percepito il c.d compenso incentivante negli anni in cui ha lavorato presso in forza dei menzionati contratti di somministrazione, CP_2 CP_2
nonostante tale incentivo sia stato sempre corrisposto ai dipendenti di Controparte_2 sulla base del solo criterio della presenza in servizio senza correlazione alcuna con specifici risultati;
di aver vanamente rivendicato il diritto a ricevere il pagamento del suddetto emolumento con diffida del 16.3.2017.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda attorea e CP_1
ne ha chiesto il rigetto, per inammissibilità o comunque infondatezza e difetto di prova della
Pagina 2 di 7
domanda;
in via subordinata la convenuta ha chiesto al Tribunale adito di essere manlevata da dall'Ente strumentale alla Croce , previa chiamata in giudizio del medesimo. CP_2
Disposta la chiamata in causa del predetto Ente strumentale, quest'ultimo si è costituito in giudizio deducendo l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti per essere esso stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
Dichiarata l'improcedibilità del giudizio nei confronti dell'ente strumentale alla
[...]
liquidazione coatta amministrativa, la causa è stata istruita su base CP_2
documentale. Disposta ai fini della discussione la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'odierna udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione provvedendo al deposito della decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi che si seguito si espongono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro E G, all'esito dell'udienza del
28.6.2023 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. A G, Parte_1 C.F._1
dell'avv. L N e dell'avv. S P, con domicilio telematico ppresso l'indirizzo p.e.c. dei medesimi difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. V R V e dell'avv. A
D L, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bergamo, via torquato Tasso n. 67
CONVENUTO
e nei confronti di
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato – sede distrettuale di Brescia con l'avv. Paolo Biglione di Viarigi e presso la stessa, sita in Brescia, via Santa Caterina n. 6, domiciliato ex lege
TERZO CHIAMATO ESTROMESSO
Oggetto: compenso incentivante
Pagina 1 di 7 Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 7.3.2022, ha adito Parte_1 il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro per sentir riconosciuto il suo diritto ah percepire il trattamento accessorio della retribuzione c.d. “compenso incentivante” per il periodo di lavoro svolto presso provinciale di Bergamo, dal Controparte_3
15.2.2007 al 31.7.2012, in qualità di lavoratore somministrato a termine e, per l'effetto, condannare la datrice di lavoro a corrispondergli la somma di euro 25.000,00, o la CP_1
diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di compenso incentivante che egli avrebbe percepito ove - nel medesimo periodo - fosse stato assunto a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di , con inquadramento nella posizione A2 del c.c.n.l. Controparte_2 dell'impresa utilizzatrice, qualifica di operaio, mansione di autista soccorritore;
Con vittorie delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di aver lavorato, dal 15.2.2007 al
31.7.2012, per in forza di plurimi contratti di somministrazione a tempo Controparte_2
determinato susseguitisi senza soluzione di continuità, stipulati dapprima con Controparte_4
(dal 15.2.2007 al 31.3.2008), poi con (dal 1.4.2008 Controparte_5 CP_1 CP_1 al 30.09.2011 sia pure in ragione di tre differenti contratti di assunzione e successive proroghe), infine con dal 1.10.2011 al 31.7.2012 sempre sulla base delle CP_1
medesime condizioni contrattuali: orario di lavoro a tempo pieno, inquadramento nella posizione A2 del c.c.n.l. dell'impresa utilizzatrice qualifica di operaio, mansioni di autista soccorritore, causale della somministrazione individuata nella “riorganizzazione reparto produttivo”;
di essere stato assunto da con un contratto di lavoro subordinato a CP_2
tempo determinato dal 19.11.2012 al gennaio 2015;
di aver eseguito il proprio servizio presso il comitato provinciale di Bergamo, dove ha sottoscritto tutti i contratti di somministrazione;
di aver sempre svolto mansioni di autista soccorritore, sia su ambulanza sia su auto medica;
di aver di fatto svolto le medesime mansioni assegnate ai lavoratori con qualifica di autista soccorritore che operano alle dirette dipendenze di con rapporto di lavoro Controparte_2
a tempo indeterminato;
di non aver percepito il c.d compenso incentivante negli anni in cui ha lavorato presso in forza dei menzionati contratti di somministrazione, CP_2 CP_2
nonostante tale incentivo sia stato sempre corrisposto ai dipendenti di Controparte_2 sulla base del solo criterio della presenza in servizio senza correlazione alcuna con specifici risultati;
di aver vanamente rivendicato il diritto a ricevere il pagamento del suddetto emolumento con diffida del 16.3.2017.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda attorea e CP_1
ne ha chiesto il rigetto, per inammissibilità o comunque infondatezza e difetto di prova della
Pagina 2 di 7
domanda;
in via subordinata la convenuta ha chiesto al Tribunale adito di essere manlevata da dall'Ente strumentale alla Croce , previa chiamata in giudizio del medesimo. CP_2
Disposta la chiamata in causa del predetto Ente strumentale, quest'ultimo si è costituito in giudizio deducendo l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti per essere esso stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
Dichiarata l'improcedibilità del giudizio nei confronti dell'ente strumentale alla
[...]
liquidazione coatta amministrativa, la causa è stata istruita su base CP_2
documentale. Disposta ai fini della discussione la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'odierna udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione provvedendo al deposito della decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi che si seguito si espongono.
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