Trib. Lecce, sentenza 13/09/2024, n. 2866

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 13/09/2024, n. 2866
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 2866
Data del deposito : 13 settembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 6529/23 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “opposizione a ordinanza-ingiunzione", discussa
e decisa all'udienza del 13.09.2024, proposta
da
AR BA, rappresentato e difeso dall'Avv.to Barbara Fernando, mandato in atti;

-opponente-
contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., contumace;

-opposta-


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.09.2023 AR BA proponeva opposizione avverso l'ordinanza n.2023/536, emessa dalla Camera di Commercio di
Lecce, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento di €.5.164,57 e la confisca dei beni.
Esponeva il ricorrente che: in data 12.06.2023, in Racale, veniva emesso
l'accertamento n.2023/06-12-1 del 12/06/2023, con il quale la Guardia di
Finanza - Comando Compagnia di Gallipoli rilevava che AR
BA esercitava autoriparazione in assenza di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane, in violazione dell'art. 10, comma 5 e 6 del D.P.R. 558/99, sanzionata dall'art. 10, comma 2 della Legge 122/92;
contestualmente, con il suddetto verbale, la Guardia di Finanza sequestrava n.1 ponte di sollevamento automezzi;
n. 1 CRIC sollevatore manuale;
n. 2 morse;
n. 1 compressore;
n. 1 avvitatore;
n. 1 trapano a colonna;
n. 10 cacciaviti;
7 pinze;
n.3 martello;
n. 19 chiavi di varie dimensioni e formati;
il 7.07.2023 faceva pervenire alla CCIIA di Lecce le memorie difensive ex 18 L. 689/81,
con cui chiedeva l'annullamento del verbale di contestazione e la
restituzione dei beni sequestrati;
nel verbale di audizione del 18 luglio
2023 il Dr. Gualtiero Della Fonte, consulente del Sig. AR, insisteva nelle conclusioni e richieste riportate negli scritti difensivi;
la Camera di
Commercio di Lecce non accoglieva dette istanze ed emetteva l'ordinanza ingiunzione n.2023/536.
In questa sede l'opponente chiede preliminarmente la sospensione dell'ordinanza ingiunzione e, nel merito: dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi;
per mancanza di riscontri obiettivi per le contestazioni comunicate;
per violazione della normativa vigente anche in merito all'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccanico (Decreto HE D.L. 198/2022 conv. L.14/223);

dichiarare l'inesistenza dell'Ordinanza di ingiunzione per carenza di
motivazione in violazione degli art. 2 e 3 della legge 241/90;
- dichiarare che l'Ordinanza - ingiunzione è illegittima perché infondata in fatto ed in diritto;
dichiarare le sanzioni emesse con l'Ordinanza ingiunzione
-
sproporzionate;
condannare in ogni caso la Camera di Commercio di
Lecce al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Con provvedimento del 15.10.2023 veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti;
con ordinanza del 5.01.2024 veniva dichiarata la contumacia dell'Amministrazione opposta e sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione;
con il medesimo provvedimento venivano rigettate le richieste istruttorie del ricorrente e la causa veniva rinviata per
la discussione.
All'udienza del 10.05.2024 parte ricorrente chiedeva un rinvio per il deposito dell'ordinanza ingiunzione opposta.
All'udienza del 13.09.2024 la causa veniva discussa e
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