Trib. Trani, sentenza 28/06/2024, n. 1096

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 28/06/2024, n. 1096
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 1096
Data del deposito : 28 giugno 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE – AREA FAMIGLIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. G R Presidente
Dott.ssa L C Componente
Dott.ssa V P Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.08.2023 da
, nato a Bisceglie, il 30.06.1775 (C.F. );
Parte_1 C.F._1
e
, nata ad Andria, il 17.07.1973 (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. M D B, in virtù di procura alle liti in atti;

-ricorrenti-
Nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani;

-interventore ex lege-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.06.2024, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra emarginate con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/08/2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto, all'intestato Tribunale pronunciarsi la separazione personale tra loro, coniugi, alle condizioni di cui al ricorso depositato, che qui si abbiano per integralmente richiamate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.06.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art 127-ter c.p.c. le parti hanno rinunciato al proprio ricorso, dunque, dando atto 1
dell'intervenuta riconciliazione tra le stesse, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
***
Ai sensi dell'art. 154 c.c.la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta”. Così, alla luce di quanto emerge in giudizio sulla base delle concordi dichiarazioni delle parti, può ritenersi cessata la materia del contendere, avendo la ricorrente, con adesione del resistente, mostrato la volontà di abbandonare le domande proposte, essendosi riconciliata con il coniuge.
Nulla deve disporsi in relazione alle spese di lite.
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