Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 384

TRIB Messina
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Messina
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 384
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 384
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo


T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza dell'11 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3180/2018 R.G. vertente
TRA
AR GI, nato a [...] il [...] Cod. Fisc.
[...], rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Intilisano, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. 01165400589, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a firma del dott. Laura Arcoleo
Repertorio n.2309, del 18 luglio 2022 dall'avv. Milena Sindoni. RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 23.06.2018 VA PP, marinaio di coperta alle dipendenze di RFI, riferiva che in data 19.11.2014, mentre era in servizio sulla nave
“Messina” nella tratta Messina -Villa San Giovanni, alle ore 01.50 circa, non appena la nave era giunta al porto di Villa San Giovanni, aveva subito un infortunio sul lavoro per cui era
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stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Papardo ove gli era stato diagnosticato un
“Trauma distrattivo spalla dx” con una prognosi di giorni 10.
Esponeva che, successivamente, a causa dei continui dolori, si era sottoposto ad ulteriori visite specialistiche che avevano evidenziato la “lesione del sovraspinoso dx” e che in data 19.12.2014 aveva subito un intervento di “acromionplastica spalla dx “.
Evidenziava che a seguito di tale infortunio era rimasto in inabilità temporanea sino al
05.10.2015, data in cui era stato giudicato guarito ed idoneo a riprendere il lavoro.
Eccepiva che l'INAIL, con nota datata 12.02.2016, non aveva riconosciuto il detto infortunio né provveduto a liquidare l'indennità temporanea per il periodo di assenza dal lavoro dal 19.11.2014 al 05.10.2015, con la seguente motivazione: “Ai sensi della convenzione vigente si segnala la pratica relativa all'assicurato in oggetto, in quanto si ravvisa la presenza di requisiti utili a qualificare l'evento come riconducibile alla tutela INPS”.
Rilevava che in data 15.03.2016 aveva proposto opposizione avverso il superiore provvedimento e chiesto di ottenere, ex art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, un indennizzo essendo residuati postumi di invalidità permanente in misura pari al 12% per i postumi dell'infortunio sul lavoro, oltre alla liquidazione del periodo di indennità temporanea dal 19.11.2014 al
05.10.2015.
Riferiva, infine, che il ricorso era stato rigettato dall'INAIL con nota datata
08.02.2018.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare che in data 19.11.2014 egli aveva subìto un infortunio sul lavoro e di accertare il proprio diritto ad ottenere un indennizzo ex art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 essendo residuati postumi di invalidità permanente in misura pari al 12%
o, in subordine, alla minore percentuale che sarebbe stata accertata in corso di causa, condannando - per l'effetto - l'INAIL all'erogazione delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge fino al soddisfo effettivo;
di condannare altresì
l'INAIL al pagamento dell'indennità di inabilità temporanea dal 19.11.2014 al 5.10.2015 o per il periodo minore che sarebbe stato determinato in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (nei limiti di legge) fino al soddisfo effettivo;
instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- Con memoria depositata in data 28.9.2018 si costitutiva in giudizio l'INAIL contestando le richieste avanzate dal ricorrente perché inammissibili, infondate e illegittime.
Eccepiva che l'evento denunciato non poteva essere qualificato come infortunio sul lavoro, in quanto sia dalla documentazione medica prodotta dal ricorrente che dai sanitari
INAIL il dolore avvertito mentre il lavoratore si accingeva al distacco delle maniche
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alimentazione dell'aria risultava essere compatibile con un problema
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