Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/12/2024, n. 1173
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Giovanni De Marco Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 323/2023 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO LOPES che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPA GATTO che la rappresenta
e difende per procura in atti, resistente, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2023 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che venisse dichiarato lo scioglimento
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
del matrimonio civile contratto con , in Milazzo il Controparte_1
30.09.2000 ed iscritto nei registri dello stato civile al n. 18, parte I, anno 2000.
Evidenziava che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie: nata il Per_1
25.03.2001 ed nata il [...] e che, venuta meno l'affectio maritalis, i Per_2
coniugi avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione
e la stessa era stata omologata in data 12.03.2019.
Chiedeva la conferma delle condizioni previste nella separazione in punto di affidamento della figlia , del suo mantenimento e del diritto di visita. Per_2
Chiedeva, altresì, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della odierna resistente in quanto la stessa era stabilmente occupata ed economicamente indipendente nonché la revoca dell'assegno disposto in favore della figlia nelle more divenuta economicamente indipendente. Per_1
Chiedeva, infine, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, al genitore collocatario della figlia minore fino alla data di vendita dell'immobile o, se anteriore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica anche della figlia e, nel primo caso che Per_2
fosse disposto l'automatico adeguamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in complessivi euro 350,00 mensili, comprendenti il Per_2
contributo per le spese necessarie alla locazione di altro immobile, e comunque fino al raggiungimento della sua indipendenza, con decorrenza dal rilascio della casa coniugale.
Instaurato il contraddittorio si costituiva la quale aderiva Controparte_1
alla domanda di divorzio ma chiedeva il rigetto di tutte le ulteriori domande esplicate da parte ricorrente.
Domandava, altresì, che venisse disposto il pagamento diretto a carico del
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
Ministero della Giustizia, datore di lavoro del ricorrente, degli assegni di mantenimento complessivamente previsti.
A sostegno di tale pretesa adduceva che il ricorrente non aveva rispettato nessuna delle condizioni previste negli accordi di separazione ed era debitore di una consistente cifra nei confronti della per aver smesso di CP_1
corrispondere gli assegni di mantenimento da oltre un anno.
All'udienza presidenziale del 28.03.2023 il tentativo di conciliazione aveva esito infruttuoso ed il Presidente, con ordinanza emessa in pari data, revocava
l'obbligo di mantenimento della , mantenendo, per il resto, le CP_1
condizioni già previste e dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice istruttore.
Con memoria depositata l'8 maggio 2023 parte ricorrente contestava tutte le deduzioni di parte avversa, sostenendo come la figlia non solo Per_1
continuasse a lavorare ma avesse incrementato il suo orario lavorativo e di conseguenza anche la retribuzione. Chiedeva che le spese condominiali e delle utenze legate all'immobile venissero integralmente sostenute dalla parte che lo detiene.
All'udienza del 16 gennaio 2024 la causa veniva assunta in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status.
In data 24 gennaio 2024 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e la causa veniva rimessa davanti al Giudice istruttore per il prosieguo.
Con ordinanza emessa in pari data il Giudice istruttore, disponeva
l'interrogatorio formale della resistente come chiesto dal ricorrente, limitatamente alle circostanze di cui alla lett. c) e d) delle memorie ex art. 183,
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
comma 6, n. 2 c.p.c., e, in caso di esito negativo del predetto interrogatorio, ammetteva l'audizione della testimone nonché la prova contraria Tes_1
limitatamente al testimone . Testimone_2
Compiutamente espletata l'istruttoria, il Giudice fissava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Giovanni De Marco Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 323/2023 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO LOPES che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPA GATTO che la rappresenta
e difende per procura in atti, resistente, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2023 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che venisse dichiarato lo scioglimento
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
del matrimonio civile contratto con , in Milazzo il Controparte_1
30.09.2000 ed iscritto nei registri dello stato civile al n. 18, parte I, anno 2000.
Evidenziava che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie: nata il Per_1
25.03.2001 ed nata il [...] e che, venuta meno l'affectio maritalis, i Per_2
coniugi avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione
e la stessa era stata omologata in data 12.03.2019.
Chiedeva la conferma delle condizioni previste nella separazione in punto di affidamento della figlia , del suo mantenimento e del diritto di visita. Per_2
Chiedeva, altresì, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della odierna resistente in quanto la stessa era stabilmente occupata ed economicamente indipendente nonché la revoca dell'assegno disposto in favore della figlia nelle more divenuta economicamente indipendente. Per_1
Chiedeva, infine, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, al genitore collocatario della figlia minore fino alla data di vendita dell'immobile o, se anteriore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica anche della figlia e, nel primo caso che Per_2
fosse disposto l'automatico adeguamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in complessivi euro 350,00 mensili, comprendenti il Per_2
contributo per le spese necessarie alla locazione di altro immobile, e comunque fino al raggiungimento della sua indipendenza, con decorrenza dal rilascio della casa coniugale.
Instaurato il contraddittorio si costituiva la quale aderiva Controparte_1
alla domanda di divorzio ma chiedeva il rigetto di tutte le ulteriori domande esplicate da parte ricorrente.
Domandava, altresì, che venisse disposto il pagamento diretto a carico del
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
Ministero della Giustizia, datore di lavoro del ricorrente, degli assegni di mantenimento complessivamente previsti.
A sostegno di tale pretesa adduceva che il ricorrente non aveva rispettato nessuna delle condizioni previste negli accordi di separazione ed era debitore di una consistente cifra nei confronti della per aver smesso di CP_1
corrispondere gli assegni di mantenimento da oltre un anno.
All'udienza presidenziale del 28.03.2023 il tentativo di conciliazione aveva esito infruttuoso ed il Presidente, con ordinanza emessa in pari data, revocava
l'obbligo di mantenimento della , mantenendo, per il resto, le CP_1
condizioni già previste e dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice istruttore.
Con memoria depositata l'8 maggio 2023 parte ricorrente contestava tutte le deduzioni di parte avversa, sostenendo come la figlia non solo Per_1
continuasse a lavorare ma avesse incrementato il suo orario lavorativo e di conseguenza anche la retribuzione. Chiedeva che le spese condominiali e delle utenze legate all'immobile venissero integralmente sostenute dalla parte che lo detiene.
All'udienza del 16 gennaio 2024 la causa veniva assunta in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status.
In data 24 gennaio 2024 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e la causa veniva rimessa davanti al Giudice istruttore per il prosieguo.
Con ordinanza emessa in pari data il Giudice istruttore, disponeva
l'interrogatorio formale della resistente come chiesto dal ricorrente, limitatamente alle circostanze di cui alla lett. c) e d) delle memorie ex art. 183,
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
comma 6, n. 2 c.p.c., e, in caso di esito negativo del predetto interrogatorio, ammetteva l'audizione della testimone nonché la prova contraria Tes_1
limitatamente al testimone . Testimone_2
Compiutamente espletata l'istruttoria, il Giudice fissava
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