Trib. Rimini, sentenza 25/11/2024, n. 335

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 25/11/2024, n. 335
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 335
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

N.R.G. 1207/2024 V.G.
REPY RRUCA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Rel.Dott.ssa E D C
Dott.ssa C Z G
Dott.ssa G B B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1207/2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte 1 nata a [...] il [...] (
) con il patrocinio Codice Fiscale 1 dell'Avv. PIERACCINI FRANCESCA ( Codice Fiscale 2
e
C.F. 3 ) con il Parte 2 nato a [...] il [...] (C.F. patrocinio dell'Avv. GHINELLI MAURIZIO (C.F. C.F. 4 )
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/07/2024 con il quale Parte_1 e Parte 2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 27.06.2009, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;

-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), la figlia Per 1, maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente e, in data 29.01.2008, il figlio Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 12.11.2024 e 15.11.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;

-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;

-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;


-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
(I) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo morale e giuridico del reciproco rispetto e della collaborazione nell'interesse delle esigenze di vita dei figli Persona_3 e Persona 4
( II ) Assegnazione transitoria della casa coniugale ubicata in Riccione, Viale Bagno di Romagna n.
2.
La casa coniugale ubicata in Riccione, Viale Bagno di Romagna n. 2, è cointestata pro -quota del
50% ai coniugi;
pertanto i ricorrenti si obbligano a decorrere dalla firma del presente ricorso, a conferire mandato ad almeno due Agenzie Immobiliari per reperire un acquirente e cedere così la casa coniugale. Il prezzo base per la vendita dell'immobile, viene indicato in Euro 800.000,00= con impegno ad accettare proposte di acquisto fino all'importo di Euro 700.000,00=;
qualora l'immobile non
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi