Trib. Marsala, sentenza 27/11/2024, n. 175

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Marsala, sentenza 27/11/2024, n. 175
Giurisdizione : Trib. Marsala
Numero : 175
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Castelvetrano, via Frà Serafino Mannone n. 14, presso lo studio
[...] dell'Avv. Maurizio Montalbano (indirizzo pec: ;
Email_1
che lo rappresenta e difende per mandato in atti
e
nata a [...] in data [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Gibellina, via Michele Amari, n. 3, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Calogera Falco (indirizzo pec: , che la Email_2
rappresenta e difende per mandato in atti
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso congiunto, depositato in data 20 giugno 2024, e Parte_1 Controparte_1
- premesso che, con sentenza n. 198/2020 (depositata in data 03 marzo 2020) pronunciata dal
[...]
Tribunale ordinario di Marsala nella causa N.R.G. 2927/2019, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, le cui condizioni sono state modificate, dapprima, con
1
decreto n. 628/2022 del 7 aprile 2022 emesso dal Tribunale ordinario di Marsala nella causa N.
1645/2021 V.G. (come corretto con decreto del 14 aprile 2022) e, successivamente, con decreto del
20 novembre 2023 emesso nella causa N. 251/2023 V.G. - hanno chiesto la modifica delle precedenti condizioni di divorzio alle diverse condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
La causa, all'udienza del 20 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 473- bis.51, comma 3, c.p.c.;

2. Preliminarmente, osserva il Collegio che a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (rubricato
«modificabilità dei provvedimenti»), qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici che, quindi, sono
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