Trib. Alessandria, sentenza 03/10/2024, n. 723

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Alessandria, sentenza 03/10/2024, n. 723
Giurisdizione : Trib. Alessandria
Numero : 723
Data del deposito : 3 ottobre 2024

Testo completo

R.G. n. 1912/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa A D Presidente
Dott. G B Giudice
Dott.ssa F A Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1912/2023, in materia di disconoscimento di paternità, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. RAGO SABRINA, anche in Parte_1 C.F._1
qualità di curatore speciale del minore;

- ricorrente -
contro
(C.F. , con l'Avv. GOGGI FEDERICO;
Controparte_1 C.F._2
- resistente
e
(CF: ), con l'Avv. ANDREA COLONNA;
CP_2 C.F._3
- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1
Conclusioni per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertata la giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge sostanziale italiana, accertare e dichiarare – anche all'esito della CTU espletata - che il Sig. , C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente in Voghera ( PV ), Viale Repubblica n.71 bis, non è il padre biologico di Parte_1
nato a Tradate ( Va), il 17.09.2010, C.F. e conseguentemente
[...] C.F._1
revocare e comunque annullare e/o dichiarare nullo e privo di effetti il riconoscimento al momento della nascita effettuato dal Sig. ( atto di nascita n.23 parte 1 Serie A – anno 2010 Controparte_1
del Comune di Mornago ), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la sentenza nei registri di nascita. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”;

Conclusioni per : “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria eccezione, Controparte_1 deduzione e istanza, accertata la giurisdizione italiana e l'applicabilità al caso di specie della legislazione sostanziale italiana, accogliere la domanda formulata dal ricorrente e quindi accertare e dichiarare che il sig. non è il padre biologico del minore Controparte_1 Parte_1
e, conseguentemente, revocare e comunque annullare e/o dichiarare nullo e privo di effetti
[...]
il riconoscimento effettuato dal sig. al momento della nascita del ricorrente, Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare la sentenza nei registri di nascita.
Spese di lite compensate”;
Conclusioni per “Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, così
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi