Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 23
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Testo completo
Proc. R.G. n. 2174/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2174/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dagli Avv. Carla Russo e Parte_1
Leonardo Iovino, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
, rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. Laura Toriello, Controparte_1 elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 10.10.2024.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.3.2022 [nata ad [...] il Parte_1
18/10/1976, C.F. ] ha chiesto di dichiararsi la cessazione C.F._1 degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
[nato a [...] il [...], c.f. ] in
[...] C.F._2 data 13.9.2003 in Battipaglia (SA), dal quale sono nati i figli (12.12.2004) Per_1
e (13.1.2006). Per_2
La ricorrente domandava inoltre: 1) l'affidamento congiunto dei figli con collocamento presso di sé;
2) la previsione di una frequentazione libera di Per_1 con il padre;
3) la disciplina della frequentazione tra ed il padre;
4) la Per_2 previsione a carico del resistente di un assegno di complessivi euro 300,00 per il mantenimento dei figli oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie. si costituiva con comparsa del 9.9.2022 aderendo alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il resistente chiedeva altresì: 1) l'affido congiunto dei figli con collocamento presso la madre;
2) la rimodulazione del suo diritto di visita;
3) la divisione al
50% delle spese straordinarie;
4) di disporre l'obbligo della ricorrente di pagare il
50% della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale (alla medesima trasferita in esecuzione degli accordi di separazione).
All'udienza del 13.9.2022, il Presidente sentiva le parti e poneva inutilmente in essere il tentativo di conciliazione. Le parti chiedevano un rinvio per cercare di trovare un accordo in ordine alle condizioni del divorzio.
Fallite le trattative, con ordinanza del 25.10.2022 il Presidente delegato emetteva
i provvedimenti provvisori.
Alla udienza del 10.10.2024, svolta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art.
190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
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Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale
e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Dal matrimonio sono nati i figli maggiorenni (12.12.2004) e Per_1 Per_2
(13.1.2006), quest'ultimo affetto da una grave forma di autismo e da poco beneficiario di una amministrazione di sostegno.
Sul punto, attese le eccezioni